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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 48153/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 1 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina del 20 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 7 di reclusione per i reati di cui al capo di imputazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen. e la sussistenza del requisito dell'occupazione illecita, è manifestamente infondato in quanto le affermazioni difensive, richiamando indirizzi interpretativi della Suprema Corte non attinenti, risultano in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, Mancini, Rv. 277820), secondo cui, in tema di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, il versamento all'ente pubblico dell'indennità di occupazione non esclude la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile occupazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha sottolineato come l'avvenuto pagamento dell'indennizzo, espressamente dovuto per l'occupazione del terreno demaniale sine titulo, non fosse atto a dimostrare l'occupazione legittima dell'immobile altrui); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 1 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina del 20 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 7 di reclusione per i reati di cui al capo di imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen. e la sussistenza del requisito dell'occupazione illecita, è manifestamente infondato in quanto le affermazioni difensive, richiamando indirizzi interpretativi della Suprema Corte non attinenti, risultano in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, Mancini, Rv. 277820), secondo cui, in tema di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, il versamento all'ente pubblico dell'indennità di occupazione non esclude la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile occupazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha sottolineato come l'avvenuto pagamento dell'indennizzo, espressamente dovuto per l'occupazione del terreno demaniale sine titulo, non fosse atto a dimostrare l'occupazione legittima dell'immobile altrui); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottob
Sentenza Cassazione n. 48153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris