CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28044/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 5956/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso avente a oggetto violazione di legge in ordine alla affermazione di penale responsabilità, in particolare, là dove i giudici di merito non avrebbero ritenuto di qualificare la condotta come mera ipotesi di resistenza passiva, è generico, limitandosi a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito e utili al fine di addivenire a una pronuncia assolutoria; che, in ogni caso, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1-3 dei "motivi della decisione" della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il