CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44255/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] -ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattesa con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che non si trattava di materiale vetusto e privo di apprezzabile rilievo economico, essendovi, tra i beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, anche le parti smontate di un'autovettura, rubata il giorno stesso del rinvenimento, e due gruppi elettrogeni, sottratti al proprietario l'anno precedente, come da denuncia di furto del 18 marzo 2011. In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli PipoMessini D'Agostini [OSCURATO:PERSONA] 3