Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2026

Cassazione n. 28274/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

van [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di Lecce ha accoltol'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reatiseparatamente giudicati in sede di cognizione.A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha osservato che sitrattava di delitt i omogenei (danneggiamenti di beni appartenentiall’amministrazione penitenziaria, minacce e resistenza a pubblico ufficiale),commessi in un ristretto arco temporale con il medesimo modus operandi.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale della stessa città, chiedendone l'annullamento, perla violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in punto di competenza in executivis.Il Pubblico Ministero ricorrente prospetta che l'ultima sentenza passata ingiudicato è quella del Tribunale di Taranto in data 13 febbraio 2025, irrevocabileil 22 aprile 2025, tanto che i relativi atti erano stati trasmessi dal proprio Ufficioalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per l’emissione di unnuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti.

Conseguentemente, la richiestadi applicazione della disciplina del reato continuato avrebbe dovuto esserevagliata dal Tribunale di Taranto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioniscritte depositate in data 14 febbraio 2026, ha prospettato l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata.4.

Il difensore del ricorrente, in data 24 marzo 2026, ha depositatomemoria con la quale ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorsodella Parte pubblica, osservando che l’incompetenza ben avrebbe potuto essereeccepita dal Pubblico ministero presente all’udienza in cui il Tribunale avevadeciso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno a esporre.2.

È principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione hacarattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile;pertanto, la nullitàconseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ognistato e grado del procedimento. (Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, HincapieZapata, Rv. 240775); ciò che rende l’obiezione formulata dalla difesa nellamemoria difensiva- riguardante la mancata eccezione da parte del Pubblicoministero d’udienza – del tutto priva di fondamento.Va piuttosto ulteriormente chiarito che tale competenza funzionale aprovvedere si radica al momento della presentazione della domanda e nonsubisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altrasentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis(Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc.

Tsvetkov, Rv. 277733 -01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171 - 01).

È, alriguardo, utile anche ribadire che, per il rilievo della competenza e della relativaperpetuatio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento a talemomento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dalcasellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc.

DeLuca, Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc.D'Elia, Rv. 280683 - 01).Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiuntada una pluralità di provvedimenti da eseguire, sicché – dal momento che ladeterminazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono statepronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve esserenecessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice – questi èfunzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinenteall'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenzarisulti compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stataespiata o risulti in altro modo estinta.La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto,che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazionedel giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e dicontinuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenzadi condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999,Casu, Rv. 213945 -01).

Il principio operante in tema di competenza in caso dipluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto – principiogià affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, Ord., n. 10475del 23/01/2017, Confl. comp. in proc.

Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n.33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez.1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459 - 01) eda ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie – è, quindi, quello secondocui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenzaeseguibile divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a ununico e diverso titolo esecutivo.3.

Nel caso in esame, la situazione fattuale risultante dagli atti, il cui esamediretto è consentito stante la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) è quella segnalata dal ricorrente:la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, che radica la competenza delgiudice dell’esecuzione, è quella del Tribunale di Taranto in data 13 febbraio2025, che ha acquisito la forza di giudicato in data 22 aprile 2025, sicché ilTribunale di Lecce avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza a decidere.L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, viziata dall'incompetenzafunzionale del giudice che l'ha emessa, per cui essa, in accoglimentodell'impugnazione, va annullata senza rinvio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
van [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di Lecce ha accoltol'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reatiseparatamente giudicati in sede di cognizione.A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha osservato che sitrattava di delitt i omogenei (danneggiamenti di beni appartenentiall’amministrazione penitenziaria, minacce e resistenza a pubblico ufficiale),commessi in un ristretto arco temporale con il medesimo modus operandi.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale della stessa città, chiedendone l'annullamento, perla violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in punto di competenza in executivis.Il Pubblico Ministero ricorrente prospetta che l'ultima sentenza passata ingiudicato è quella del Tribunale di Taranto in data 13 febbraio 2025, irrevocabileil 22 aprile 2025, tanto che i relativi atti erano stati trasmessi dal proprio Ufficioalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per l’emissione di unnuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti. Conseguentemente, la richiestadi applicazione della disciplina del reato continuato avrebbe dovuto esserevagliata dal Tribunale di Taranto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioniscritte depositate in data 14 febbraio 2026, ha prospettato l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata.4. Il difensore del ricorrente, in data 24 marzo 2026, ha depositatomemoria con la quale ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorsodella Parte pubblica, osservando che l’incompetenza ben avrebbe potuto essereeccepita dal Pubblico ministero presente all’udienza in cui il Tribunale avevadeciso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno a esporre.2. È principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione hacarattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile;pertanto, la nullitàconseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ognistato e grado del procedimento. (Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, HincapieZapata, Rv. 240775); ciò che rende l’obiezione formulata dalla difesa nellamemoria difensiva- riguardante la mancata eccezione da parte del Pubblicoministero d’udienza – del tutto priva di fondamento.Va piuttosto ulteriormente chiarito che tale competenza funzionale aprovvedere si radica al momento della presentazione della domanda e nonsubisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altrasentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis(Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 -01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171 - 01). È, alriguardo, utile anche ribadire che, per il rilievo della competenza e della relativaperpetuatio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento a talemomento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dalcasellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. DeLuca, Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc.D'Elia, Rv. 280683 - 01).Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiuntada una pluralità di provvedimenti da eseguire, sicché – dal momento che ladeterminazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono statepronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve esserenecessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice – questi èfunzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinenteall'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenzarisulti compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stataespiata o risulti in altro modo estinta.La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto,che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazionedel giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e dicontinuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenzadi condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999,Casu, Rv. 213945 -01). Il principio operante in tema di competenza in caso dipluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto – principiogià affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, Ord., n. 10475del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n.33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez.1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459 - 01) eda ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie – è, quindi, quello secondocui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenzaeseguibile divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a ununico e diverso titolo esecutivo.3. Nel caso in esame, la situazione fattuale risultante dagli atti, il cui esamediretto è consentito stante la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) è quella segnalata dal ricorrente:la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, che radica la competenza delgiudice dell’esecuzione, è quella del Tribunale di Taranto in data 13 febbraio2025, che ha acquisito la forza di giudicato in data 22 aprile 2025, sicché ilTribunale di Lecce avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza a decidere.L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, viziata dall'incompetenzafunzionale del giudice che l'ha emessa, per cui essa, in accoglimentodell'impugnazione, va annullata senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28274/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris