CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1988
Cassazione n. 16801/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento, ex art. 671 cod. proc. pen., del vincolo della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze definitive, relative a delitti di cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e una anche al reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti (capo 44). Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. R. Bellotta (vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, 671, cod. proc. pen., 133 cod. pen., 187 d. Igs. n. 271 del 1989, per non essere sufficientemente motivato l'aumento di un anno di reclusione irrogato con riferimento alla sentenza n. 1156 del 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo) è inammissibile perché riproduttivo di argomenti già contenuti nell'istanza e vagliati dal giudice di merito, con argomenti ineccepibili e, comunque, non scandito da necessaria specifica critica rispetto alle argomentazioni a base della ordinanza impugnata. Rilevato, comunque, che la censura è manifestamente infondata in quanto deduce asserito difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal contenuto del provvedimento impugnato, tenuto conto l'aumento di anni uno di reclusione avvenuto, secondo la prospettazione difensiva, senza motivazione (a differenza del provvedimento adottato nei confronti del fratello del condannato, al quale sarebbe stata irrogata la pena, in aumento, di soli mesi sei di reclusione), sia pure implicitamente risulta giustificato dall'indicazione della qualità della sostanza (cocaina) e dal quantitativo detenuto illecitamente, quindi vagliando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Ritenuto, in ogni caso, che a fronte dell'ordinanza adottata nei confronti del concorrente nel reato allegata al ricorso, non si riscontra il denunciato diverso e deteriore trattamento riservato al condannato, tenuto conto della diversa posizione soggettiva dei concorrenti; infatti, il reato di cui alla sentenza n. 1156/2023 che, per il ricorrente, ha comportato l'aumento di un anno di reclusione come reato satellite (capo 5), è reputato, per il concorrente nel reato, più grave e posto a base del calcolo della pena irrogata per il reato continuato, ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. p. 1 dell'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti. 2 9)) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della