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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 25555/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.17511/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvo- catoSalvatore Ferrazzano; -ricorrentie controricorrenti all’incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 2092 /201 7 , depositata il07/ 12 /20

17. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15/06/2023.

Fatti di causa Il 18/7/2008 la promissaria acquirente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conveniva dinanzi al Tribunale di Foggia i promittenti venditori, i co- niugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un’azione ex art.2932 c.c. sul presupposto dell’inadempimento dell’obbligo a contrarre scaturente da preliminare di compravendita di un terreno edificabile, 2di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e modificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],data in cui si disponeva per la stipula del contratto definitivo entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopoche nella prima parte del 2008erano state già concordate più proroghe.

L a pro- missaria acquirente attrice allegava la nullità di clausole dell’accordo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], così in particolare di quelle: (a) sul prezzo da indicare nell’atto pubblico, (b) sulla risoluzione di diritto, (c) sul diritto dei pro- mittenti venditori di ritenere la somma di € 100.000 a titolo di risarci- mento del danno per mancato pagamento del residuo del prezzo pat- tuito.

La promissaria acquirente attrice domandava quindi l’esecuzione in forma specifica del preliminare del 7/11/2007, come integrato dalla scrittura dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depurata delle clausole nulle; domandava inoltre la condanna dei promittenti venditori convenuti al pagamento della penale di € 50.000 prevista in una clausola del contratto del 7/11/2007, nonché alla restituzione del doppio della caparra versata (pari a € 100.000), domandava infine (per il caso di impossibilità del trasferimento di proprietà del bene) la condanna alla restituzione di € 100.000 versati come acconto sul prezzo, al pagamento di € 100.000 (doppio della caparra versata), nonché al pagamento di € 50.000 a titolo di penale.

I promittenti venditori convenuti imputavano al difetto di disponibilità finanziaria della promissaria acquirente la serie di pro- roghe intercorse per la stipula del definitivo, domandavano la risolu- zione del preliminare, la ritenzione di € 150.000 ricevuti dalla venditrice e il risarcimento del danno da trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.

In primo grado venivano rigettate le domandedella pro- missaria acquirente attrice, dichiarata la risoluzionedel preliminare per inadempimento della promissaria acquirente e il diritto dei convenuti di ritenere € 150.000, ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

In secondo grado è stato parzialmente accolto l’appello principale della promissaria acquirente(che ha rinunciato alla 3di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda ex art. 2932 c.c.), nel senso che costei si è vista restituire la somma di € 50.000 a suo tempo prestata a titolo di caparra.

Ricorrono in cassazione in via principale i promittenti venditori (con- venuti) con tre motivi.

Resiste la promissaria acquirente (attrice) con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono a loro volta i ricorrenti principali con controricorso.

Ragioni della decisione

1. –Con il primo motivo del ricorso principale i promittenti venditori denunciano l’erronea interpretazione di una clausola del contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], integrativa del preliminare.

Lamentano che la Corte di appello abbia ritenuto che la penale pattuita fossesolo di € 100.000 e non di € 150.000, sul presuppostoerroneo che la somma di € 50.000 abbia conservato la natura di caparra confirmatoria .

Si deduce viola- zione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c.

Con il secondo motivo si riproduce la sostanza del primo motivo sotto il profilo della censura di violazione degli artt. 111 co. 6 Cost. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per contraddizione tra il considerare l’ammontare della penale limitato a € 100.000 e un altro passo della sentenza , ove si qualificava come «corretta» l’interpretazione del primo giudice che aveva riconosciuto ai promittenti venditori a titolo di penale la somma di €

150.000. Il tenore testuale della clausola contestata è il seguente: «In via ul- timativa [si conviene] di prorogare ancora una volta la stipula dell'atto pubblico di compravendita del suolo oggetto della presente vendita, di giorni trenta a partire da oggi 11/6/2008.

Di conseguenza, l'atto pub- blico di compravendita inter partes dovrà avvenire entro e non oltre la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi a […]; [si conviene inoltre] che prima della data di stipula, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. corrisponderà ai coniugi Antini-Gravina l’ulteriore somma di € 94.000 oltre la somma […] di € 4di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 150.000 già corrisposta a titolo di caparra e di ulteriori acconti, nonché all'atto della stipula l’ulteriore e definitiva somma di € 126.000 da men- zionare nell'atto pubblico […]; decorso il termine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia provveduto ai suddetti ulteriori pagamenti, il preliminare di vendita si intenderà risolto di diritto, con incameramento da parte dei coniugi Antini-Gravina della somma di € 150.000 fino ad oggi corrisposta dalla società promissaria acquirente, per € 50.000 a titolo di caparra e per € 100.000 a titolo di risarcimento dei danni, derivanti dal mancato incasso del residuo prezzo pattuito e dalla impossibilità dei promittenti venditori di reinvestirlo».

Iprimi due motivi del ricorso principale non sono fondati.

L’interpretazione della clausola da parte della Corte di appello non solo non si espone alle censure sollevate , ma è anche in sé convin- cente, come si desume da una attenta lettura dell’ultima frase del brano citato nel capoverso precedente, ove si col lega espressamente all’avveramento della risoluzione il diritto dei promittenti venditori di ritenere la somma di € 150.000 corrisposta dalla promissaria acqui- rente, per € 50.000 a titolo di caparra e per € 100.000 a titolo di risar- cimentodei danni.

Le censure fa nno leva su una dichiarazione prece- dente (30/01/2008), ove si prevedeva il versamento di € 100.000 «a titolo di ulteriore caparra»e sulla non convincente esigenza di inter- pretare le varie dichiarazioni le une con le altre , mentre l’impiego in- dubbiamente poco sorvegliato dell’aggettivo «corretta»,segnalato dal secondo motivo di ricorso , non riveste carattere decisivo, perché è stato superato da una rivalutazione complessiva dell’insieme delle al- legazioni delle particompiuto dalla Corte di appello.

I primi due motivi del ricorso principale sono rigettati.

2. –Con il terzo motivo del ricorso principale , dato e non concesso che la cifra di € 50.000 sia da qualificare come caparra, i promittenti 5di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. venditori censuranoche ne sia stata disposta la restituzione ai promis- sari acquirenti e non la ritenzione da parteloro.

Si deduce violazione dell’art. 1385 co. 3 c.c.

L’argomentazione è questa: la parte non ina- dempiente che preferisce agire per la risoluzione deve dare la prova del danno; l’art. 1382 co 1 c.c. prevede che possa essere convenuta la risarcibilità del danno superiore rispetto a quello predeterminato con l’ammontare della penale; con la scrittura dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si è conve- nutoin effetti (cioè, rideterminato) l’ammontare del danno ulteriore in €

150.000. Il terzo motivodel ricorso principale è infondato.

L’argomentazione che intende sorreggere il motivo in realtà ne ag- gira la premessa: cioè, l’onere di provare il danno ulteriore , che nel caso di specie non è stato concretamente assolto.

In altre parole, è certamente vero che l’art. 1382co. 1 c.c. prevede che si possa conve- nire la risarcibilità del danno ulteriore; ma è altrettanto vero che con- venire la possibilità di risarcire il danno ulteriore non significa liberare la parte dall’onere di provarlo secondo le norme generali(quelle stesse norme generali cui rinvia l’art. 1385, co. 3 c.c.).

D’altra parte, la giuri- sprudenza di questa Corte ha avuto l’occasione di ribadire di recen te che clausola penale e caparra confirmatoria possono essere contestual- mente previste nel regolamento contrattuale, ma differiscono quanto ad occasione di applicazione e quindi non possono essere cumulate nella loro corresponsione: cfr. Cass. 35068/2022.

Si conferma cosìche nel caso di specie non si può dare contestualmente ritenzione della caparra e pagamento della penale.

Il terzo motivo del ricorso principale è rigettato.

3. –Con il primo motivo del ricorso incidentale la promissaria acqui- rente censura che la Corte di appello abbia omesso di valutare una deposizione testimoniale, ove si rappresenta che sia stata la parte 6di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. venditrice ad imporre di indicare nell’atto pubblico un prezzo fittizio di € 126.000, inferiore rispetto a quello effettivo di €

370.000. Si deduce violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 113 c.p.c., 62 d.p.r. 131/1986, nonché, in parte qua, si denuncia omesso esame circa fatti decisivi.

In particolare, si invoca la giurisprudenza di legittimità sulla nullità della clausola del preliminare che chiama le parti ad indicare un prezzo inferiore a quello effettivo (cfr. Cass. 11749/2012) .

Poiché la clausola non è sostituita da norma imperativa, se ne inferisce l’impos- sibilità di esecuzione del contratto, imputabile ai venditori.

Si invoca inoltre la giurisprudenza di legittimità relativa all’ipotesi di domande reciproche di risoluzione per inadempimentoe di mancanza di inadem- pimento imputabile ad una delle parti, con la necessitàdi pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità di esecuzione, pur in as- senza di mutuo consenso risolutorio, senza che ciò determini violazione dell’art. 112 c.p.c.(cfr. Cass. 767/2016).

Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato.

Sul punto le argomentazioni della sentenza impugnata resistono alle censure condensate nel motivo: l’indicazione sull’atto di un prezzo in- feriore a quello effettivo non avrebbecomunque determ inato la nullità delcontratto definitivo; Cass. 11749/20212,invocata dalla promissaria acquirente a sostegno della propria posizione, in realtà non collega la nullità integraleall’indicazione nel contratto definitivo di un prezzo in- feriore a quello realmente concordato.

Il primo motivo del ricorso incidentaleè rigettato. 4.– Con il secondo motivo del ricorso incidentale la promissaria ac- quirente denuncia che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della clausola penale per eccessività dell’im- porto ed abbia rigettato la correlativa domanda di riduzione.

Si deduce violazione degli artt. 1384, 1382, 1224 c.c., 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. 7di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo.

Si invoca Cass.

SU 19499/2008 per la concretizzazione dei parametri del risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pe- cuniarie.

Il secondo motivo del ricorso incidentale non è fondato.

La Corte di appello si è pronunciata perla congruità dell’ammontare della penale,con un’argomentazione che si appunta sui mesi di ritardo e sui rinvii della stipula del contratto definitivo.

Essa si sottrae a cen- sure in sede di giudizio di legittimità.

Il secondomotivo del ricorso incidentale è rigettato.

5. –Con il terzo motivo del ricorso incidentale si censura la compen- sazione delle spese per 1/3 e la condanna per 2/3 in entrambi i gradi a carico dell’attrice.

Si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Il terzo motivo del ricorso incidentale non è fondato.

Non è dato di riscontrare alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., né le censure mosse dalla promissaria acquirente alla liquidazione delle spese, così come determinata e argomentata dalla Corte d i appello , sono in grado di fare breccia in sede di giudizio di legittimità.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è rigettato.

6. –In conclusione, è rigettato il ricorso principale, è rigetta to il ri- corso incidentale.

Sussistono ragioni per compensare le spese del giu- dizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti, in via principale e in via incidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se do- vuto.

P.Q.M. 8di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale , di- spone lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità .

Sussistono i presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.17511/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvo- catoSalvatore Ferrazzano; -ricorrentie controricorrenti all’incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 2092 /201 7 , depositata il07/ 12 /20 17. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15/06/2023. Fatti di causa Il 18/7/2008 la promissaria acquirente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conveniva dinanzi al Tribunale di Foggia i promittenti venditori, i co- niugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un’azione ex art.2932 c.c. sul presupposto dell’inadempimento dell’obbligo a contrarre scaturente da preliminare di compravendita di un terreno edificabile, 2di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e modificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],data in cui si disponeva per la stipula del contratto definitivo entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopoche nella prima parte del 2008erano state già concordate più proroghe. L a pro- missaria acquirente attrice allegava la nullità di clausole dell’accordo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], così in particolare di quelle: (a) sul prezzo da indicare nell’atto pubblico, (b) sulla risoluzione di diritto, (c) sul diritto dei pro- mittenti venditori di ritenere la somma di € 100.000 a titolo di risarci- mento del danno per mancato pagamento del residuo del prezzo pat- tuito. La promissaria acquirente attrice domandava quindi l’esecuzione in forma specifica del preliminare del 7/11/2007, come integrato dalla scrittura dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depurata delle clausole nulle; domandava inoltre la condanna dei promittenti venditori convenuti al pagamento della penale di € 50.000 prevista in una clausola del contratto del 7/11/2007, nonché alla restituzione del doppio della caparra versata (pari a € 100.000), domandava infine (per il caso di impossibilità del trasferimento di proprietà del bene) la condanna alla restituzione di € 100.000 versati come acconto sul prezzo, al pagamento di € 100.000 (doppio della caparra versata), nonché al pagamento di € 50.000 a titolo di penale. I promittenti venditori convenuti imputavano al difetto di disponibilità finanziaria della promissaria acquirente la serie di pro- roghe intercorse per la stipula del definitivo, domandavano la risolu- zione del preliminare, la ritenzione di € 150.000 ricevuti dalla venditrice e il risarcimento del danno da trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. In primo grado venivano rigettate le domandedella pro- missaria acquirente attrice, dichiarata la risoluzionedel preliminare per inadempimento della promissaria acquirente e il diritto dei convenuti di ritenere € 150.000, ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. In secondo grado è stato parzialmente accolto l’appello principale della promissaria acquirente(che ha rinunciato alla 3di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda ex art. 2932 c.c.), nel senso che costei si è vista restituire la somma di € 50.000 a suo tempo prestata a titolo di caparra. Ricorrono in cassazione in via principale i promittenti venditori (con- venuti) con tre motivi. Resiste la promissaria acquirente (attrice) con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono a loro volta i ricorrenti principali con controricorso. Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo del ricorso principale i promittenti venditori denunciano l’erronea interpretazione di una clausola del contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], integrativa del preliminare. Lamentano che la Corte di appello abbia ritenuto che la penale pattuita fossesolo di € 100.000 e non di € 150.000, sul presuppostoerroneo che la somma di € 50.000 abbia conservato la natura di caparra confirmatoria . Si deduce viola- zione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c. Con il secondo motivo si riproduce la sostanza del primo motivo sotto il profilo della censura di violazione degli artt. 111 co. 6 Cost. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per contraddizione tra il considerare l’ammontare della penale limitato a € 100.000 e un altro passo della sentenza , ove si qualificava come «corretta» l’interpretazione del primo giudice che aveva riconosciuto ai promittenti venditori a titolo di penale la somma di € 150.000. Il tenore testuale della clausola contestata è il seguente: «In via ul- timativa [si conviene] di prorogare ancora una volta la stipula dell'atto pubblico di compravendita del suolo oggetto della presente vendita, di giorni trenta a partire da oggi 11/6/2008. Di conseguenza, l'atto pub- blico di compravendita inter partes dovrà avvenire entro e non oltre la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi a […]; [si conviene inoltre] che prima della data di stipula, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. corrisponderà ai coniugi Antini-Gravina l’ulteriore somma di € 94.000 oltre la somma […] di € 4di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 150.000 già corrisposta a titolo di caparra e di ulteriori acconti, nonché all'atto della stipula l’ulteriore e definitiva somma di € 126.000 da men- zionare nell'atto pubblico […]; decorso il termine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia provveduto ai suddetti ulteriori pagamenti, il preliminare di vendita si intenderà risolto di diritto, con incameramento da parte dei coniugi Antini-Gravina della somma di € 150.000 fino ad oggi corrisposta dalla società promissaria acquirente, per € 50.000 a titolo di caparra e per € 100.000 a titolo di risarcimento dei danni, derivanti dal mancato incasso del residuo prezzo pattuito e dalla impossibilità dei promittenti venditori di reinvestirlo». Iprimi due motivi del ricorso principale non sono fondati. L’interpretazione della clausola da parte della Corte di appello non solo non si espone alle censure sollevate , ma è anche in sé convin- cente, come si desume da una attenta lettura dell’ultima frase del brano citato nel capoverso precedente, ove si col lega espressamente all’avveramento della risoluzione il diritto dei promittenti venditori di ritenere la somma di € 150.000 corrisposta dalla promissaria acqui- rente, per € 50.000 a titolo di caparra e per € 100.000 a titolo di risar- cimentodei danni. Le censure fa nno leva su una dichiarazione prece- dente (30/01/2008), ove si prevedeva il versamento di € 100.000 «a titolo di ulteriore caparra»e sulla non convincente esigenza di inter- pretare le varie dichiarazioni le une con le altre , mentre l’impiego in- dubbiamente poco sorvegliato dell’aggettivo «corretta»,segnalato dal secondo motivo di ricorso , non riveste carattere decisivo, perché è stato superato da una rivalutazione complessiva dell’insieme delle al- legazioni delle particompiuto dalla Corte di appello. I primi due motivi del ricorso principale sono rigettati. 2. –Con il terzo motivo del ricorso principale , dato e non concesso che la cifra di € 50.000 sia da qualificare come caparra, i promittenti 5di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. venditori censuranoche ne sia stata disposta la restituzione ai promis- sari acquirenti e non la ritenzione da parteloro. Si deduce violazione dell’art. 1385 co. 3 c.c. L’argomentazione è questa: la parte non ina- dempiente che preferisce agire per la risoluzione deve dare la prova del danno; l’art. 1382 co 1 c.c. prevede che possa essere convenuta la risarcibilità del danno superiore rispetto a quello predeterminato con l’ammontare della penale; con la scrittura dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si è conve- nutoin effetti (cioè, rideterminato) l’ammontare del danno ulteriore in € 150.000. Il terzo motivodel ricorso principale è infondato. L’argomentazione che intende sorreggere il motivo in realtà ne ag- gira la premessa: cioè, l’onere di provare il danno ulteriore , che nel caso di specie non è stato concretamente assolto. In altre parole, è certamente vero che l’art. 1382co. 1 c.c. prevede che si possa conve- nire la risarcibilità del danno ulteriore; ma è altrettanto vero che con- venire la possibilità di risarcire il danno ulteriore non significa liberare la parte dall’onere di provarlo secondo le norme generali(quelle stesse norme generali cui rinvia l’art. 1385, co. 3 c.c.). D’altra parte, la giuri- sprudenza di questa Corte ha avuto l’occasione di ribadire di recen te che clausola penale e caparra confirmatoria possono essere contestual- mente previste nel regolamento contrattuale, ma differiscono quanto ad occasione di applicazione e quindi non possono essere cumulate nella loro corresponsione: cfr. Cass. 35068/2022. Si conferma cosìche nel caso di specie non si può dare contestualmente ritenzione della caparra e pagamento della penale. Il terzo motivo del ricorso principale è rigettato. 3. –Con il primo motivo del ricorso incidentale la promissaria acqui- rente censura che la Corte di appello abbia omesso di valutare una deposizione testimoniale, ove si rappresenta che sia stata la parte 6di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. venditrice ad imporre di indicare nell’atto pubblico un prezzo fittizio di € 126.000, inferiore rispetto a quello effettivo di € 370.000. Si deduce violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 113 c.p.c., 62 d.p.r. 131/1986, nonché, in parte qua, si denuncia omesso esame circa fatti decisivi. In particolare, si invoca la giurisprudenza di legittimità sulla nullità della clausola del preliminare che chiama le parti ad indicare un prezzo inferiore a quello effettivo (cfr. Cass. 11749/2012) . Poiché la clausola non è sostituita da norma imperativa, se ne inferisce l’impos- sibilità di esecuzione del contratto, imputabile ai venditori. Si invoca inoltre la giurisprudenza di legittimità relativa all’ipotesi di domande reciproche di risoluzione per inadempimentoe di mancanza di inadem- pimento imputabile ad una delle parti, con la necessitàdi pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità di esecuzione, pur in as- senza di mutuo consenso risolutorio, senza che ciò determini violazione dell’art. 112 c.p.c.(cfr. Cass. 767/2016). Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato. Sul punto le argomentazioni della sentenza impugnata resistono alle censure condensate nel motivo: l’indicazione sull’atto di un prezzo in- feriore a quello effettivo non avrebbecomunque determ inato la nullità delcontratto definitivo; Cass. 11749/20212,invocata dalla promissaria acquirente a sostegno della propria posizione, in realtà non collega la nullità integraleall’indicazione nel contratto definitivo di un prezzo in- feriore a quello realmente concordato. Il primo motivo del ricorso incidentaleè rigettato. 4.– Con il secondo motivo del ricorso incidentale la promissaria ac- quirente denuncia che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della clausola penale per eccessività dell’im- porto ed abbia rigettato la correlativa domanda di riduzione. Si deduce violazione degli artt. 1384, 1382, 1224 c.c., 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. 7di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo. Si invoca Cass. SU 19499/2008 per la concretizzazione dei parametri del risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pe- cuniarie. Il secondo motivo del ricorso incidentale non è fondato. La Corte di appello si è pronunciata perla congruità dell’ammontare della penale,con un’argomentazione che si appunta sui mesi di ritardo e sui rinvii della stipula del contratto definitivo. Essa si sottrae a cen- sure in sede di giudizio di legittimità. Il secondomotivo del ricorso incidentale è rigettato. 5. –Con il terzo motivo del ricorso incidentale si censura la compen- sazione delle spese per 1/3 e la condanna per 2/3 in entrambi i gradi a carico dell’attrice. Si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il terzo motivo del ricorso incidentale non è fondato. Non è dato di riscontrare alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., né le censure mosse dalla promissaria acquirente alla liquidazione delle spese, così come determinata e argomentata dalla Corte d i appello , sono in grado di fare breccia in sede di giudizio di legittimità. Il terzo motivo del ricorso incidentale è rigettato. 6. –In conclusione, è rigettato il ricorso principale, è rigetta to il ri- corso incidentale. Sussistono ragioni per compensare le spese del giu- dizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti, in via principale e in via incidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se do- vuto. P.Q.M. 8di 8 – 17511 /201 8 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale , di- spone lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità . Sussistono i presuppos
Sentenza Cassazione n. 25555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris