CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 marzo 1976, avverso l'ordinanza dei 19 marzo 2905 della Certe appello dl Venezia: letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 marzo 2025 la Corte di appello di Venezia ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottonosi,none ll ii-nsgra Oelle cusLogia cautelare col 19 febbraio 2014 (data in cui fu tratto in arresto) al giorno 13 novembre 2014 (data in cui fu sottoposto ad obblighi), per poi essere assolto dall'addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Venezia (irrev. 17 ottobre 2022). La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu disposta in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 56 - 629 cod. pen. (rispettivamente, capi A e C ordinanza di custodia cautelare). 1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattemito rapnorti con la coppia Piloni - Pavan, inserita nel traffico delle sostanze stupefacenti, e per lo ;-e,.; • in cede di interrogatorio. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, poiché carente, r_ontracidittoria ed illogica. Secondo il ricorrente» giudici della riparazione sono incorsi in errore nell'affermare la colpa grave ostativa, poiché le conversazioni intercettate, e valutate al fine di ritenere la condotta ostativa„ ,(•)no prive cli riferimento ad attività illecite, e come tali non potevano trarre in errore il Giudice per le indagini preliminari, il quale non avrebbe dovuto emettere la misura cautelare. Neppure vi è prova che il ricorrente abbia reso dichiarazioni mendaci in sede di interrogatorio. 3. 11 giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. o 1.1. Essendo stata dedotta una ipotesi di cd. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, tale da indurre in inganno l'autorità giudiziaria - anche in relazione concausale - quanto alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene ad essere contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32333 del 27/05/201.0, D'Ambrosio, in motivazione; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, Totaro, non mass. sul punto). 2. Nel caso in esame la Corte della riparazione ha ritenuto ostativi al riconoscrmunto dell'indennizzo i rapporti del ricorrente con persone imputiate nel medesimo procedimento e le dichiarazioni rese nell'interrogatorio cel 24 marzo 2014. 2.1. Va innanzitutto evidenziato come non possa giovare al ricorrente il generico riferimento alla insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare (pp. 2 e 7 ricorso): ciò sia perché la richiesta è stata qualificata come proposta ai sensi del comma 1 dell'art.314 cod. proc. pen., sia perché l'illegittimità del provvedimento cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non risulta essere stata accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del giudice del merito, non potendo tale accertamento provenire dal giudice della riparazione (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Eroi e, Ry. 288517 - Ci: Se: 3768 dei 02/10/2025, Stizanin, non nacr. Sez.1, n. 5155 dei 23/1)1/2C19, Clutzr, S. 775022 - 01). 2.2. Le restanti doglianze sono fondate. Quanto alla condotta extraprocessuale, la Corte della riparazione ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] intrattenne rapporti, non esclusi dal giudice del merito, cori la coppia Pilloni - Pavan, creando l'apparenza di un interesse traffici illeciti da questi compiuti nel settore degli stupefacenti, ed accertati con sentenza definitiva (p. 7). A tale fine la Corte di appello ha valorizzato una serie di dialoghi, riportati nell'ordinanza, in cui il ricorrente sollecitava la coppia a prendere contatti con una terza frsona (identificata in [OSCURATO:PERSONA]) per recuperare una sormina di denaro. yìQ Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere inte.rpretat e come indizi di complicità, così da essere poste (-pianto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, P.v. 274498 - 01), ovvero dall'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 46584 del 12/11/2024, Chaudhri, non mass.; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954 - 01, con conferma della decisione di rigetto in un caso in cui i'aiiusiviuà delle conversazioni, l'uso di termini fuori contesto e lo stesso riferimento a pagamenti privi di causale ap arente rimangano a rapporti opachi se non a traffici illeciti"; Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini, Rv. 245794 - 01). Pur richiamando tali principi, l'ordinanza impugnata non ne ha fatto buon governo, poiché non ha specificato natura e modalità delle asserite "frequentazioni", limitandosi a riportare il testo di alcune conversazioni con cui il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla coppia Pilloni - Pavan del reperimento di una terza persona, ritenendo ambigua e opaca la condotta del ricorrente. Non è chiaro, però, in ragione di quali elementi contenuti in tali conversazioni (o in altre fonti di prova) i giudici della riparazione dedotto che il ricorrente fosse a conoscenza delle sortite illecite della Cuppk-:. E intatti SliSCCAH3Th integrare gli esd-ein della colpa grave astaLiva al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità, della quale nella specie il giudice della riparazione non dà contezza (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547 - 01; Sez. 4, n. 37523 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218 - 01; Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237 - 01; nel senso che la consapevolezza del coinvolgimento in traffici illeciti debba caratterizzare anche le frequentazioni ambigue intercorse tra soggetti legati da rapporti di Sez. i 29550 (Il 051fl9/2d19, kv. 277475).Inoltre, l'ordinanza impugnata non spiega in che termini tali contatti telefonici (collocati tra il 2 ed il 10 febbraio 2011), evocativi di rapporti in essere e sintetizzati neila nota di polizia giudiziaria del 21 febbraio 2014, abbiano indotto il giudice della cautela ad emettere il provvedimento restrittivo il 12 febbraio 2014, per reati in materia di stupefacenti e tentata estorsione, per giunta in relazione a fatti che nello stesso provvedimento si collocano tra il luglio 2013 e gennaio 2014 (p. 5 ordinanza impugnata). 2.3. Quanto, infine, alla condotta processuale, è utile ricordare che a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma l, lett. P), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 48030 del 14/11/2023, Marretta, Rv. 285425 - 01; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., 0v. 283017 - 01; Sez. 4, o. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241 - 01). Al silenzio non è invece assimilabile il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio (o la reticenza), che pur dopo la predetta modifica normativa può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condotta Aitrt) e serbare il silenzio, alio è fornire H-1J \RTSnOne aggettivamente e tieiiheratamente mendace, onde prospettare I alsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 - 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 - 01; in relazione al comportamento reticente, Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283153 - 01). Nella specie la falsità di tali dichiarazioni e stata desunta dal raffronto con alcune intercettazioni menzionate nell'ordinanza impugnata (p. 5). Osserva sul punto il Collegio che la rilevanza del mendacio, solo genericamente affermata nel provvedimento impugnato, andrebbe valutata considerando cric le dichiarazioni false furono rese in un interrogatorio sn2)Itusi il 24 marzo 2014, dunque oltre un mese dopo l'applicazione della custodia cautelare. Pertanto, nel valutarne la valenza sinergica, la Corte della riparazione avrebbe dovuto al più porle in correlazione con il mantenimento della custodia, non certo con l'emissione del provvedimento cautelare. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolamentare tra le parti le spese dei presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Venezia, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le part