Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:659
Testo integrale del provvedimento
62023CO0096_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2023 –
TL/Commissione
(causa C‑96/23 P)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Rapporto informativo per l’anno 2019 – Ricorso di annullamento e di risarcimento – Snaturamento degli elementi di prova – Errore di diritto relativo all’obbligo di motivazione e al valore giuridico dei documenti interni alla Commissione europea – Errore manifesto di valutazione relativo a pretese molestie psicologiche – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata»
1.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di corroborare con elementi di fatto i commenti contenuti nel rapporto informativo – Assenza
(Statuto dei funzionari, art. 43; regime applicabile agli altri agenti, art. 15, § 2)
(v. punti 4 [4, 6, 7], 5)
2.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Direttiva interna di un’istituzione relativa alla procedura di valutazione – Effetti giuridici
(Statuto dei funzionari, art. 43; regime applicabile agli altri agenti, art. 15, § 2)
(v. punti 4 [10, 11, 26], 5)
3.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Redazione – Pretesa esistenza di molestie psicologiche – Illegittimità del rapporto informativo – Necessità di un nesso tra le molestie psicologiche e le valutazioni negative contenute nel rapporto
(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 43)
(v. punti 4 [18, 19], 5)
4.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Fissazione degli obiettivi da raggiungere – Assenza di obblighi nelle norme interne dell’istituzione – Non fissazione – Conseguenze – Irregolarità inidonea a giustificare l’annullamento del rapporto
(Statuto dei funzionari, art. 43; regime applicabile agli altri agenti, art. 15, § 2)
(v. punti 4 [28], 5)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2)
TL si fa carico delle proprie spese.