CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]{dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha emesso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, con l'aumento per la recidiva e con la diminuzione per il rito, applicando la pena di anni due di reclusione ed Euro 2000,00 di multa. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l'imputato, mediante il proprio difensore, per violazione di legge con riferimento alla legalità della pena inflitta nella parte in cui si ritiene l'automaticità dell'aumento pari a 2/3 ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce della pacifica interpretazione giurisprudenziale in materia di deducibilità dell'errore di calcolo sulla pena nel patteggiamento. Invero, è stato costantemente affermato che gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217) e ciò corrisponde anche alla constatazione logica, prima ancora che giuridica, che nel patteggiamento l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Botto, Rv. 214742, in un'ipotesi in cui, nei singoli passaggi intermedi, il calcolo effettuato aveva portato al superamento del limite minimo di pena edittale). In una fattispecie in cui l'erroneità del calcolo aveva avuto ad oggetto proprio la recidiva, si è proseguita la stessa linea interpretativa che valorizza l'accordo nel suo esito finale, piuttosto che i passaggi intermedi che hanno condotto a quel risultato - stabilendo che, in tema di patteggiannento, ai fini della valutazione della legalità della pena e del rispetto della disposizione di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen., si deve aver riguardo all'aumento di pena nell'entità concordata all'esito della riduzione per il rito e non a quello risultante dai passaggi intermedi precedenti (così, Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv."-t 268850 che, nella specie, ha ritenuto congrua e legittima la pena finale in un caso in cui l'aumento applicato per la ritenuta recidiva era stato disposto in misura superiore al cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti). Del resto, anche la valutazione di congruità della pena oggetto dell'accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, 28641 del 28/5/2009, Fontana, Rv. 244582). Pertanto, la dedotta erroneità non può essere dedotta come vizio di legittimità della sentenza di patteggiamento poiché i singoli passaggi intermedi per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale. Sul sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione, limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena (cfr. Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718). Si rammenta, altresì, che lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modificando l'art. 448 cod. proc. pen. con la novella di cui alla legge n. 103 del 2017 che vi ha aggiunto il comma 2-bis, che, tra i casi di ricorso per cassazione consentito contro la sentenza di patteggiamento prevede, tra gli altri, di poter dedurre, quanto alla misura della pena concordata, solo la sua illegalità. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 4.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.