CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 20508/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14310-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2692/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2020 R.G.N. 1360/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] legge n.R.G.N.14310/2021 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella gravata sentenza si legge che [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] spa con mansioni di portalettere presso il Comune di Roma con rapporto a tempo determinato, aveva impugnato una serie di contratti a termine e il Tribunale di Roma, con una prima pronuncia n. 4795/02, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al primo contratto stipulato per il periodo 17.2.98/30.4.1998, con conseguente riammissione in servizio e obbligo di corrispondere le retribuzioni dal 24.3.2003. 2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6077/09, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accertato la validità del primo contratto e dichiarato la nullità del termine apposto al secondo (periodo 22.6.1998/30.9.1998) con le relative conseguenze. 3. [OSCURATO:PERSONA], nelle more, era stata riammessa in servizio, con le medesime mansioni per le quali era stata assunta, sino al 7.7.2017 quando la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15208/2017, aveva cassato la decisione di secondo grado con rinvio alla Corte di appello di Roma, dichiarando la legittimità dei due contratti. Nel frattempo, nel 2014, in costanza del rapporto di lavoro, la dipendente era stata trasferita presso il CDP di Fiumicino. 4. All’esito del giudizio di rinvio la Corte di appello di Roma, con sentenza del 10.9.2018, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal 20.10.98 al 30.1.99, ordinando la riammissione in servizio della lavoratrice edichiarando la esistenza di un unico rapporto dal 20.10.98: tale sentenza è divenuta definitiva. 5. La società aveva invitato, pertanto, la Battista a presentarsi nel posto di lavoro indicato nel contratto dichiarato nullo (Comune di Roma – Filiale di Roma presso il CDP di [OSCURATO:PERSONA]), dove è stata riammessa in servizio e, successivamente, in base alle norme di cui all’Accordo con le OOSS del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata trasferita dove erano disponibili i posti e, cioè, presso il CDP Pilastro, in Emilia-Romagna, luogo più vicino alla originaria sede di lavoro.6. Non essendosi presentata la Battista presso la nuova sede lavorativa, attesa la assenza ingiustificata dal 24.8.2018 sino al 10.1.2019, veniva licenziata, per giusta causa, per assenza ingiustificata dal servizio. 7. Impugnato il recesso, il Tribunale di Roma, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege92 del 2012, ha respinto le domande della lavoratrice. 8. La Corte di appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure rilevando la correttezza dell’operato di [OSCURATO:PERSONA] spa e precisando che il luogo dove la Battista doveva essere riammessa in servizio non era Fiumicino, ove era stata trasferita nelle more del contenzioso, ma Roma, originaria sede di lavoro del contratto dichiarato nullo, essendo il trasferimento stato travolto dalle pronunce giudiziarie susseguitesi che avevano dichiarato la legittimità dei primi due contratti di lavoro, senza che fosse ipotizzabile alcuna violazione del principio del giudicato; ha poi ritenuto la Corte distrettuale che la contestazione dell’addebito era stata tempestiva e legittimi sia il disposto trasferimento che l’adottato licenziamento. 9. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso l’intimata società. 10. Le parti hanno depositato memorie. 11. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di giudicato esterno ex artt. 324 cpc e 2909 cc, in relazione agli effetti ex tunc della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partese decorrente dal 20.10.1998 accertato con sentenza della Corte di appello di Roma n. 3025 del 2018, rapporto nel corso del quale, nell’anno 2014, era intervenuto il trasferimento della sede lavorativa di essa dipendente dal Comune di Roma alla sede nel Comune di Fiumicino, in relazione all’art. 360 n. 4 cpc; la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 cc e 115 e 116 cpc in tema di onere della prova ed omesso esame delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati in ordine alla insussistenza nel periodo suddetto -corrispondente all’arco temporale di cui al terzo contratto di lavoro inter partes-di un rapporto di mero fatto ai sensi dell’art. 2116cc, con consequenziale falsa applicazione dei principi e delle norme in tema di effetti espansivi esterni ex art.336 cpc della riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 7797/2003 a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma n. 6077/2009 e dell’annullamento di tale ultima decisione a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 15208/2017, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 cpc. Si deduce, in sostanza, che la Corte distrettuale aveva erroneamente ritenuto che, l’intervenuto giudicato sul terzo contratto di lavoro inter partes, ossia formatosi sul fatto storico dell’esistenza, validità e vigenza di tale rapporto, non interferiva con le vicende relative inerenti il trasferimento della sede di lavoro di essa ricorrente, ritenendolo indipendente da tale contratto, perché asseritamente fondato su un rapporto di mero fatto e che, dunque, la sede lavorativa, al tempo della riammissione in servizio disposta dalla società resistente in data 16.24/7/2018 era rimasta ancora quella che risultava indicata nell’originario contratto di assunzione a termine della ricorrente presso il CDP [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Roma, disconoscendo quell’ultima sede di impiego in cui ella risultava impiegata preso il CDP di Fiumicino. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di identificazione delle sede lavorativa e di trasferimento del lavoratore con riferimento alla insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, segnatamente la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1182 e 2103 cc relativamente al luogo della prestazione lavorativa al tempo della riammissione in servizio nel Comune di Roma a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3025/2018 e al trasferimento della ricorrente nella sede lavorativa posta nel Comune di Langhirano; la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di ermeneutica contrattuale in relazione all’Accordo sindacale sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avuto riguardo al criterio della volontà delle parti stipulanti legittimanti l’iter di riammissione in servizio dei lavoratori a seguito della decisione dell’AGO di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, oltre che in tema di comportamento delle parti ed obblighi di buona fede e correttezza, a mente del combinato disposto di cui agli artt. 1362 e ss. cc 1175 e 1375 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si precisa che erroneamente la Corte distrettuale aveva convalidato e ritenuto legittimo il trasferimento di essa lavoratrice nel Comune di Langhirano senza svolgere alcuna indagine sulle comprovate ragioni che lo avrebbero giustificato. 4. Con il terzo motivo la ricorrente la violazione delle norme e dei principi in tema di illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa ex art. 2119 cc e ex art. 54 comma VI lett. l) del CCNL del personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre 2017, nonché la violazione delle tutele di cui all’art. 18 legge n. 300 del 1970 per insussistenza del fatto contestato, sotto il profilo materiale e giuridico, inerente la condotta addebitata ad essa ricorrente; in subordine, per difetto di tempestività del recesso datoriale e di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata da [OSCURATO:PERSONA] spa; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cc in relazione all’eccezione di inadempimento sollevata da essa Battista all’esito del provvedimento di riammissione in servizio e di trasferimento nel Comune di Langhirano, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. 5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di nullità delle disposizioni datoriali aventi ad oggetto i plurimi trasferimenti di essa Battista e del licenziamento impugnato, per causa illecita e/o motivo illecito determinante, nonché in frode alla legge; in particolare, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.1344, 1345, 1418 cc in relazione alla mancata riammissione in servizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] della lavoratrice nella sede di lavoro in Fiumicino cui era applicata al momento del richiamo in servizio nel Comune di Roma all’esito della decisione della Corte di appello di Roma n. 3025/2018; la violazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in relazione alla condotta arbitraria di [OSCURATO:PERSONA] lesiva del fondamentale diritto al lavoro della dipendente inteso come mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore, nonché dell’immagine e della professionalità della stessa, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; per l’effetto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043,2059, 2087 cc e degli artt. 1226 e 2056 cc, in tema di liquidazione equitativa del danno, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. 6. Il primo motivo è infondato. 7. La gravata sentenza, che ha ritenuto ininfluente ed inefficace il trasferimento della sede di lavoro della dipendente avvenuto durante il rapporto lavorativo il cui titolo era stato dichiarato nullo con pronuncia successivamente cassata, è conforme all’orientamento di legittimità secondo cui l'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza (indifferentemente di reintegra ex art. 18 St. lav. ovvero di riammissione in servizio per effetto della ritenuta illegittimità del termine) successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro (Cass. n. 29918/2018; Cass. n. 14103/2018). Ciò perché la avvenuta cassazione della sentenza -in virtù della quale era stato costituito il rapporto lavorativo nell’ambito del quale era stato disposto il trasferimento a Fiumicino- ha travolto non solo le statuizioni riformate ma anche gli atti da essa dipendenti.8. Inoltre, è ugualmente conforme ai principi di questa Corte (Cass. n. 11180/2019; Cass. n. 23595/2018 secondo cui nell'ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2013 c.c.) la statuizione della gravata sentenza che ha ritenuto conforme a legge il ripristino delrapporto di lavoro nella sede e con le stesse mansioni previste nel contratto a termine dichiarato nullo. 9. Alcuna violazione del principio del giudicato esterno asseritamente formatosi tra le parti, stante, come si è detto, l’effetto cd. espansivo della sentenza di nullità del terzo contratto a termine, ovvero delle altre citate disposizioni di legge, è ravvisabile nella fattispecie in esame, per cui è da ritenersi corretto quanto affermato dalla Corte territoriale sul fatto che il luogo in cui doveva essere ripristinato il rapporto di lavoro non era Fiumicino ma il CPD di [OSCURATO:PERSONA]. 10. Anche il secondo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono parimenti infondati. 11. La riammissione in servizio presso il CPD di [OSCURATO:PERSONA], come sopra detto, è giuridicamente corretta in quanto rappresentava la sede di servizio del contratto a termine dichiarato nullo. 12. Quanto, poi, al successivo trasferimento presso il Comune di Langhirano (CPD Pilastro in Emilia-Romagna in ossequio alle norme di cui all’Accordo con le OOSS del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la Corte territoriale ha svolto un accertamento di merito, esente dai vizi di cui all’art 360 co. 1 n. 5 cpc, di talché è insindacabile in sede di legittimità, in virtù del quale è stato ritenuto che il suddetto trasferimento era stato disposto sulla base di comprovate esigenze aziendali, determinate sia a mezzo di un preventivo accordocon le associazioni sindacali, sia sulla base della documentazione versata in atti, che comprovava l’eccedentarietà e l’impossibilità di adibire la lavoratrice presso il CPD di Cinecittà. 13. Il non avere la Battista dato seguito al provvedimento di trasferimento, senza alcuna valida giustificazione (come accertato in sede di giudizi cautelari di primo e di secondo grado), rendendosi assente ingiustificata dal 24.8.2018 al 10.1.2019, ha poi determinato il licenziamento ritenuto legittimo dai giudici di seconde cure. 14. Tale statuizione è conforme ai principi di questa Corte secondo cui, in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art.2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici (Cass. n. 434/2019; Cass. n. 11408/2018). 15. Conseguentemente, ne deriva che la legittimità dei disposti provvedimenti di trasferimento e licenziamento esclude ogni profilo di ritorsività o discriminatorietà dei due atti, come esattamente rilevato dalla Corte distrettuale, in ossequio al principio secondo cui, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, St. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (Cass. n. 9468/2019); per i profili discriminatori, invece, la lavoratrice non ha fornito alcuna prova (cfr. Cass. n. 14753/2000: “L'oneredi provare la sussistenza del motivo illecito dellicenziamento, quale è quello discriminatorio, grava - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell'onereprobatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però che taleonere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango diprova, debbono essere "gravi, precise e concordanti”). 16. Il terzo motivo presenta, infine, profili di inammissibilità e di infondatezza. 17. Sulla legittimità del trasferimento e del licenziamento già si è detto in precedenza scrutinando i motivi sopra esaminati. 18. Sulla tempestività della contestazione la Corte territoriale si è adeguata al principio di legittimità secondo cui, in materia dilicenziamento disciplinare, l'immediatezza dellacontestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito (Cass. n. 16841/2018). 19. Nella fattispecie, i giudici di seconde cure, con un accertamento di merito adeguatamente motivato, hanno ritenuto che la contestazione disciplinare, emessa il 12.12.2018, era stata effettuata in un tempo che, alla luce della grandezza e della complessa articolazione della società, era certamente non eccessivo né tanto meno aveva leso i diritti di difesa della lavoratrice: il tutto in un contesto in cui la società aveva atteso prima la pronuncia cautelare, ad essa favorevole, sulla legittimità del trasferimento rifiutato dalla dipendente. 20. Sulla asserita mancanza di proporzionalità della sanzione applicata rispetto alla condotta, deve ribadirsi che, in tema dilicenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 26010/2018). 21. Nel caso de quo la Corte territoriale ha svolto ogni valutazione sulla gravità dei fatti e sulla proporzionalità della sanzione specificando che il rifiuto della Battista di iniziare a svolgere la propria prestazione presso il Comune ove era stata destinata era senz’altro contrario a buona fede e rappresentava un grave inadempimento, proprio per la circostanza di essersi protratto nel tempo e che aveva, pertanto, legittimato la società a recedere dal rapporto sulla base delle previsioni del contratto collettivo: invero, proprio ai sensi della disposizione contrattuale richiamata nella doglianza (art. 54 comma VI lett. l) del CCNL del personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è previsto il licenziamento senza preavviso per assenza arbitraria dal servizio per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi. 22. Si è in presenza, pertanto, di una valutazione esaustiva svolta dalla Corte di appello che ha esaminato ogni profilo sulla gravità e proporzionalità del licenziamento e che resiste alle censure articolate nel motivo. 23. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 24. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà