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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22166/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3513/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.318 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, incentrato sulla denegata rinnovazione istruttoria, è privo di specificità in quanto non si confronta con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza (v. in particolare pagg. 6-8); rilevato infatti che i giudici di appello hanno rappresentato da un lato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Massobrio in altro procedimento concluso con sentenza irrevocabile e, dall'altro che - anche a prescindere dall'utilizzo di dette dichiarazioni - le valutazioni in punto di responsabilità rimarrebbero immutate; Ritenuto quanto al secondo motivo di ricorso con cui si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. che la Corte di appello ha rappresentato le ragioni per le quali detta attenuante non è applicabile al caso di specie, con motivazione priva di fratture logiche e pertanto non censurabile in sede di controllo di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3513/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.318 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, incentrato sulla denegata rinnovazione istruttoria, è privo di specificità in quanto non si confronta con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza (v. in particolare pagg. 6-8); rilevato infatti che i giudici di appello hanno rappresentato da un lato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Massobrio in altro procedimento concluso con sentenza irrevocabile e, dall'altro che - anche a prescindere dall'utilizzo di dette dichiarazioni - le valutazioni in punto di responsabilità rimarrebbero immutate; Ritenuto quanto al secondo motivo di ricorso con cui si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. che la Corte di appello ha rappresentato le ragioni per le quali detta attenuante non è applicabile al caso di specie, con motivazione priva di fratture logiche e pertanto non censurabile in sede di controllo di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 22166/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris