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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23342/2026

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o Francescon, con domicilio digitale come perlegge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], inpersona dei rispettivi legali rappresentati, rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrenti -Numero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 346/2023,pubblicata in data 14 febbraio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:SOCIETA]. acquistò, con fondi ottenuti dalla BancaMedioCredito del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], un capannone in Crocetta delMontello, concedendolo in locazione alla società AM Teknostampis.p.a. e assicurandolo contro i danni con polizza stipulata dalla societàcapogruppo [OSCURATO:SOCIETA]. con le società coassicuratrici [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:SOCIETA]., Argoglobal e [OSCURATO:PERSONA] plc, con previsione diun vincolo a garanzia della banca erogatrice del mutuo.Nel luglio 2012 un incendio danneggiò il capannone e, in data 21agosto 2013, [OSCURATO:SOCIETA]. emise, anche a nome e per contodelle altre coassicuratrici, quietanza contenente la liquidazione deidanni determinati da un collegio peritale; in detta quietanza percomplessivi euro 1.517.686,00 (di cui euro 1.116.260,00 perl’indennizzo base oltre ad euro 279.065,00 per il supplemento pervalore a nuovo), sottoscritta in data 26 agosto 2013 dalla solaconduttrice dell’immobile, venne previsto che l’effetto liberatoriosarebbe avvenuto con il pagamento degli importi specificati da partedella quattro compagnie, precisando che alcune partite rimanevanosospese in attesa delle liberatorie.In data 3 maggio 2017 la beneficiaria del vincolo Banca MedioCredito autorizzò [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre coassicuratrici apagare l’indennizzo direttamente a [OSCURATO:SOCIETA]., come previsto dall’art.41 delle condizioni particolari di polizza.Essendosi inutilmente rivolta a [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenereNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026la corresponsione degli importi dovuti e avendo già in data 14settembre 2015 provveduto, ai fini del supplemento per valore anuovo, al rimpiazzo del capannone mediante l’acquisto di altrocompendio immobiliare ad uso industriale, [OSCURATO:SOCIETA]. e la capogruppoPentax, stante l’esito negativo della proposta transattiva formulata daGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., chiesero ed ottennero decreto ingiuntivo neiconfronti delle compagnie di assicurazione, le quali proposeroopposizione, eccependo l’intervenuta prescrizione del creditoindennitario per decorso del termine di cui all’art. 2952, secondocomma, cod. civ. a far data dalla sottoscrizione della quietanza del 26agosto 2013.Le opposte replicarono che il dies a quo doveva farsi decorrere, aisensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla data del 3 maggio 2017, ossia dalmomento in cui la beneficiaria aveva rilasciato il nulla osta alpagamento dell’indennizzo in favore dell’assicurata e comunque cheGenerali s.p.a., avendo instaurato trattative per la definizionetransattiva della controversia, aveva rinunciato a far valere lapresunta maturazione del termine di prescrizione; spiegarono, altresì,domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., per violazione del dovere di correttezza e buonafede nell’esecuzione del contratto, avendo la compagnia con il propriocomportamento colposamente ingenerato nell’assicurata unaffidamento alla esigibilità dell’indennizzo.Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1732 del 2020, accolsel’eccezione di prescrizione e revocò il decreto ingiuntivo, riconoscendoal contempo la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannandola al risarcimento dei danni,liquidati nei soli maggiori oneri bancari e finanziari da quest’ultimasubiti a decorrere dal giorno in cui la società avrebbe dovuto ricevereil pagamento dell’indennizzo (3 maggio 2017), quantificandoli in euroNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026100.682,98, oltre accessori.2.

Interposto appello, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:SOCIETA]e, in via incidentale, dalle società assicuratrici, la Corte d’appello diVenezia rigettava il primo ed accoglieva il secondo, respingendo ladomanda di risarcimento del danno svolta dalle originarie opposte.In sintesi, il giudice d’appello riteneva fondata l’eccezione diprescrizione, rilevando che in data 9 luglio 2013 era stato liquidato ildanno in via concordata e in data 26 agosto 2013 AM Teknostampiaveva sottoscritto la quietanza, mentre la domanda giudiziale era del23 maggio 2017, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, anulla rilevando l’esistenza del vincolo a favore della Banca MedioCredito, che aveva ‹‹assunto la medesima posizione della suacontroparte, anche ai fini della prescrizione››.

La lettera del 9 agosto2016, spedita da [OSCURATO:PERSONA], come pure quelle del 15 agosto2016 e del 3 maggio 2017 spedite da [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali erastato richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dell’indennizzo, eranointervenute a prescrizione già maturata, poiché sin dal 26 agosto2013 la parte assicurata si era trovata nelle condizioni per potersil’obbligazione di pagare comunque l’indennizzo, non essendo in talsenso decisivo il fatto che nella quietanza del 26 agosto 2013, firmatadalla sola conduttrice dell’immobile, si leggeva “rimangono in sospesole partite fabbricati in locazione etc…. in attesa delle liberatorie deivincolatari”, né che il [OSCURATO:PERSONA] solo in data 3 maggio 2017avesse rilasciato il nulla osta.La Corte territoriale, inoltre, reputava che non si fosse verificatala condizione contrattuale per il pagamento del valore a nuovo,poiché il pagamento a supplemento rispetto all’indennizzo base erastato previsto solo dopo che fosse “terminata la ricostruzione o ilrimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere”, mentre di fattoNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026l’assicurata aveva rimpiazzato due capannoni andati distrutti in dueseparati incendi con un unico capannone.Nell’accogliere l’appello incidentale, infine, il giudice d’appello haescluso che vi fosse stata violazione della buona fede da partedell’assicurazione, come pure che la compagnia avesse tacitamenterinunciato ad avvalersi della prescrizione ai sensi dell’art. 2937, terzocomma, cod. civ., dal momento che il mero invio del modulo del 28giugno 2017, intestato alla compagnia e privo di firme, nonconsentiva di individuare in [OSCURATO:SOCIETA]. una volontàincompatibile con quella di opporre la prescrizione già maturata.3. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorrono, sulla basedi undici motivi, per la cassazione della suddetta sentenza.Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ZurichInsurance Plc.4.

Il ricorso è stato avviato per la trattazione in adunanzacamerale, in vista della quale le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito del provvedimento nel terminedi sessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1.

Il primo motivo censura la decisione impugnata per ‹‹Nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degliartt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.››, per avere la Corted’appello dichiarato prescritto il credito indennitario di [OSCURATO:SOCIETA]. perintervenuto decorso del termine biennale di cui all’art. 2952 c.c. a fardata dal 26 agosto 2013, giorno in cui era avvenuta la sottoscrizionedella quietanza.

Le ricorrenti deducono che la sentenza si fonda “sulpresupposto dell’identità delle posizioni di assicurata e vincolatariarispetto al diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo”,Numero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026presupposto che non sarebbe tuttavia esplicitato in motivazione senon attraverso una sintetica condivisione di quanto sostenuto dalgiudice di primo grado (punto n. 22 a pag. 11 della sentenzaimpugnata).2.

Il secondo motivo censura la decisione gravata per ‹‹Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1882, 2742, 2395, 2952secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.››.Lamentano le ricorrenti che il giudice d’appello, pur avendoriconosciuto che con la sottoscrizione della quietanza del 26 agosto2013 le parti ebbero a concordare che l’indennizzo relativo ai dannisubiti dagli immobili di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato pagatodirettamente a quest’ultima e che allo stesso tempo esso sarebberimasto inesigibile fino all’ottenimento del nulla osta da parte dellabanca vincolataria, avrebbe poi erroneamente ritenuto che vi fosseidentità tra la posizione dell’assicurata e quella della vincolataria,tipica della surrogazione personale del creditore ipotecario di cuiall’art. 2742 cod. civ.Ad avviso delle ricorrenti, a seguito dell’atto di quietanza del 26agosto 2013, l’indennizzo avrebbe dovuto essere pagato non più allavincolataria, ma all’assicurata [OSCURATO:SOCIETA]. con il consenso diMediocredito, cosicché, solo a partire dell’ottenimento del nulla ostadella Banca, poteva ritenersi che l’assicurata avrebbe potuto esigere ilpagamento dell’indennizzo.

Di conseguenza, ai fini dell’interruzionedella prescrizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare lasola posizione dell’assicurata in quanto unico soggetto che potevaesercitare il diritto a seguito degli accordi presi con la compagnia,anziché applicare il principio di identità delle posizioni di assicurata evincolataria e riconoscere la facoltà di interrompere la prescrizioneindifferentemente all’una ed all’altra.Numero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/20263.

Il terzo motivo di ricorso denunzia ‹‹Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1321, 1322, 1353 ss., 1882 ss., 2935, 2936,2941, 2942, 2952, secondo comma, c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.››, per avere la Corte d’appello accoltol’eccezione di prescrizione, ritenendo non dirimente, ai fini dellainterruzione, l’accordo di inesigibilità dell’indennizzo assicurativo sinoal verificarsi della condizione sospensiva dell’ottenimento del nullaosta, previsto nella quietanza del 26 agosto 2013, e facendoriferimento alla sospensione della prescrizione, non pertinente allafattispecie in esame.4.

Il quarto motivo denunzia ‹‹Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››, per avere ilgiudice d’appello omesso di prendere in considerazione il fattodecisivo costituito dalla omessa previa notifica del sinistro, da partedella compagnia, alla vincolataria, prevista dall’art. 41 dellaconvenzione assicurativa stipulata.5.

Il quinto motivo denunzia ‹‹Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.›› e censura, per motivazioneincomprensibile, il punto 25 delle pagg. 11 e 12 della motivazionedella sentenza impugnata, con il quale la Corte d’appello,nell’accogliere l’eccezione di prescrizione, afferma: ‹‹Neppure risultache [OSCURATO:SOCIETA] abbia assunto l’obbligazione di pagare comunquel’indennizzo: in questo senso, non è decisivo che nella quietanza del26.8.2013 (doc. 14) firmata dalla sola AM Teknostampi si legga che“rimangono in sospeso le partite fabbricati in locazione etc… in attesadelle liberatorie dei vincolatari”, sicché non rileva che solo il 3.5.2017il [OSCURATO:PERSONA] credito abbia rilasciato il nulla osta.

Si tratta del restoNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026di una circostanza che non impediva all’assicurata non tanto diesigere il pagamento dell’indennizzo, quanto piuttosto di cautelarsiinterrompendo il corso della prescrizione nei confronti dellacompagnia [OSCURATO:SOCIETA]››.6.

Il sesto motivo denunzia ‹‹Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1324, 1398, 1399, 1882, 2935, 2936, 2943, 2945, 2952c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.›› ed attinge ilpunto 23 della motivazione della sentenza gravata, con il quale laCorte d’appello afferma che ‹‹la parte assicurata ha avuto tutti glielementi per attivarsi, in particolare la liquidazione concordata deldanno relativo all’incendio››.Sostengono le ricorrenti che, se si riconosce che il diritto non era(ancora) esigibile e non si poteva quindi far valere, la Corte d’appelloavrebbe dovuto dichiarare, applicando l’art. 2935 cod. civ., che laprescrizione non aveva iniziato a decorrere se non quando la facoltàdi esigere il pagamento era divenuta esercitabile, ossia quando si eraverificata la condizione che le parti avevano previsto per la suaesigibilità (nulla osta da parte della vincolataria), non potendosipretendere che, in attesa di detta condizione, la prescrizione dovesseessere interrotta.7.

Il settimo motivo deduce ‹‹Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1223, 1882, 1917, 2051, 2056, 1362, 1363, 1365, 1366,1369, 1370, 1371, 1374, 1375 c.c., art. 166 cod. ass. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››.Le ricorrenti impugnano il capo della sentenza impugnata con ilquale il giudice d’appello non riconosce il supplemento di indennizzoper valore nuovo in ragione della mancanza della condizionecontrattuale della ‹‹ricostruzione o rimpiazzo secondo preesistentetipo e genere››.

Precisano che il decreto ingiuntivo oppostoingiungeva il pagamento non solo dell’indennizzo base (pari ad euroNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/20261.116.260,00), ma anche del cd.

“supplemento a nuovo” (pari adeuro 279.065,00) consistente, per i fabbricati, nella “spesa necessariaper l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,escludendone soltanto il valore dell’area”.Lamentano che la Corte territoriale, incorrendo in una erratainterpretazione della clausola di cui all’art. 6 della polizza, ha respintola domanda di pagamento di detto supplemento, motivando che nonsi era ‹‹verificata la condizione contrattuale per il pagamento delvalore a nuovo, poiché il pagamento a supplemento rispettoall’indennizzo base era stato previsto solo dopo “terminata laricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere,mentre di fatto l’assicurata aveva rimpiazzato due capannoni andatidistrutti in due separati incendi con un unico capannone in SanZenone degli Ezzelini (pag. 12, punto 27 della motivazione)››.8.

L’ottavo motivo denunzia ‹‹Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1362, 1366, 1882, 1967, 2937, terzo comma, 2944, 2952,secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.››, per non avere la Corte d’appello considerato la tacitarinuncia, da parte della società assicuratrice, a far valere laprescrizione, in conseguenza delle trattative avviate dalla compagnianel mese di giugno 2017 per la definizione della controversia insorta.In particolare, secondo le ricorrenti, la Corte territoriale avrebbeerrato nel non avere ravvisato un comportamento incompatibile conla volontà di eccepire la prescrizione maturata nell’invio, da parte diGenerali alla assicurata, in data 28 giugno 2017 del modulo diquietanza contenente la proposta di transazione.Evidenziano, sul punto, che: i) in data 22 giugno 2017, lacompagnia aveva avviato di sua spontanea iniziativa con l’assicurataper il tramite del broker le trattative per la definizione transattiva diuna serie di posizioni, ivi compresa quella per cui è causa; ii) in dataNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/202629 giugno 2017 la compagnia aveva inviato una mail con la qualeaveva confermato e formalizzato la propria proposta transattiva, allaquale aveva allegato anche la stipulanda transazione e quietanza, coninvito rivolto all’assicurata di accettarla, senza fare il minimo cennoalla prescrizione e promettendo il pagamento dell’indennizzo in tempibrevi; iii) nella mail si affermava esplicitamente che la proposta eracollegata all’auspicata ripresa dei rapporti commerciali.9.

Il nono motivo, deducendo ‹‹omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››, attinge ilmedesimo capo della sentenza.

Sottolineano le parti ricorrenti che laCorte d’appello avrebbe omesso di considerare quei fatti storicirichiamati a sostegno dell’ottavo motivo, ossia il quadro degli eventiin cui si inserisce la proposta transattiva del 29 giugno 2017.10.

Il decimo motivo denunzia ‹‹Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.››.

Si impugna, per carenza di motivazione,il capo della sentenza con il quale la Corte territoriale ha accoltol’appello incidentale della compagnia, così argomentando: ‹‹L’appelloincidentale è fondato.

La Corte interpreta la fattispecie concreta nelsenso che non vi sia stata una violazione della buona fede da partedell’assicurazione: quanto meno dalla liquidazione concordata deldanno (9.7.2013), l’assicurato aveva modo di interrompere laprescrizione e, sotto questo profilo, non può imputare alcunaresponsabilità al comportamento della compagnia››.Le ricorrenti deducono che, nelle fasi di merito, per l’ipotesi diaccoglimento dell’eccezione di prescrizione, avevano invocato, in viasubordinata, la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per violazionedella buona fede in relazione al comportamento da essa tenuto cheNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026aveva ingenerato in capo all’assicurata l’affidamento incolpevole sulfatto che la prescrizione non corresse e che non fosse necessariointerromperla.11.

L’undicesimo motivo censura il medesimo capo della decisionegravata, già attinto con il decimo motivo, per ‹‹Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1173, 1175, 1218, 1227, 1324, 1375, 1387,1398, 1882, 2043, 2935, 2936, 2943, 2945, 2952, secondo comma,c.p.c., 40, 41 e 43 c.p., in relazione all’art 360, primo comma, n. 3,c.p.c.››.

Si sostiene che, negando la violazione dell’obbligo di buonafede in ragione del fatto che “l’assicurata aveva modo di interromperela prescrizione”, la Corte territoriale non farebbe che identificare ilcomportamento illecito del debitore con lo stesso evento di danno cheda detto comportamento è derivato, facendo confusione tracomportamento del debitore, evento di danno e nesso di causa tracomportamento ed evento di danno e finendo in tal modo per maleinterpretare e applicare le norme che scompongono la fattispeciedell’illecito civile, laddove invece la legge… impone di distinguere e diesaminare la sussistenza di ogni singolo elemento, a partire perl’appunto dal comportamento inadempiente del debitore”.La Corte d’appello - proseguono le ricorrenti - non avrebbecompiutamente valutato la condotta di [OSCURATO:SOCIETA] ed il danno cheda tale condotta sarebbe derivato, applicando un principio diautoresponsabilità (a carico di [OSCURATO:PERSONA]) del tutto inesistente, in violazionedell’art. 1227 cod. civ.12.

Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possonoessere trattati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.12.1.

La Corte d’appello, nell’accogliere l’eccezione diprescrizione, ha così motivato: ‹‹21.

L’eccezione di prescrizione èfondata.

Infatti, il 9.7.2013 è stato liquidato il danno in viaconcordata ed il 26.8.2013 AM Teknostampi ha sottoscritto laNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026quietanza per euro 1.517.686,00 come sopra indicato.

La domandagiudiziale è del 23.5.2017.

22. Rispetto a questi termini, non risultache la parte assicurata abbia interrotto il termine biennale diprescrizione.

Non è rilevante nella prospettiva in esame l’esistenzadel vincolo a favore della [OSCURATO:PERSONA], che come evidenzia ilprimo giudice ha assunto la medesima posizione della suacontroparte, anche ai fini della prescrizione…

24. Non apparedirimente che la parte assicurata abbia fatto affidamento sullepromesse avute da [OSCURATO:SOCIETA] per la sospensione o inesigibilità degliindennizzi relativi alla partita fabbricati ‹‹sino all’ottenimento delplacet della vincolataria››: a tacer d’altro, una simile situazione non èprevista dal codice sostanziale come causa che sospende laprescrizione.

25. Neppure risulta che [OSCURATO:SOCIETA] abbia assuntol’obbligazione di pagare comunque l’indennizzo: in questo senso, nonè decisivo che nella quietanza del 26.8.2013 (doc. 14) firmata dallasola AM Teknostampi si legga che ‹‹rimangono in sospeso le partitefabbricati in locazione etc…in attesa delle liberatorie dei vincolatari››,sicché non rileva che solo il 3.5.2017 il [OSCURATO:PERSONA] abbiarilasciato il nulla osta.

Si tratta del resto di una circostanza che nonimpediva all’assicurata non tanto di esigere il pagamentodell’indennizzo, quanto piuttosto di cautelarsi interrompendo il corsodella prescrizione nei confronti della compagnia [OSCURATO:SOCIETA]…››.12.2.

Il giudice d’appello, con il percorso argomentativo sopratrascritto, incorre nel vizio motivazionale contestato, perché, pur afronte di un motivo di gravame - illustrato in ricorso nel rispetto delrequisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. (v. pag. 9 delricorso, nota 4) - con cui le allora parti appellanti, ora ricorrenti,avevano specificamente censurato la sentenza di primo grado nellaparte in cui aveva affermato che ci si trovava di fronte ad unasituazione di identità di posizioni tra assicurata e vincolataria, si èNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026limitato, sul punto, a confermare la sentenza impugnata, senza dareconto di essere pervenuto a tale convincimento attraverso l’esame ela valutazione di infondatezza del motivo di appello.12.3.

Per costante orientamento di questa Corte, infatti, il vizio dimotivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando ilgiudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (art. 111, sesto comma, Cost.), ossia dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., omette di illustrare l’iter logico seguito perpervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire sulla base di qualiargomentazioni sia pervenuto alla propria determinazione.La sanzione di nullità colpisce, infatti, non solo le sentenze chesiano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentino un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e presentino “una motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile” (Cass., sez.

U, n. 8053 e n. 8054 del 07/04/2014)ma anche quelle che, come la sentenza impugnata, contengano unamotivazione meramente apparente perché, dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente,in realtà, di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesie l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, nonassolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamentoche, partendo da determinate premesse pervenga con un certoprocedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass., sez.

U,03/11/2016, n. 22232).Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è soloapparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendoquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteticheNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026congetture (Cass., sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass., sez. 6 - 5,23/05/2019, n. 13977; Cass., sez. 6 -1, 01/05/2022, n. 6758, inmotivazione).12.4.

Né, del resto, può ritenersi sufficiente il rinvio, che la corted’appello ha fatto, alla sentenza di primo grado: la sentenzapronunziata in sede di gravame è, infatti, legittimamente motivataper relationem solo alla condizione, nella specie insussistente, che ilgiudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primogiudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della confermadella pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì daconsentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, diricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero cheil rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole ilcontrollo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loroidentità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata (Cass., sez.U, 16/01/2015, n. 642; Cass., sez. 1, 19/07/2016, n. 14786; Cass.,sez. 3, 03/02/2021, n. 2397; Cass., sez. 1, 02/08/2022, n. 23997;Cass., sez. 3, 28/10/2025, n. 28581).12.5.

La motivazione della sentenza qui impugnata rientra nellegravi anomalie argomentative individuate negli arrestigiurisprudenziali sopra richiamati.

Essa, infatti, non si è soffermatapreliminarmente ad analizzare la natura e gli effetti della clausola divincolo - che, all’art. 4 della “Convenzione”, stabiliva: “l’assicuratoresi obbliga a (…) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti econ il consenso scritto dell’istituto (…); pagare esclusivamenteall’istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l’importo dellaliquidazione del sinistro, salva diversa disposizione scritta dell’istitutostesso (…)” - avendo recepito in modo acritico il rilievo, fatto propriodal Tribunale, che il vincolo di polizza non comportava l’insorgenza didue distinte situazioni contrattuali, ossia la prima tra assicurazione eNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026assicurato e, la seconda, tra assicurazione e creditore, essendo unicoil rapporto contrattuale e corrispondentemente unica la obbligazionein capo all’assicuratore di corrispondere l’indennizzo derivante dalcontratto di assicurazione.

Poiché è inidoneo l’apodittico incisosecondo cui la banca “come evidenzia il primo giudice ha assunto lamedesima posizione della sua controparte”, manca, nella sentenzaimpugnata, una adeguata considerazione della questione, centrale edeterminante ai fini della decisione, del se la facoltà di interromperela prescrizione potesse essere esercitata indifferentementedall’assicurata e dalla vincolataria, in quanto entrambe titolari deldiritto all’indennizzo, o se piuttosto, come sostenuto dalle ricorrenti,la sola assicurata fosse l’unico soggetto legittimato ad esercitare ildiritto e se la decorrenza del termine biennale di prescrizione dovesseconsiderarsi subordinato all’ottenimento del nulla osta da parte dellaBanca vincolataria e, quindi, esigibile solo dalla data del 3 maggio2017, quando la Banca aveva autorizzato il pagamentodell’indennizzo in favore dell’assicurata.Sul punto, del tutto apodittica si rivela la motivazione resa dallaCorte d’appello, che si limita ad escludere la rilevanza del placet daparte della vincolataria e ad affermare, in modo assertivo, cheall’assicurata non fosse comunque impedito di interrompere il corsodella prescrizione, pur in presenza di una clausola di vincolo cheescludeva il diritto in capo all’assicurato di esigere il pagamentodell’indennizzo, perché creditrice dell’indennizzo era la sola bancaMedio Credito.L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consente didichiarare assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, l’ottavo, ilnono, il decimo e l’undicesimo motivo, tutti relativi al merito dellaquestione sul cui presupposto non si è correttamente motivato.13.

Resta da esaminare il settimo motivo.Numero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/202613.1.

È opportuno premettere che, alla stregua dellagiurisprudenza di questa Corte, posto che l’accertamento dellavolontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico sitraduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, ilricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canonilegali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella meracontrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata (tra le molte, Cass., 31/03/2006, n. 7597;Cass., 01/04/2011, n. 7557; Cass., 14/02/2012, n. 2109, Cass.,29/07/2016, n. 15763; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass.,sez. 1, 09/04/2021, n. 9461).Nella specie, la parte ricorrente non si limita a prospettarel’incongruità della soluzione ermeneutica fatta propria dalla quigravata sentenza, in relazione ad altre eventualmente plausibili, ciòche avrebbe comportato l’inammissibilità della doglianza (tra lemolte, Cass., sez. 1, 22/02/2007, n. 4178; Cass., sez. 2,03/09/2010, n. 19044; Cass., sez. 1, 27/06/2018, n. 16987), malegittimamente censura l’assoluta insostenibilità logica e giuridicadell’interpretazione prescelta dal giudice del merito e, quindi, lascorrettezza della conclusione quale conseguenza di un procedimentoermeneutico condotto in violazione delle sue regole.

Pertanto, talecomplessiva censura, oltre che ammissibile, è pure fondata.13.2.

Il fulcro delle censure agitate nel ricorso risiede nellaNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026sufficienza del criterio di interpretazione letterale ad esprimereunivocamente il contenuto della clausola di cui all’art. 6 della polizza,in ossequio al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui, ‹‹nell’interpretazione del contratto, il primo strumentoda utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioniadoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso aicanoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art.1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativiintegrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c.›› (Cass., sez. 2,11/11/2021, n. 33451; Cass., sez. 3, 11/03/2014, n. 5595).13.3.

La clausola in esame dispone: ‹‹il pagamento delsupplemento indennità è eseguito entro trenta giorni da quando èterminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo egenere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o sualtra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per laSocietà…››; l’ultimo comma del medesimo art. 6 prevede:‹‹l’assicurato/contraente ha facoltà di: a) sostituire gli entidanneggiati con altri aventi un rendimento equivalente; b) acquistareenti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento emiglioria, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionaledell’ente danneggiato o sostituito; c) ricostruire e/o acquistare anchepiù enti a fronte di un solo ente danneggiato; d) adottareprovvedimenti (sostituzioni, acquisizioni, ricostruzioni) che rientrinocontemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti puntia), b) e c)››.13.4.

La Corte territoriale, reputando non ricorrente la condizionecontrattuale per il pagamento del valore a nuovo, ha osservato che‹‹il pagamento a supplemento rispetto all’indennizzo base è statoprevisto solo dopo “terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo ilpreesistente tipo e genere”, mentre di fatto l’assicurata haNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026rimpiazzato due capannoni andati distrutti in due separati incendi conun unico capannone…››.Tale interpretazione non risulta rispettosa della formulazioneletterale della clausola sopra riportata.

Difatti, essendo pacifico che èintervenuto il rimpiazzo del capannone, il fatto che l’assicurata abbiaacquistato un unico capannone al posto dei due capannoni andatidistrutti dall’incendio non esclude che il nuovo ente potesse rispettareil ‹‹tipo e genere›› dei precedenti enti: in difetto di una verificaadeguata, nel caso di specie non compiuta dalla Corte d’appello, lasola circostanza che sia stato acquistato un solo nuovo ente insostituzione di più enti certo non significa di per ciò solo che il nuovocapannone non avesse ‹‹rendimento equivalente›› (punto “b” dellaclausola), né tanto meno che non fosse stata ripristinata la stessacapacità funzionale degli enti andati distrutti (punto “c” della stessa).14.

In definitiva, vanno accolti il primo, il secondo ed il settimomotivo, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla competente Corte d’appello, indiversa composizione, perché provveda a nuovo esame in relazionealle censure accolte, nonché alla liquidazione delle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo ed il settimo motivo, dichiaraassorbiti i restanti e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 2 luglio 2026IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Francescon, con domicilio digitale come perlegge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], inpersona dei rispettivi legali rappresentati, rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrenti -Numero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 346/2023,pubblicata in data 14 febbraio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:SOCIETA]. acquistò, con fondi ottenuti dalla BancaMedioCredito del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], un capannone in Crocetta delMontello, concedendolo in locazione alla società AM Teknostampis.p.a. e assicurandolo contro i danni con polizza stipulata dalla societàcapogruppo [OSCURATO:SOCIETA]. con le società coassicuratrici [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:SOCIETA]., Argoglobal e [OSCURATO:PERSONA] plc, con previsione diun vincolo a garanzia della banca erogatrice del mutuo.Nel luglio 2012 un incendio danneggiò il capannone e, in data 21agosto 2013, [OSCURATO:SOCIETA]. emise, anche a nome e per contodelle altre coassicuratrici, quietanza contenente la liquidazione deidanni determinati da un collegio peritale; in detta quietanza percomplessivi euro 1.517.686,00 (di cui euro 1.116.260,00 perl’indennizzo base oltre ad euro 279.065,00 per il supplemento pervalore a nuovo), sottoscritta in data 26 agosto 2013 dalla solaconduttrice dell’immobile, venne previsto che l’effetto liberatoriosarebbe avvenuto con il pagamento degli importi specificati da partedella quattro compagnie, precisando che alcune partite rimanevanosospese in attesa delle liberatorie.In data 3 maggio 2017 la beneficiaria del vincolo Banca MedioCredito autorizzò [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre coassicuratrici apagare l’indennizzo direttamente a [OSCURATO:SOCIETA]., come previsto dall’art.41 delle condizioni particolari di polizza.Essendosi inutilmente rivolta a [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenereNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026la corresponsione degli importi dovuti e avendo già in data 14settembre 2015 provveduto, ai fini del supplemento per valore anuovo, al rimpiazzo del capannone mediante l’acquisto di altrocompendio immobiliare ad uso industriale, [OSCURATO:SOCIETA]. e la capogruppoPentax, stante l’esito negativo della proposta transattiva formulata daGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., chiesero ed ottennero decreto ingiuntivo neiconfronti delle compagnie di assicurazione, le quali proposeroopposizione, eccependo l’intervenuta prescrizione del creditoindennitario per decorso del termine di cui all’art. 2952, secondocomma, cod. civ. a far data dalla sottoscrizione della quietanza del 26agosto 2013.Le opposte replicarono che il dies a quo doveva farsi decorrere, aisensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla data del 3 maggio 2017, ossia dalmomento in cui la beneficiaria aveva rilasciato il nulla osta alpagamento dell’indennizzo in favore dell’assicurata e comunque cheGenerali s.p.a., avendo instaurato trattative per la definizionetransattiva della controversia, aveva rinunciato a far valere lapresunta maturazione del termine di prescrizione; spiegarono, altresì,domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., per violazione del dovere di correttezza e buonafede nell’esecuzione del contratto, avendo la compagnia con il propriocomportamento colposamente ingenerato nell’assicurata unaffidamento alla esigibilità dell’indennizzo.Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1732 del 2020, accolsel’eccezione di prescrizione e revocò il decreto ingiuntivo, riconoscendoal contempo la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannandola al risarcimento dei danni,liquidati nei soli maggiori oneri bancari e finanziari da quest’ultimasubiti a decorrere dal giorno in cui la società avrebbe dovuto ricevereil pagamento dell’indennizzo (3 maggio 2017), quantificandoli in euroNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026100.682,98, oltre accessori.2. Interposto appello, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:SOCIETA]e, in via incidentale, dalle società assicuratrici, la Corte d’appello diVenezia rigettava il primo ed accoglieva il secondo, respingendo ladomanda di risarcimento del danno svolta dalle originarie opposte.In sintesi, il giudice d’appello riteneva fondata l’eccezione diprescrizione, rilevando che in data 9 luglio 2013 era stato liquidato ildanno in via concordata e in data 26 agosto 2013 AM Teknostampiaveva sottoscritto la quietanza, mentre la domanda giudiziale era del23 maggio 2017, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, anulla rilevando l’esistenza del vincolo a favore della Banca MedioCredito, che aveva ‹‹assunto la medesima posizione della suacontroparte, anche ai fini della prescrizione››. La lettera del 9 agosto2016, spedita da [OSCURATO:PERSONA], come pure quelle del 15 agosto2016 e del 3 maggio 2017 spedite da [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali erastato richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dell’indennizzo, eranointervenute a prescrizione già maturata, poiché sin dal 26 agosto2013 la parte assicurata si era trovata nelle condizioni per potersil’obbligazione di pagare comunque l’indennizzo, non essendo in talsenso decisivo il fatto che nella quietanza del 26 agosto 2013, firmatadalla sola conduttrice dell’immobile, si leggeva “rimangono in sospesole partite fabbricati in locazione etc…. in attesa delle liberatorie deivincolatari”, né che il [OSCURATO:PERSONA] solo in data 3 maggio 2017avesse rilasciato il nulla osta.La Corte territoriale, inoltre, reputava che non si fosse verificatala condizione contrattuale per il pagamento del valore a nuovo,poiché il pagamento a supplemento rispetto all’indennizzo base erastato previsto solo dopo che fosse “terminata la ricostruzione o ilrimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere”, mentre di fattoNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026l’assicurata aveva rimpiazzato due capannoni andati distrutti in dueseparati incendi con un unico capannone.Nell’accogliere l’appello incidentale, infine, il giudice d’appello haescluso che vi fosse stata violazione della buona fede da partedell’assicurazione, come pure che la compagnia avesse tacitamenterinunciato ad avvalersi della prescrizione ai sensi dell’art. 2937, terzocomma, cod. civ., dal momento che il mero invio del modulo del 28giugno 2017, intestato alla compagnia e privo di firme, nonconsentiva di individuare in [OSCURATO:SOCIETA]. una volontàincompatibile con quella di opporre la prescrizione già maturata.3. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorrono, sulla basedi undici motivi, per la cassazione della suddetta sentenza.Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ZurichInsurance Plc.4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in adunanzacamerale, in vista della quale le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito del provvedimento nel terminedi sessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Il primo motivo censura la decisione impugnata per ‹‹Nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degliartt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.››, per avere la Corted’appello dichiarato prescritto il credito indennitario di [OSCURATO:SOCIETA]. perintervenuto decorso del termine biennale di cui all’art. 2952 c.c. a fardata dal 26 agosto 2013, giorno in cui era avvenuta la sottoscrizionedella quietanza. Le ricorrenti deducono che la sentenza si fonda “sulpresupposto dell’identità delle posizioni di assicurata e vincolatariarispetto al diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo”,Numero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026presupposto che non sarebbe tuttavia esplicitato in motivazione senon attraverso una sintetica condivisione di quanto sostenuto dalgiudice di primo grado (punto n. 22 a pag. 11 della sentenzaimpugnata).2. Il secondo motivo censura la decisione gravata per ‹‹Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1882, 2742, 2395, 2952secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.››.Lamentano le ricorrenti che il giudice d’appello, pur avendoriconosciuto che con la sottoscrizione della quietanza del 26 agosto2013 le parti ebbero a concordare che l’indennizzo relativo ai dannisubiti dagli immobili di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato pagatodirettamente a quest’ultima e che allo stesso tempo esso sarebberimasto inesigibile fino all’ottenimento del nulla osta da parte dellabanca vincolataria, avrebbe poi erroneamente ritenuto che vi fosseidentità tra la posizione dell’assicurata e quella della vincolataria,tipica della surrogazione personale del creditore ipotecario di cuiall’art. 2742 cod. civ.Ad avviso delle ricorrenti, a seguito dell’atto di quietanza del 26agosto 2013, l’indennizzo avrebbe dovuto essere pagato non più allavincolataria, ma all’assicurata [OSCURATO:SOCIETA]. con il consenso diMediocredito, cosicché, solo a partire dell’ottenimento del nulla ostadella Banca, poteva ritenersi che l’assicurata avrebbe potuto esigere ilpagamento dell’indennizzo. Di conseguenza, ai fini dell’interruzionedella prescrizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare lasola posizione dell’assicurata in quanto unico soggetto che potevaesercitare il diritto a seguito degli accordi presi con la compagnia,anziché applicare il principio di identità delle posizioni di assicurata evincolataria e riconoscere la facoltà di interrompere la prescrizioneindifferentemente all’una ed all’altra.Numero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/20263. Il terzo motivo di ricorso denunzia ‹‹Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1321, 1322, 1353 ss., 1882 ss., 2935, 2936,2941, 2942, 2952, secondo comma, c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.››, per avere la Corte d’appello accoltol’eccezione di prescrizione, ritenendo non dirimente, ai fini dellainterruzione, l’accordo di inesigibilità dell’indennizzo assicurativo sinoal verificarsi della condizione sospensiva dell’ottenimento del nullaosta, previsto nella quietanza del 26 agosto 2013, e facendoriferimento alla sospensione della prescrizione, non pertinente allafattispecie in esame.4. Il quarto motivo denunzia ‹‹Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››, per avere ilgiudice d’appello omesso di prendere in considerazione il fattodecisivo costituito dalla omessa previa notifica del sinistro, da partedella compagnia, alla vincolataria, prevista dall’art. 41 dellaconvenzione assicurativa stipulata.5. Il quinto motivo denunzia ‹‹Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.›› e censura, per motivazioneincomprensibile, il punto 25 delle pagg. 11 e 12 della motivazionedella sentenza impugnata, con il quale la Corte d’appello,nell’accogliere l’eccezione di prescrizione, afferma: ‹‹Neppure risultache [OSCURATO:SOCIETA] abbia assunto l’obbligazione di pagare comunquel’indennizzo: in questo senso, non è decisivo che nella quietanza del26.8.2013 (doc. 14) firmata dalla sola AM Teknostampi si legga che“rimangono in sospeso le partite fabbricati in locazione etc… in attesadelle liberatorie dei vincolatari”, sicché non rileva che solo il 3.5.2017il [OSCURATO:PERSONA] credito abbia rilasciato il nulla osta. Si tratta del restoNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026di una circostanza che non impediva all’assicurata non tanto diesigere il pagamento dell’indennizzo, quanto piuttosto di cautelarsiinterrompendo il corso della prescrizione nei confronti dellacompagnia [OSCURATO:SOCIETA]››.6. Il sesto motivo denunzia ‹‹Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1324, 1398, 1399, 1882, 2935, 2936, 2943, 2945, 2952c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.›› ed attinge ilpunto 23 della motivazione della sentenza gravata, con il quale laCorte d’appello afferma che ‹‹la parte assicurata ha avuto tutti glielementi per attivarsi, in particolare la liquidazione concordata deldanno relativo all’incendio››.Sostengono le ricorrenti che, se si riconosce che il diritto non era(ancora) esigibile e non si poteva quindi far valere, la Corte d’appelloavrebbe dovuto dichiarare, applicando l’art. 2935 cod. civ., che laprescrizione non aveva iniziato a decorrere se non quando la facoltàdi esigere il pagamento era divenuta esercitabile, ossia quando si eraverificata la condizione che le parti avevano previsto per la suaesigibilità (nulla osta da parte della vincolataria), non potendosipretendere che, in attesa di detta condizione, la prescrizione dovesseessere interrotta.7. Il settimo motivo deduce ‹‹Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1223, 1882, 1917, 2051, 2056, 1362, 1363, 1365, 1366,1369, 1370, 1371, 1374, 1375 c.c., art. 166 cod. ass. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››.Le ricorrenti impugnano il capo della sentenza impugnata con ilquale il giudice d’appello non riconosce il supplemento di indennizzoper valore nuovo in ragione della mancanza della condizionecontrattuale della ‹‹ricostruzione o rimpiazzo secondo preesistentetipo e genere››. Precisano che il decreto ingiuntivo oppostoingiungeva il pagamento non solo dell’indennizzo base (pari ad euroNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/20261.116.260,00), ma anche del cd. “supplemento a nuovo” (pari adeuro 279.065,00) consistente, per i fabbricati, nella “spesa necessariaper l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,escludendone soltanto il valore dell’area”.Lamentano che la Corte territoriale, incorrendo in una erratainterpretazione della clausola di cui all’art. 6 della polizza, ha respintola domanda di pagamento di detto supplemento, motivando che nonsi era ‹‹verificata la condizione contrattuale per il pagamento delvalore a nuovo, poiché il pagamento a supplemento rispettoall’indennizzo base era stato previsto solo dopo “terminata laricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere,mentre di fatto l’assicurata aveva rimpiazzato due capannoni andatidistrutti in due separati incendi con un unico capannone in SanZenone degli Ezzelini (pag. 12, punto 27 della motivazione)››.8. L’ottavo motivo denunzia ‹‹Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1362, 1366, 1882, 1967, 2937, terzo comma, 2944, 2952,secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.››, per non avere la Corte d’appello considerato la tacitarinuncia, da parte della società assicuratrice, a far valere laprescrizione, in conseguenza delle trattative avviate dalla compagnianel mese di giugno 2017 per la definizione della controversia insorta.In particolare, secondo le ricorrenti, la Corte territoriale avrebbeerrato nel non avere ravvisato un comportamento incompatibile conla volontà di eccepire la prescrizione maturata nell’invio, da parte diGenerali alla assicurata, in data 28 giugno 2017 del modulo diquietanza contenente la proposta di transazione.Evidenziano, sul punto, che: i) in data 22 giugno 2017, lacompagnia aveva avviato di sua spontanea iniziativa con l’assicurataper il tramite del broker le trattative per la definizione transattiva diuna serie di posizioni, ivi compresa quella per cui è causa; ii) in dataNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/202629 giugno 2017 la compagnia aveva inviato una mail con la qualeaveva confermato e formalizzato la propria proposta transattiva, allaquale aveva allegato anche la stipulanda transazione e quietanza, coninvito rivolto all’assicurata di accettarla, senza fare il minimo cennoalla prescrizione e promettendo il pagamento dell’indennizzo in tempibrevi; iii) nella mail si affermava esplicitamente che la proposta eracollegata all’auspicata ripresa dei rapporti commerciali.9. Il nono motivo, deducendo ‹‹omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››, attinge ilmedesimo capo della sentenza. Sottolineano le parti ricorrenti che laCorte d’appello avrebbe omesso di considerare quei fatti storicirichiamati a sostegno dell’ottavo motivo, ossia il quadro degli eventiin cui si inserisce la proposta transattiva del 29 giugno 2017.10. Il decimo motivo denunzia ‹‹Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.››. Si impugna, per carenza di motivazione,il capo della sentenza con il quale la Corte territoriale ha accoltol’appello incidentale della compagnia, così argomentando: ‹‹L’appelloincidentale è fondato. La Corte interpreta la fattispecie concreta nelsenso che non vi sia stata una violazione della buona fede da partedell’assicurazione: quanto meno dalla liquidazione concordata deldanno (9.7.2013), l’assicurato aveva modo di interrompere laprescrizione e, sotto questo profilo, non può imputare alcunaresponsabilità al comportamento della compagnia››.Le ricorrenti deducono che, nelle fasi di merito, per l’ipotesi diaccoglimento dell’eccezione di prescrizione, avevano invocato, in viasubordinata, la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per violazionedella buona fede in relazione al comportamento da essa tenuto cheNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026aveva ingenerato in capo all’assicurata l’affidamento incolpevole sulfatto che la prescrizione non corresse e che non fosse necessariointerromperla.11. L’undicesimo motivo censura il medesimo capo della decisionegravata, già attinto con il decimo motivo, per ‹‹Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1173, 1175, 1218, 1227, 1324, 1375, 1387,1398, 1882, 2043, 2935, 2936, 2943, 2945, 2952, secondo comma,c.p.c., 40, 41 e 43 c.p., in relazione all’art 360, primo comma, n. 3,c.p.c.››. Si sostiene che, negando la violazione dell’obbligo di buonafede in ragione del fatto che “l’assicurata aveva modo di interromperela prescrizione”, la Corte territoriale non farebbe che identificare ilcomportamento illecito del debitore con lo stesso evento di danno cheda detto comportamento è derivato, facendo confusione tracomportamento del debitore, evento di danno e nesso di causa tracomportamento ed evento di danno e finendo in tal modo per maleinterpretare e applicare le norme che scompongono la fattispeciedell’illecito civile, laddove invece la legge… impone di distinguere e diesaminare la sussistenza di ogni singolo elemento, a partire perl’appunto dal comportamento inadempiente del debitore”.La Corte d’appello - proseguono le ricorrenti - non avrebbecompiutamente valutato la condotta di [OSCURATO:SOCIETA] ed il danno cheda tale condotta sarebbe derivato, applicando un principio diautoresponsabilità (a carico di [OSCURATO:PERSONA]) del tutto inesistente, in violazionedell’art. 1227 cod. civ.12. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possonoessere trattati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.12.1. La Corte d’appello, nell’accogliere l’eccezione diprescrizione, ha così motivato: ‹‹21. L’eccezione di prescrizione èfondata. Infatti, il 9.7.2013 è stato liquidato il danno in viaconcordata ed il 26.8.2013 AM Teknostampi ha sottoscritto laNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026quietanza per euro 1.517.686,00 come sopra indicato. La domandagiudiziale è del 23.5.2017. 22. Rispetto a questi termini, non risultache la parte assicurata abbia interrotto il termine biennale diprescrizione. Non è rilevante nella prospettiva in esame l’esistenzadel vincolo a favore della [OSCURATO:PERSONA], che come evidenzia ilprimo giudice ha assunto la medesima posizione della suacontroparte, anche ai fini della prescrizione… 24. Non apparedirimente che la parte assicurata abbia fatto affidamento sullepromesse avute da [OSCURATO:SOCIETA] per la sospensione o inesigibilità degliindennizzi relativi alla partita fabbricati ‹‹sino all’ottenimento delplacet della vincolataria››: a tacer d’altro, una simile situazione non èprevista dal codice sostanziale come causa che sospende laprescrizione. 25. Neppure risulta che [OSCURATO:SOCIETA] abbia assuntol’obbligazione di pagare comunque l’indennizzo: in questo senso, nonè decisivo che nella quietanza del 26.8.2013 (doc. 14) firmata dallasola AM Teknostampi si legga che ‹‹rimangono in sospeso le partitefabbricati in locazione etc…in attesa delle liberatorie dei vincolatari››,sicché non rileva che solo il 3.5.2017 il [OSCURATO:PERSONA] abbiarilasciato il nulla osta. Si tratta del resto di una circostanza che nonimpediva all’assicurata non tanto di esigere il pagamentodell’indennizzo, quanto piuttosto di cautelarsi interrompendo il corsodella prescrizione nei confronti della compagnia [OSCURATO:SOCIETA]…››.12.2. Il giudice d’appello, con il percorso argomentativo sopratrascritto, incorre nel vizio motivazionale contestato, perché, pur afronte di un motivo di gravame - illustrato in ricorso nel rispetto delrequisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. (v. pag. 9 delricorso, nota 4) - con cui le allora parti appellanti, ora ricorrenti,avevano specificamente censurato la sentenza di primo grado nellaparte in cui aveva affermato che ci si trovava di fronte ad unasituazione di identità di posizioni tra assicurata e vincolataria, si èNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026limitato, sul punto, a confermare la sentenza impugnata, senza dareconto di essere pervenuto a tale convincimento attraverso l’esame ela valutazione di infondatezza del motivo di appello.12.3. Per costante orientamento di questa Corte, infatti, il vizio dimotivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando ilgiudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (art. 111, sesto comma, Cost.), ossia dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., omette di illustrare l’iter logico seguito perpervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire sulla base di qualiargomentazioni sia pervenuto alla propria determinazione.La sanzione di nullità colpisce, infatti, non solo le sentenze chesiano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentino un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e presentino “una motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile” (Cass., sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 07/04/2014)ma anche quelle che, come la sentenza impugnata, contengano unamotivazione meramente apparente perché, dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente,in realtà, di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesie l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, nonassolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamentoche, partendo da determinate premesse pervenga con un certoprocedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass., sez. U,03/11/2016, n. 22232).Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è soloapparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendoquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteticheNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026congetture (Cass., sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass., sez. 6 - 5,23/05/2019, n. 13977; Cass., sez. 6 -1, 01/05/2022, n. 6758, inmotivazione).12.4. Né, del resto, può ritenersi sufficiente il rinvio, che la corted’appello ha fatto, alla sentenza di primo grado: la sentenzapronunziata in sede di gravame è, infatti, legittimamente motivataper relationem solo alla condizione, nella specie insussistente, che ilgiudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primogiudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della confermadella pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì daconsentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, diricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero cheil rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole ilcontrollo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loroidentità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata (Cass., sez.U, 16/01/2015, n. 642; Cass., sez. 1, 19/07/2016, n. 14786; Cass.,sez. 3, 03/02/2021, n. 2397; Cass., sez. 1, 02/08/2022, n. 23997;Cass., sez. 3, 28/10/2025, n. 28581).12.5. La motivazione della sentenza qui impugnata rientra nellegravi anomalie argomentative individuate negli arrestigiurisprudenziali sopra richiamati. Essa, infatti, non si è soffermatapreliminarmente ad analizzare la natura e gli effetti della clausola divincolo - che, all’art. 4 della “Convenzione”, stabiliva: “l’assicuratoresi obbliga a (…) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti econ il consenso scritto dell’istituto (…); pagare esclusivamenteall’istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l’importo dellaliquidazione del sinistro, salva diversa disposizione scritta dell’istitutostesso (…)” - avendo recepito in modo acritico il rilievo, fatto propriodal Tribunale, che il vincolo di polizza non comportava l’insorgenza didue distinte situazioni contrattuali, ossia la prima tra assicurazione eNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026assicurato e, la seconda, tra assicurazione e creditore, essendo unicoil rapporto contrattuale e corrispondentemente unica la obbligazionein capo all’assicuratore di corrispondere l’indennizzo derivante dalcontratto di assicurazione. Poiché è inidoneo l’apodittico incisosecondo cui la banca “come evidenzia il primo giudice ha assunto lamedesima posizione della sua controparte”, manca, nella sentenzaimpugnata, una adeguata considerazione della questione, centrale edeterminante ai fini della decisione, del se la facoltà di interromperela prescrizione potesse essere esercitata indifferentementedall’assicurata e dalla vincolataria, in quanto entrambe titolari deldiritto all’indennizzo, o se piuttosto, come sostenuto dalle ricorrenti,la sola assicurata fosse l’unico soggetto legittimato ad esercitare ildiritto e se la decorrenza del termine biennale di prescrizione dovesseconsiderarsi subordinato all’ottenimento del nulla osta da parte dellaBanca vincolataria e, quindi, esigibile solo dalla data del 3 maggio2017, quando la Banca aveva autorizzato il pagamentodell’indennizzo in favore dell’assicurata.Sul punto, del tutto apodittica si rivela la motivazione resa dallaCorte d’appello, che si limita ad escludere la rilevanza del placet daparte della vincolataria e ad affermare, in modo assertivo, cheall’assicurata non fosse comunque impedito di interrompere il corsodella prescrizione, pur in presenza di una clausola di vincolo cheescludeva il diritto in capo all’assicurato di esigere il pagamentodell’indennizzo, perché creditrice dell’indennizzo era la sola bancaMedio Credito.L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consente didichiarare assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, l’ottavo, ilnono, il decimo e l’undicesimo motivo, tutti relativi al merito dellaquestione sul cui presupposto non si è correttamente motivato.13. Resta da esaminare il settimo motivo.Numero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/202613.1. È opportuno premettere che, alla stregua dellagiurisprudenza di questa Corte, posto che l’accertamento dellavolontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico sitraduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, ilricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canonilegali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella meracontrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata (tra le molte, Cass., 31/03/2006, n. 7597;Cass., 01/04/2011, n. 7557; Cass., 14/02/2012, n. 2109, Cass.,29/07/2016, n. 15763; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass.,sez. 1, 09/04/2021, n. 9461).Nella specie, la parte ricorrente non si limita a prospettarel’incongruità della soluzione ermeneutica fatta propria dalla quigravata sentenza, in relazione ad altre eventualmente plausibili, ciòche avrebbe comportato l’inammissibilità della doglianza (tra lemolte, Cass., sez. 1, 22/02/2007, n. 4178; Cass., sez. 2,03/09/2010, n. 19044; Cass., sez. 1, 27/06/2018, n. 16987), malegittimamente censura l’assoluta insostenibilità logica e giuridicadell’interpretazione prescelta dal giudice del merito e, quindi, lascorrettezza della conclusione quale conseguenza di un procedimentoermeneutico condotto in violazione delle sue regole. Pertanto, talecomplessiva censura, oltre che ammissibile, è pure fondata.13.2. Il fulcro delle censure agitate nel ricorso risiede nellaNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026sufficienza del criterio di interpretazione letterale ad esprimereunivocamente il contenuto della clausola di cui all’art. 6 della polizza,in ossequio al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui, ‹‹nell’interpretazione del contratto, il primo strumentoda utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioniadoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso aicanoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art.1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativiintegrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c.›› (Cass., sez. 2,11/11/2021, n. 33451; Cass., sez. 3, 11/03/2014, n. 5595).13.3. La clausola in esame dispone: ‹‹il pagamento delsupplemento indennità è eseguito entro trenta giorni da quando èterminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo egenere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o sualtra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per laSocietà…››; l’ultimo comma del medesimo art. 6 prevede:‹‹l’assicurato/contraente ha facoltà di: a) sostituire gli entidanneggiati con altri aventi un rendimento equivalente; b) acquistareenti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento emiglioria, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionaledell’ente danneggiato o sostituito; c) ricostruire e/o acquistare anchepiù enti a fronte di un solo ente danneggiato; d) adottareprovvedimenti (sostituzioni, acquisizioni, ricostruzioni) che rientrinocontemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti puntia), b) e c)››.13.4. La Corte territoriale, reputando non ricorrente la condizionecontrattuale per il pagamento del valore a nuovo, ha osservato che‹‹il pagamento a supplemento rispetto all’indennizzo base è statoprevisto solo dopo “terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo ilpreesistente tipo e genere”, mentre di fatto l’assicurata haNumero registro generale 18404/2023Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 23342/2026Data pubblicazione 16/07/2026rimpiazzato due capannoni andati distrutti in due separati incendi conun unico capannone…››.Tale interpretazione non risulta rispettosa della formulazioneletterale della clausola sopra riportata. Difatti, essendo pacifico che èintervenuto il rimpiazzo del capannone, il fatto che l’assicurata abbiaacquistato un unico capannone al posto dei due capannoni andatidistrutti dall’incendio non esclude che il nuovo ente potesse rispettareil ‹‹tipo e genere›› dei precedenti enti: in difetto di una verificaadeguata, nel caso di specie non compiuta dalla Corte d’appello, lasola circostanza che sia stato acquistato un solo nuovo ente insostituzione di più enti certo non significa di per ciò solo che il nuovocapannone non avesse ‹‹rendimento equivalente›› (punto “b” dellaclausola), né tanto meno che non fosse stata ripristinata la stessacapacità funzionale degli enti andati distrutti (punto “c” della stessa).14. In definitiva, vanno accolti il primo, il secondo ed il settimomotivo, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla competente Corte d’appello, indiversa composizione, perché provveda a nuovo esame in relazionealle censure accolte, nonché alla liquidazione delle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo ed il settimo motivo, dichiaraassorbiti i restanti e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 2 luglio 2026IL PRESIDENTE
Sentenza Cassazione n. 23342/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris