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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20523/2026

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o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2800/2024 de-positata il 22/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza n. 2800/2024 pubblicata in data 22 aprile 2024,la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'appellatoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]-n. 1231/18 del 21 maggio 2018, e, per l'effetto, ha dichiarato nondovute da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. le somme richiestenei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di COSAP.2. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., infatti, aveva agito al fine di faraccertare l'inesistenza dei presupposti per la debenza del COSAP ri-chiesto per l'anno 2013 dal [OSCURATO:PERSONA] in ragionedella presenza sull'area di [OSCURATO:PERSONA] di strutture irradianti(box n. 6 e traliccio n. 8).Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Velletriaveva respinto la domanda della società.3.

La Corte d'appello di Roma ha ritenuto di definire il gravamedell'odierna controricorrente facendo ricorso al criterio della ragionepiù liquida e quindi accogliendo il secondo motivo di gravame, rite-nendo che la società non fosse tenuta alla corresponsione del COSAP,difettando della legittimazione passiva.La Corte d'appello, infatti, dopo aver premesso che il COSAP è do-vuto soltanto dal soggetto che realizza materialmente l'occupazioneed assume, di diritto o di fatto, la veste di concessionario dell'usospeciale ed esclusivo del bene, ha osservato che, nella specie, l'odier-na controricorrente non era proprietaria dei manufatti, limitandosi adutilizzarli – peraltro assieme ad una pluralità di altri soggetti – sullascorta di un contratto di locazione concluso con la società terza IdaS.p.A., la quale invece si era dichiarata proprietaria dell'area ed autri-ce della condotta di installazione dei manufatti.Sez.

S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sulla scorta di tale accertamento, la Corte d'appello ha esclusoche [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. potesse considerarsi “concessionariadi fatto” del bene pubblico, essendosi limitata a beneficiare – peraltrocon una pluralità di altre emittenti ‒ degli impianti installati da unsoggetto terzo.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre il [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 63, D.Lgs. n.446/1997; 822 823, 824, 2704 c.c.

“per aver il giudice di appello ille-gittimamente affermato il difetto di soggettività passiva COSAP di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non trattandosi del soggetto che ha material-mente ed originariamente occupato l'area e proprietario dei manufat-ti, il solo quest'ultimo da poter considerare in ipotesi concessionariopresunto, e rilevante per l'affermata esclusione il godimento dei ma-nufatti da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in virtù del contratto di lo-cazione prodotto”.Il ricorrente censura la decisione impugnata, in quanto la stessaavrebbe violato:− l'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, escludendo che la controricorrentefosse tenuta alla corresponsione del COSAP, nonostante la stessafosse attuale occupante di fatto dell'area;Sez.

S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicazione 17/06/2026− gli artt. 822, 823, 824 c.c., in quanto avrebbe presunto l'esisten-za di un atto concessorio in realtà inesistente, essendo la contro-ricorrente mera occupante di un'area da considerarsi pubblica;− l'art. 2704 c.c., per aver attribuito rilevanza ad un contratto –quello tra l'attuale controricorrente e la società terza [OSCURATO:SOCIETA]. –privo di data certa ed inopponibile al ricorrente.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 14 Rego-lamento COSAP Comune Rocca di Papa e degli artt. 1292 e 1294 c.c.“nella parte in cui il giudice di appello ha illegittimamente ritenuto dipoter escludere la soggettività passiva COSAP di [OSCURATO:PERSONA] UnoS.r.l. anche in ragione dell'uso non esclusivo dei manufatti”.Argomenta il ricorrente che, ai sensi dell'art. 14 del RegolamentoCOSAP del Comune Rocca di Papa e dell'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997,nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di occupanti di fatto, gli stessisono tenuti in via solidale al pagamento del COSAP.1.3.

Con il terzo motivo – formulato in via subordinata rispetto aiprimi due ‒ il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione “del cd principio della ragione più liqui-da”, degli artt. 276 e 116 c.p.c. nonché l'omessa applicazione degliartt. 2, D.Lgs. n. 285/1992; 22, comma 3, Legge. n. 2248/1865;2728 e 2729 c.c.

“per aver il giudice di appello, in contraddizione conil cd principio della ragione più liquida richiamato, ripetutamenteespresso in motivazione dubbi sulla natura giuridica dell'area e dellaporzione di strada, come accertata e dichiarata dalla pronuncia diprimo grado, impugnata sul punto con il primo motivo di appello as-seritamente non esaminato, ma di fatto deciso”.2.

Il ricorso, nel suo complesso, non merita accoglimento.2.1.

Il primo motivo, infatti, è infondato.Sez.

S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Quanto al primo dei profili dedotti nel mezzo, questa Corte ha giàchiarito che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(COSAP), costituendo il corrispettivo di una concessione, reale o pre-sunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o specialedi beni pubblici, è dovuto soltanto dal soggetto che realizza material-mente l'occupazione ed assume, di diritto o di fatto, la veste di con-cessionario dell'uso speciale ed esclusivo del bene (Cass. Sez. 1 - Or-dinanza n. 17296 del 27/06/2019).Giova evidenziare l'affinità tra la situazione decisa col precedenteappena citato e quella ora in esame: nel primo caso, infatti, è statorespinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva ritenutoobbligata al pagamento del canone non la concessionaria del serviziopubblico televisivo - che diffondeva i suoi programmi grazie a unadorsale, i cui cavi, posati sotto il suolo pubblico, convogliavano il se-gnale verso l'antenna trasmittente - ma la società a cui detta conces-sionaria aveva affidato la gestione dell'intero impianto, la quale, svol-gendo detta attività, occupava di fatto il suolo pubblico.È ben vero che nel caso ora in esame non è ravvisabile quella ces-sione degli impianti che invece era configurabile nel caso oggetto del-la decisione del 2019 ‒ avendo il giudice di merito ricostruito la fatti-specie concreta in termini di utilizzo degli impianti da parte dell'odier-na controricorrente sulla base di un contratto di locazione – ma taleparziale divergenza non vale ad obliterare il profilo che è stato giu-stamente valorizzato dalla decisione di merito e che assume valenzafondamentale, e cioè che l'odierna controricorrente è mera utilizzatri-ce – peraltro assieme ad altri soggetti – di impianti che sono statirealizzati da un soggetto terzo, il quale, conseguentemente, deve ri-tenersi l'unico legittimato sostanziale rispetto alla pretesa di corre-sponsione del COSAP, essendo il soggetto che ha materialmente po-Sez.

S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicazione 17/06/2026sto in essere l'attività di occupazione e sfruttamento economicodell'area che il ricorrente rivendica essere pubblica.Quanto al secondo profilo, si deve osservare che lo stesso nonpresenta sostanziale autonomia rispetto al primo – consistendo nellareiterazione della tesi per cui l'odierna controricorrente sarebbe l'oc-cupante del suolo, e quindi il soggetto tenuto alla corresponsione delCOSAP – e risulta, pertanto, parimenti infondato.Le deduzioni del ricorrente, infatti, si scontrano con l'accertamen-to – compiuto anche in fatto dalla Corte territoriale – per cui la titola-rità degli impianti ‒ e quindi la situazione di occupazione – è ricondu-cibile non all'odierna controricorrente, bensì ad un soggetto terzo.Da questo punto di vista, la tesi esposta dal ricorrente – secondoil quale “accertata la natura pubblica dell'area, applicate le disposizio-ni di legge in materia, in difetto di un legittimo titolo concessorio au-torizzativo dell'utilizzo, la ricerca del soggetto passivo dell'imposizionein colui che ha originariamente posto in essere l'occupazione del suolopubblico appare a dir poco superflua, rilevando a tal fine solo l'occu-pazione attuale di fatto non legittima” – viene a scontare l'errore difondo di non considerare che il COSAP è, sì, legittimamente esigibiledal soggetto che occupi anche abusivamente il suolo pubblico, ma chela condizione di “occupante” tenuto alla corresponsione del COSAPdeve essere ravvisata – secondo il principio prima richiamato – nelsoggetto che, con la realizzazione delle strutture, ha concretamenteposto in atto la condotta di occupazione, e non nel soggetto che sem-plicemente “appoggi” la propria attività di radiodiffusione sugli im-pianti medesimi.Quanto al terzo profilo, poi, lo stesso risulta radicalmente inam-missibile, in quanto omette di censurare adeguatamente la ratio deci-dendi esposta dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.Sez.

S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026La Corte d'appello, infatti, ha escluso che la controricorrente aves-se la veste di occupante del suolo, non semplicemente sulla base delcontratto di locazione, bensì anche sulla base sia degli accertamentisvolti dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 5 della sentenza) sia di unprovvedimento adottato dallo stesso odierno ricorrente (pag. 6 dellasentenza).Orbene, tali profili – che costituiscono comunque oggetto di unaccertamento anche in fatto – non sono stati oggetto di censura alcu-na da parte dell'odierna ricorrente, nei limiti in cui ciò era possibile insede di legittimità.2.2.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere di-rettamente dichiarato l'assorbimento del secondo motivo: una voltaescluso che l'odierna controricorrente sia tenuta alla corresponsionedel COSAP, infatti, risulta del tutto irrilevante l'esame di quella che,peraltro, nell'ambito della decisione impugnata, non costituisce vera epropria ratio decidendi, ma mera argomentazione ad abundantiam, lacui elisione non varrebbe a travolgere il complessivo impianto moti-vazionale esposto dalla Corte territoriale, avendo quest'ultima volutosemplicemente argomentare che la presenza di una pluralità di sog-getti che utilizzano gli impianti valeva ad evidenziare ulteriormente(ma non esclusivamente) che gli stessi – ed in particolare l'odiernacontroricorrente ‒ non potevano considerarsi autori dell'occupazionedel terreno.2.3.

Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso risulta inammis-sibile, in quanto, ancora una volta, non viene a censurare la ratio de-cidendi della sentenza impugnata.Questa Corte è ben consapevole del fatto di avere già in prece-denza affrontato la specifica vicenda ora in giudizio in una nutrita se-rie di propri precedenti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18696 del 2025;Sez.

S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 18695 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 18694 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33562 del 2024; Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 33491 del 2024).Si deve, tuttavia, evidenziare che, mentre tali precedenti sonoscaturiti dall'impugnazione di decisioni nelle quali il giudice del meritoaveva direttamente affrontato il tema della natura pubblica o menodell'area su cui sorgono gli impianti, nel caso ora in esame la decisio-ne della Corte capitolina non ha in alcun modo affrontato direttamen-te la questione, limitandosi all'impiego sporadico di espressioni chelasciavano aperto il dubbio in ordine alla natura pubblica del terreno.La decisione della Corte d'appello, quindi, non risulta in alcun mo-do fondata sul tema della natura del terreno occupato né ha “di fattodeciso” (pag. 2 ricorso) detta questione, essendosi la Corte capitolinalimitata ad applicare correttamente il principio della “ragione più li-quida”, ed anzi definendo il gravame con una motivazione – l'assenzadella veste di occupante dei terreni in capo alla controricorrente – cheha sorvolato di slancio sulla questione della natura pubblica, o meno,dei terreni medesimi.3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente con-danna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente del-le spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositi-4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-Sez.

S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 1.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2800/2024 de-positata il 22/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 2800/2024 pubblicata in data 22 aprile 2024,la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'appellatoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]-n. 1231/18 del 21 maggio 2018, e, per l'effetto, ha dichiarato nondovute da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. le somme richiestenei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di COSAP.2. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., infatti, aveva agito al fine di faraccertare l'inesistenza dei presupposti per la debenza del COSAP ri-chiesto per l'anno 2013 dal [OSCURATO:PERSONA] in ragionedella presenza sull'area di [OSCURATO:PERSONA] di strutture irradianti(box n. 6 e traliccio n. 8).Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Velletriaveva respinto la domanda della società.3. La Corte d'appello di Roma ha ritenuto di definire il gravamedell'odierna controricorrente facendo ricorso al criterio della ragionepiù liquida e quindi accogliendo il secondo motivo di gravame, rite-nendo che la società non fosse tenuta alla corresponsione del COSAP,difettando della legittimazione passiva.La Corte d'appello, infatti, dopo aver premesso che il COSAP è do-vuto soltanto dal soggetto che realizza materialmente l'occupazioneed assume, di diritto o di fatto, la veste di concessionario dell'usospeciale ed esclusivo del bene, ha osservato che, nella specie, l'odier-na controricorrente non era proprietaria dei manufatti, limitandosi adutilizzarli – peraltro assieme ad una pluralità di altri soggetti – sullascorta di un contratto di locazione concluso con la società terza IdaS.p.A., la quale invece si era dichiarata proprietaria dell'area ed autri-ce della condotta di installazione dei manufatti.Sez. S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sulla scorta di tale accertamento, la Corte d'appello ha esclusoche [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. potesse considerarsi “concessionariadi fatto” del bene pubblico, essendosi limitata a beneficiare – peraltrocon una pluralità di altre emittenti ‒ degli impianti installati da unsoggetto terzo.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre il [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 63, D.Lgs. n.446/1997; 822 823, 824, 2704 c.c. “per aver il giudice di appello ille-gittimamente affermato il difetto di soggettività passiva COSAP di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non trattandosi del soggetto che ha material-mente ed originariamente occupato l'area e proprietario dei manufat-ti, il solo quest'ultimo da poter considerare in ipotesi concessionariopresunto, e rilevante per l'affermata esclusione il godimento dei ma-nufatti da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in virtù del contratto di lo-cazione prodotto”.Il ricorrente censura la decisione impugnata, in quanto la stessaavrebbe violato:− l'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, escludendo che la controricorrentefosse tenuta alla corresponsione del COSAP, nonostante la stessafosse attuale occupante di fatto dell'area;Sez. S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicazione 17/06/2026− gli artt. 822, 823, 824 c.c., in quanto avrebbe presunto l'esisten-za di un atto concessorio in realtà inesistente, essendo la contro-ricorrente mera occupante di un'area da considerarsi pubblica;− l'art. 2704 c.c., per aver attribuito rilevanza ad un contratto –quello tra l'attuale controricorrente e la società terza [OSCURATO:SOCIETA]. –privo di data certa ed inopponibile al ricorrente.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 14 Rego-lamento COSAP Comune Rocca di Papa e degli artt. 1292 e 1294 c.c.“nella parte in cui il giudice di appello ha illegittimamente ritenuto dipoter escludere la soggettività passiva COSAP di [OSCURATO:PERSONA] UnoS.r.l. anche in ragione dell'uso non esclusivo dei manufatti”.Argomenta il ricorrente che, ai sensi dell'art. 14 del RegolamentoCOSAP del Comune Rocca di Papa e dell'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997,nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di occupanti di fatto, gli stessisono tenuti in via solidale al pagamento del COSAP.1.3. Con il terzo motivo – formulato in via subordinata rispetto aiprimi due ‒ il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione “del cd principio della ragione più liqui-da”, degli artt. 276 e 116 c.p.c. nonché l'omessa applicazione degliartt. 2, D.Lgs. n. 285/1992; 22, comma 3, Legge. n. 2248/1865;2728 e 2729 c.c. “per aver il giudice di appello, in contraddizione conil cd principio della ragione più liquida richiamato, ripetutamenteespresso in motivazione dubbi sulla natura giuridica dell'area e dellaporzione di strada, come accertata e dichiarata dalla pronuncia diprimo grado, impugnata sul punto con il primo motivo di appello as-seritamente non esaminato, ma di fatto deciso”.2. Il ricorso, nel suo complesso, non merita accoglimento.2.1. Il primo motivo, infatti, è infondato.Sez. S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Quanto al primo dei profili dedotti nel mezzo, questa Corte ha giàchiarito che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(COSAP), costituendo il corrispettivo di una concessione, reale o pre-sunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o specialedi beni pubblici, è dovuto soltanto dal soggetto che realizza material-mente l'occupazione ed assume, di diritto o di fatto, la veste di con-cessionario dell'uso speciale ed esclusivo del bene (Cass. Sez. 1 - Or-dinanza n. 17296 del 27/06/2019).Giova evidenziare l'affinità tra la situazione decisa col precedenteappena citato e quella ora in esame: nel primo caso, infatti, è statorespinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva ritenutoobbligata al pagamento del canone non la concessionaria del serviziopubblico televisivo - che diffondeva i suoi programmi grazie a unadorsale, i cui cavi, posati sotto il suolo pubblico, convogliavano il se-gnale verso l'antenna trasmittente - ma la società a cui detta conces-sionaria aveva affidato la gestione dell'intero impianto, la quale, svol-gendo detta attività, occupava di fatto il suolo pubblico.È ben vero che nel caso ora in esame non è ravvisabile quella ces-sione degli impianti che invece era configurabile nel caso oggetto del-la decisione del 2019 ‒ avendo il giudice di merito ricostruito la fatti-specie concreta in termini di utilizzo degli impianti da parte dell'odier-na controricorrente sulla base di un contratto di locazione – ma taleparziale divergenza non vale ad obliterare il profilo che è stato giu-stamente valorizzato dalla decisione di merito e che assume valenzafondamentale, e cioè che l'odierna controricorrente è mera utilizzatri-ce – peraltro assieme ad altri soggetti – di impianti che sono statirealizzati da un soggetto terzo, il quale, conseguentemente, deve ri-tenersi l'unico legittimato sostanziale rispetto alla pretesa di corre-sponsione del COSAP, essendo il soggetto che ha materialmente po-Sez. S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicazione 17/06/2026sto in essere l'attività di occupazione e sfruttamento economicodell'area che il ricorrente rivendica essere pubblica.Quanto al secondo profilo, si deve osservare che lo stesso nonpresenta sostanziale autonomia rispetto al primo – consistendo nellareiterazione della tesi per cui l'odierna controricorrente sarebbe l'oc-cupante del suolo, e quindi il soggetto tenuto alla corresponsione delCOSAP – e risulta, pertanto, parimenti infondato.Le deduzioni del ricorrente, infatti, si scontrano con l'accertamen-to – compiuto anche in fatto dalla Corte territoriale – per cui la titola-rità degli impianti ‒ e quindi la situazione di occupazione – è ricondu-cibile non all'odierna controricorrente, bensì ad un soggetto terzo.Da questo punto di vista, la tesi esposta dal ricorrente – secondoil quale “accertata la natura pubblica dell'area, applicate le disposizio-ni di legge in materia, in difetto di un legittimo titolo concessorio au-torizzativo dell'utilizzo, la ricerca del soggetto passivo dell'imposizionein colui che ha originariamente posto in essere l'occupazione del suolopubblico appare a dir poco superflua, rilevando a tal fine solo l'occu-pazione attuale di fatto non legittima” – viene a scontare l'errore difondo di non considerare che il COSAP è, sì, legittimamente esigibiledal soggetto che occupi anche abusivamente il suolo pubblico, ma chela condizione di “occupante” tenuto alla corresponsione del COSAPdeve essere ravvisata – secondo il principio prima richiamato – nelsoggetto che, con la realizzazione delle strutture, ha concretamenteposto in atto la condotta di occupazione, e non nel soggetto che sem-plicemente “appoggi” la propria attività di radiodiffusione sugli im-pianti medesimi.Quanto al terzo profilo, poi, lo stesso risulta radicalmente inam-missibile, in quanto omette di censurare adeguatamente la ratio deci-dendi esposta dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.Sez. S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026La Corte d'appello, infatti, ha escluso che la controricorrente aves-se la veste di occupante del suolo, non semplicemente sulla base delcontratto di locazione, bensì anche sulla base sia degli accertamentisvolti dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 5 della sentenza) sia di unprovvedimento adottato dallo stesso odierno ricorrente (pag. 6 dellasentenza).Orbene, tali profili – che costituiscono comunque oggetto di unaccertamento anche in fatto – non sono stati oggetto di censura alcu-na da parte dell'odierna ricorrente, nei limiti in cui ciò era possibile insede di legittimità.2.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere di-rettamente dichiarato l'assorbimento del secondo motivo: una voltaescluso che l'odierna controricorrente sia tenuta alla corresponsionedel COSAP, infatti, risulta del tutto irrilevante l'esame di quella che,peraltro, nell'ambito della decisione impugnata, non costituisce vera epropria ratio decidendi, ma mera argomentazione ad abundantiam, lacui elisione non varrebbe a travolgere il complessivo impianto moti-vazionale esposto dalla Corte territoriale, avendo quest'ultima volutosemplicemente argomentare che la presenza di una pluralità di sog-getti che utilizzano gli impianti valeva ad evidenziare ulteriormente(ma non esclusivamente) che gli stessi – ed in particolare l'odiernacontroricorrente ‒ non potevano considerarsi autori dell'occupazionedel terreno.2.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso risulta inammis-sibile, in quanto, ancora una volta, non viene a censurare la ratio de-cidendi della sentenza impugnata.Questa Corte è ben consapevole del fatto di avere già in prece-denza affrontato la specifica vicenda ora in giudizio in una nutrita se-rie di propri precedenti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18696 del 2025;Sez. S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18695 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 18694 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33562 del 2024; Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 33491 del 2024).Si deve, tuttavia, evidenziare che, mentre tali precedenti sonoscaturiti dall'impugnazione di decisioni nelle quali il giudice del meritoaveva direttamente affrontato il tema della natura pubblica o menodell'area su cui sorgono gli impianti, nel caso ora in esame la decisio-ne della Corte capitolina non ha in alcun modo affrontato direttamen-te la questione, limitandosi all'impiego sporadico di espressioni chelasciavano aperto il dubbio in ordine alla natura pubblica del terreno.La decisione della Corte d'appello, quindi, non risulta in alcun mo-do fondata sul tema della natura del terreno occupato né ha “di fattodeciso” (pag. 2 ricorso) detta questione, essendosi la Corte capitolinalimitata ad applicare correttamente il principio della “ragione più li-quida”, ed anzi definendo il gravame con una motivazione – l'assenzadella veste di occupante dei terreni in capo alla controricorrente – cheha sorvolato di slancio sulla questione della natura pubblica, o meno,dei terreni medesimi.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente con-danna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente del-le spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositi-4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-Sez. S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 25396/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20523/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 1.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 25396/2024 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 9 di 9