Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25885/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; Considerato, invero, che il ricorrente tanto nella istanza di cui all'art. 108 cod. prc. pen. ed in quella di restituzione nel termine per poter chiedere la trattazione orale, quanto nel presente ricorso, omette, in relazione alla prima, di allegare elementi specifici idonei a dimostrare la natura della asserita condizione di impossibilità oggettiva di prendere visione degli atti e di mettersi in contatto con il proprio assistito; con riferimento alla seconda, di individuare quali fossero state le ragioni oggettive che non avessero consentito al precedente difensore di richiedere la discussione orale; ritenuto, per altro, in linea di principio, che la concessione del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. non giustifica il rinvio dell'udienza, costituendo solo una condizione sospensiva di efficacia della nuova nomina, essendo il precedente difensore tenuto a garantire l'effettività della difesa fino alla scadenza del termine eventualmente concesso, ciò perché la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata e non può incidere sui tempi e sulla fissazione delle udienza del processo (Sez. 6 n. 18113 del 11/03/202, Rv. 281093; Sez. 5, n. 38944 del 13/04/2015, ,Rv.265503).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; Considerato, invero, che il ricorrente tanto nella istanza di cui all'art. 108 cod. prc. pen. ed in quella di restituzione nel termine per poter chiedere la trattazione orale, quanto nel presente ricorso, omette, in relazione alla prima, di allegare elementi specifici idonei a dimostrare la natura della asserita condizione di impossibilità oggettiva di prendere visione degli atti e di mettersi in contatto con il proprio assistito; con riferimento alla seconda, di individuare quali fossero state le ragioni oggettive che non avessero consentito al precedente difensore di richiedere la discussione orale; ritenuto, per altro, in linea di principio, che la concessione del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. non giustifica il rinvio dell'udienza, costituendo solo una condizione sospensiva di efficacia della nuova nomina, essendo il precedente difensore tenuto a garantire l'effettività della difesa fino alla scadenza del termine eventualmente concesso, ciò perché la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata e non può incidere sui tempi e sulla fissazione delle udienza del processo (Sez. 6 n. 18113 del 11/03/202, Rv. 281093; Sez. 5, n. 38944 del 13/04/2015, ,Rv.265503). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 25885/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris