CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 30/04/1985 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Modena che lo aveva condannato alla pena di anni 1 mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 90,00 di multa per il reato di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loromotivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello non ha ritenuto incompatibile con il vincolo della continuazione la causa di non punibilità, ma ha ritento con congrua motivazione che sia la natura abituale delle condotte predatorie tenute dall'imputato a ostare al riconoscimento della medesima causa di non punibilità, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 2 della legge 110 del 1975 - è manifestamente infondato. La Corte territoriale, richiamando anche il punto relativo all'abitualità delle condotte di reato e quindi i precedenti penali, con argomento esteso anche alla valutazione della invocata attenuante, ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici, in conformità al principio per il quale in materia di porto abusivo di armi costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01; conf. N. 15945 del 2013 Rv. 255640 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rideternninazione del trattamento sanzionatorio - è inedito. Va ricordato che «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, 2Li Vigni, Rv. 269368). Nel caso in esame l'appello non censurava la congruità della pena base determinata, cosicché la Corte di appello correttamente non ha dato risposta sul punto, a fronte dell'inesistenza di una censura specifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M