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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25838/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7/7/2021, la Corte di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Napoli in data 16/5/2018, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai fatti accertati in Napoli il 27/5/2014; 2) dalla Corte di appello di Lecce in data 23/1/2019, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione a fatti commessi in Taranto e Napoli sino al giugno 2010.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Frenna, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione in fase di esecuzione.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il giudizio sulla continuazione abbia obliterato che il disegno criminoso dell'odierno ricorrente fosse, sin dall'origine, quello di interfacciarsi con associazioni finalizzate al traffico di cocaina per diventarne lo stabile fornitore.

Tale non dettagliata progettazione sarebbe compatibile con la nozione di "medesimo disegno criminoso", per il quale sarebbe sufficiente una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che il soggetto si accingeva a commettere e che essi siano stati ispirati a una finalità unitaria.

Nel caso di specie, sarebbero stati individuati una serie di elementi (quali: il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti ai fini dell'accertamento in parola, ma che l'ordinanza impugnata avrebbe illogicamente disatteso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ragionamento sviluppato dal Giudice dell'esecuzione si sottrae alle censure difensive prima riassunte.

L'ordinanza impugnata, infatti, pur riconoscendo che il ruolo di Frenna fosse quello di provvedere all'approvvigionamento della cocaina sul mercato napoletano, ha preso atto che con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce detto ruolo era stato svolto fino al giugno 2010 e che, viceversa, i fatti accertati dal Giudice partenopeo si collocavano nel 2014, a distanza di ben quattro anni da quelli precedenti, connotandosi per la partecipazione all'impresa criminosa di soggetti completamente differenti.

E, su tale base, alla stregua di una massima di comune esperienza, applicata senza alcuna manifesta illogicità della relativa trama argomentativa, è stato escluso che, già nel 2010, Frenna avesse, sia pure in maniera generica, deliberato di attuare analoga condotta nel 2014.

Ciò che l'odierno ricorso cerca di confutare alla stregua di considerazioni meramente confutative e riproponendo argomenti già convincentemente disattesi dal provvedimento impugnato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile siccome reiterativo, aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7/7/2021, la Corte di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Napoli in data 16/5/2018, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai fatti accertati in Napoli il 27/5/2014; 2) dalla Corte di appello di Lecce in data 23/1/2019, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione a fatti commessi in Taranto e Napoli sino al giugno 2010. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Frenna, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione in fase di esecuzione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il giudizio sulla continuazione abbia obliterato che il disegno criminoso dell'odierno ricorrente fosse, sin dall'origine, quello di interfacciarsi con associazioni finalizzate al traffico di cocaina per diventarne lo stabile fornitore. Tale non dettagliata progettazione sarebbe compatibile con la nozione di "medesimo disegno criminoso", per il quale sarebbe sufficiente una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che il soggetto si accingeva a commettere e che essi siano stati ispirati a una finalità unitaria. Nel caso di specie, sarebbero stati individuati una serie di elementi (quali: il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti ai fini dell'accertamento in parola, ma che l'ordinanza impugnata avrebbe illogicamente disatteso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ragionamento sviluppato dal Giudice dell'esecuzione si sottrae alle censure difensive prima riassunte. L'ordinanza impugnata, infatti, pur riconoscendo che il ruolo di Frenna fosse quello di provvedere all'approvvigionamento della cocaina sul mercato napoletano, ha preso atto che con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce detto ruolo era stato svolto fino al giugno 2010 e che, viceversa, i fatti accertati dal Giudice partenopeo si collocavano nel 2014, a distanza di ben quattro anni da quelli precedenti, connotandosi per la partecipazione all'impresa criminosa di soggetti completamente differenti. E, su tale base, alla stregua di una massima di comune esperienza, applicata senza alcuna manifesta illogicità della relativa trama argomentativa, è stato escluso che, già nel 2010, Frenna avesse, sia pure in maniera generica, deliberato di attuare analoga condotta nel 2014. Ciò che l'odierno ricorso cerca di confutare alla stregua di considerazioni meramente confutative e riproponendo argomenti già convincentemente disattesi dal provvedimento impugnato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile siccome reiterativo, aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tr
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