CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44957/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Motivi della decisione Rilevato che LEMBO Raffaele e CAPONE Luigi hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto e difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna degli stessi in ordine al concorso nel reato di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990 (in Carinaro, 16/9/2014), ha riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, stesso d.P.R. e recepito l'accordo delle parti sulla pena, previa rinuncia ai motivi assolutori; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposti avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo gli imputati rinunciato ai motivi sulla responsabilità; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, i ricorrenti hanno, per l'appunto, dedotto, peraltro genericamente, un difetto di motivazione in ordine al mancato vaglio sulla sussistenza dei presupposti per addivenire a una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]