CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31654/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ivrea del 17 dicembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato furto di una bicicletta e di resistenza a pubblico ufficiale e, applicata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — con il quale si duole della violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avendo la Corte di appello fondato sulla stessa circostanza fattuale, ossia i suoi precedenti penali, sia la applicazione della recidiva, sia il diniego delle attenuanti generiche, sia la determinazione di una pena superiore al minimo edittale — è manifestamente infondato, atteso che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallornbardo, Rv. 274783; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281; Sez. 1, n. 8857 del 07/02/1977, Lippolis, Rv. 136409); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così