Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00245/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAdate-avvise-elle-Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 14 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a EI [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 3 e giorni 20 di reclusione ed C 1.500 di multa, quale aumento per la continuazione con i reati oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena del 29 giugno 2020, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed C 15.000 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 10 mesi di reclusione ed C 800 di multa, la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i dif:msori degli imputati.

2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione clell'ar:. 143 cod. proc. pen. per l'omessa traduzione della sentenza impugna:a i:oiché l'imputato è persona che non comprende la lingua italiana.

2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di violazione di k gge e della motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 2), qualificati di lieve entità per il solo concorrente [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di motivazhne in ordine all'operata differenziazione tra le condotte dei ricorrenti e quel , e dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza della condotta concorsuale o agevolai:La del marito [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per due ragioni.

3.1. Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto calle legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art.444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la r.c:niesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità dellE pena o della misura di sicurezza.

Il ricorso propone un vizio non deducibile ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; in ogni caso il motivo è manifestamente infondato perché il vizio di violazione di legge processuale sussiste solo per l'inosservanza delle norme proce ssuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza.

L'art. 143 cod. proc. pen. non prevede, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni descritte nella lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen.3.2.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inamrn ssibili laddove propongono vizi della motivazione, al di fuori di quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3.3.

Quanto al motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

3.3.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, 13 possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesar-lente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 2, r. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); ciò a maggior ragione quar io la qualificazione giuridica del fatto, come nel caso in esame, sia stata prospettata dallo stesso ricorrente con la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. 3.3.2.

Risulta proprio dalla lettura del capo 2 di imputazione che i reati E scritti a [OSCURATO:PERSONA] sono di gran numero superiori rispetto a quel i ascritti ai coimputati ai quali è stato riconosciuto l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

3.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per -notivi diversi da quelli ex art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. in quanto deduce, avverso la sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione da parte cel giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso prospetta un'analisi particolareggiata degli elementi di prov,3. che, secondo la tesi prospettata, emergerebbero dagli atti.

3.5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spe;e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di rit nere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determina21ione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :assa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAdate-avvise-elle-Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 14 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a EI [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 3 e giorni 20 di reclusione ed C 1.500 di multa, quale aumento per la continuazione con i reati oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena del 29 giugno 2020, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed C 15.000 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 10 mesi di reclusione ed C 800 di multa, la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i dif:msori degli imputati. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione clell'ar:. 143 cod. proc. pen. per l'omessa traduzione della sentenza impugna:a i:oiché l'imputato è persona che non comprende la lingua italiana. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di violazione di k gge e della motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 2), qualificati di lieve entità per il solo concorrente [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di motivazhne in ordine all'operata differenziazione tra le condotte dei ricorrenti e quel , e dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza della condotta concorsuale o agevolai:La del marito [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per due ragioni. 3.1. Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto calle legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art.444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la r.c:niesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità dellE pena o della misura di sicurezza. Il ricorso propone un vizio non deducibile ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; in ogni caso il motivo è manifestamente infondato perché il vizio di violazione di legge processuale sussiste solo per l'inosservanza delle norme proce ssuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. L'art. 143 cod. proc. pen. non prevede, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni descritte nella lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen.3.2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inamrn ssibili laddove propongono vizi della motivazione, al di fuori di quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3.3. Quanto al motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 3.3.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, 13 possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesar-lente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 2, r. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); ciò a maggior ragione quar io la qualificazione giuridica del fatto, come nel caso in esame, sia stata prospettata dallo stesso ricorrente con la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. 3.3.2. Risulta proprio dalla lettura del capo 2 di imputazione che i reati E scritti a [OSCURATO:PERSONA] sono di gran numero superiori rispetto a quel i ascritti ai coimputati ai quali è stato riconosciuto l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 3.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per -notivi diversi da quelli ex art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. in quanto deduce, avverso la sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione da parte cel giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso prospetta un'analisi particolareggiata degli elementi di prov,3. che, secondo la tesi prospettata, emergerebbero dagli atti. 3.5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spe;e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di rit nere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determina21ione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :assa delle
Sentenza Cassazione n. 00245/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris