CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39078/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità e la mancata integrazione probatoria richiesta, non è consentito perché fondato su motivi, peraltro tutti in fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 18 e 19 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze denunciano la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che, come si è sopra evidenziato, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 18 e 19 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che anche il secondo motivo è reiterativo di questioni già poste all'attenzione della Corte territoriale, che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che a pag. 20 dà conto dei motivi per i quali ha ritenuto di non ridurre l'entità del risarcimento stabilito dal giudice di prime cure; che, dunque, la doglianza è aspecifica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]