CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21903/14 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a , in forza di procura in margine al ricorso, dall’avv.toAscanio Amenduni, con il quale è elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 125, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del rappresentante p.t.,rappresentata e difes a , in forza di procura speciale in calce all’atto di costituzione per la sola discussione orale, dall’avv.toIvana Carso, con il quale è elettivamente domiciliat a Oggetto: estratto ruolo – cartella di pagamento – notifica in Roma, ViaNomentana n. 403, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Puglia n. 1273/14/14, depositata in data 4 giugno 2014, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20dicembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata risulta che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , con atto del 23 maggio 2012, propose ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bariavverso vari estratti di ruolo riguardanti quattordici cartelle di pagamento,emesse nei confronti della società , deducendone la nullità e/o l’inesistenza per omessa notifica in quanto spedite direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata postale A.R. presso la sede della società e non per il tramite degli ufficiali della riscossione o dei soggetti all’uopo abilitati. In particolare, d alla sentenza impugnata risulta ch e la società dedusse che dodici cartelle risultano spedite direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata AR presso la sede della società e non per il tramite degli Ufficiali della riscossione o dei soggetti abilitati, Ufficiali giudiziari, Agente della [OSCURATO:PERSONA], messi comunali, ex art. 26 del d.P.R. n. 602/73 mentre due cartelle di pagamento (n. 01420100010076765 e n. 01420100027082324) sono state depositate, direttamente, anziché per il tramite dei soggetti abilitati, presso la casa comunale di Bari ( … ) mai recapitate alla società e neanche all’amministratore unico, sig. [OSCURATO:PERSONA], per il mancato adempimento a quanto disposto dall’art. 140 c.p.c. da parte del notificatore ; secondo l’assunto della contribuente,di queste due cartelle, una notifica era stata tentata dopo l’asserita irreperibilità in [OSCURATO:PERSONA] 6 (…) pur avendo allo stesso comune di Bari dichiarazione ed istanza di variazione di residenza sin dal febbraio 2008 da [OSCURATO:PERSONA] ; per l’altra cartella, la società assume cheera stata data notizia ad essasocietà dell’avvenuto deposito presso la casa comunale anche se, a suo dire,la lettera raccomandata avrebbe dovuto essere inoltrata nel luogo ove era stata spedita la cartella e cioè in via Crispi n. 6. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari respinseil ricorso. 3. La C ommissione tributaria regionale della Puglia rigett ò il gravame interposto dalla contribuent e a v verso la decisione di prim e curesulla base di una serie di considerazioni che qui si riportano per sintesi: a) irrilevanza della questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo per definitività delle cartelle ritualmente notificate e non impugnate; b) validità della notifica della cartella eseguita anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi ( … ) direttamente dal concessionario mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento , essendo la disposizione di cui all’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973n. 600 disciplina di carattere speciale; c) i rreperibilità del rappresentante legale provata dal certificato rilasciato al comune di Bari, datato 7.6.2010, in cui è riportato che dal 4.2.2008, la certificazione è bloccata per irreperibilità ; d) m ancanza di elementi attia provare l’intervenuta prescrizione delle cartelle. 4. Avverso la pronuncia di appello la società contribuent e ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi . 5. L’Agenzia delle entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,ha depositato atto di costituzione ai soli fini della discussione orale e successivamente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, articolato sotto più profili di censura, la società denuncia:a) la nullità della sentenza nella parte in cui ha ravvisato la non impugnabilità degli estratti di ruolo, per assenza, mera apparenza, o grave contraddittorietà della motivazione, ovvero per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod.p roc. c iv .; b) la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546per aver ritenuto la non impugnabilità degli estratti di ruolo; c)l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partiriguardanti l’ i rregolarità del procedimento notificatorio.Col secondo motivo, anche esso articolato sotto più profili di censura, deduce : a) nullità della sentenza per assenza, mera apparenza, o grave contraddittorietà della motivazione, rispetto al capo di rigetto per infondatezzadella pretesa della società, ovvero per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. p roc . c iv ., vuoi in relazione alle specifiche e articolate eccezioni sollevate dall'odierna ricorrente in primo e in secondo grado, riguardo ai radicali difetti o vizi di notifica delle cartelle impugnate, vuoi in ordine alla segnalata, ma pretermessa, necessità di svolgere il relativo esame alla luce della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità operata dalla Consulta, con sentenza n. 258 del 2012, del terzo comma, corrispondente all’ attualmente vigente quarto comma, dell'articolo 26 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all’ articolo 360, primo comma, n. 4 c od . p roc . c iv .; b) violazione e/o falsa applicazione,ex art. 360, primo comma, n. 4 , c od . proc. c iv . , degli artt. 139, 140, 143, 145 c od . proc. c iv . nel testo previgente alla novella introdotta dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263, degli artt. 148 e 149 cod.proc. c iv . , nonché dell'art. 26 del d . P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e dell'art. 60, comma 1, alinea e lettera e] del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; c) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti riguardante l’irreperibilità del legale rappresentante. 2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse .2.1. La difesa della società ricorrente chiede la cassazione della impugnata sentenza, per nullità della motivazione e per violazione di legge, per aver ritenuto la non impugnabilità degli estratti di ruolo sul presupposto della validità delle cartelle invece invalidamente notificate. Tale impugnazione risulta inammissibile per carenza di interesse alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n.26283 del 6 settembre 2022 In tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215 del 2021 col quale Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione 3. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio essendo l’Agenzia delle entrate Riscossione rimasta intimata. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla