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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 32411/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della sospensione condizionale della pena; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del pubblico ministero, diretta, in parte qua, alla revoca - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. - della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dalla stessa Corte in data 10 dicembre 2014, irrevocabile dal 5 marzo 2015.

Il giudice dell'esecuzione - premesso che non era stato possibile acquisire, in quanto smarrito, il fascicolo processuale del giudizio definito con la predetta sentenza 10 dicembre 2014, onde verificare se il giudice di cognizione fosse già a conoscenza dei precedenti ostativi alla reiterazione del beneficio - reputava non consentita «la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice di appello, anche se [questi] non sia stato investito dall'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio».

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, sulla base di unico motivo in cui deduce inosservanza della legge penale.

Osserva il ricorrente di avere domandato la revoca della sospensione condizionale per avere il condannato commesso nel quinquennio altro delitto, sanzionato con pena detentiva.

I principi di diritto, enunciati nell'ordinanza impugnata, non avrebbero dunque alcuna attinenza con la causa petendi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. E' solo nell'ipotesi di revoca, di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l'art. 164, quarto comma, ossia a fronte di sospensione condizionale indebitamente concessa ab origine, che è necessario accertare se la causa ostativa preesistente fosse documentalmente nota al giudice della cognizione (dovendo a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01).La revoca in sede esecutiva, in tale ipotesi, può e deve essere disposta se risulta che la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado che concedeva il beneficio, indipendentemente dal fatto che detta causa fosse, o meno, divenuta nota al giudice di appello non chiamato a pronunciarsi sul punto (Sez. un., 30/05/2024, Zangari, inform. provv. 8/2024).

3. Non è questo, tuttavia, il caso portato all'attenzione del giudice a quo.

Dinanzi a lui si discuteva di revoca di pena sospesa per sopravvenienza, nel termine, di ulteriore condanna in tal senso rilevante, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen.

In un caso del genere, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare l'esistenza della condanna sopravvenuta e la sua idoneità a costituire presupposto di diritto della revoca; il giudice dell'esecuzione devi provvedervi, in caso di riscontro positivo, a prescindere dal fatto che la revocabilità del beneficio fosse, o meno, rilevabile dagli atti in possesso del giudice autore della nuova condanna, alla revoca semplicemente facoltizzato (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053-01).

4. L'ordinanza impugnata deve essere di conseguenza annullata con rinvio, ai fini della rinnovazione del giudizio nel rispetto dei corretti principi di diritto innanzi formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della sospensione condizionale della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del pubblico ministero, diretta, in parte qua, alla revoca - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. - della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dalla stessa Corte in data 10 dicembre 2014, irrevocabile dal 5 marzo 2015. Il giudice dell'esecuzione - premesso che non era stato possibile acquisire, in quanto smarrito, il fascicolo processuale del giudizio definito con la predetta sentenza 10 dicembre 2014, onde verificare se il giudice di cognizione fosse già a conoscenza dei precedenti ostativi alla reiterazione del beneficio - reputava non consentita «la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice di appello, anche se [questi] non sia stato investito dall'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio». 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, sulla base di unico motivo in cui deduce inosservanza della legge penale. Osserva il ricorrente di avere domandato la revoca della sospensione condizionale per avere il condannato commesso nel quinquennio altro delitto, sanzionato con pena detentiva. I principi di diritto, enunciati nell'ordinanza impugnata, non avrebbero dunque alcuna attinenza con la causa petendi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' solo nell'ipotesi di revoca, di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l'art. 164, quarto comma, ossia a fronte di sospensione condizionale indebitamente concessa ab origine, che è necessario accertare se la causa ostativa preesistente fosse documentalmente nota al giudice della cognizione (dovendo a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01).La revoca in sede esecutiva, in tale ipotesi, può e deve essere disposta se risulta che la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado che concedeva il beneficio, indipendentemente dal fatto che detta causa fosse, o meno, divenuta nota al giudice di appello non chiamato a pronunciarsi sul punto (Sez. un., 30/05/2024, Zangari, inform. provv. 8/2024). 3. Non è questo, tuttavia, il caso portato all'attenzione del giudice a quo. Dinanzi a lui si discuteva di revoca di pena sospesa per sopravvenienza, nel termine, di ulteriore condanna in tal senso rilevante, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. In un caso del genere, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare l'esistenza della condanna sopravvenuta e la sua idoneità a costituire presupposto di diritto della revoca; il giudice dell'esecuzione devi provvedervi, in caso di riscontro positivo, a prescindere dal fatto che la revocabilità del beneficio fosse, o meno, rilevabile dagli atti in possesso del giudice autore della nuova condanna, alla revoca semplicemente facoltizzato (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053-01). 4. L'ordinanza impugnata deve essere di conseguenza annullata con rinvio, ai fini della rinnovazione del giudizio nel rispetto dei corretti principi di diritto innanzi formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte
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