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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 32487/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14054/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n.146 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 129/2015 depositata in data 4/12/2015, non notificata; Rinuncia al giudizio udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 novembre 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.Con sentenza n. 76/2014 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in parziale accoglimento dell’appello erariale contro la sentenza della Commissione di primo grado, resa nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l’avviso di a ccertamento n.TBA03A100268/2007, dichiarava legittim a la ripresa relativa alla svalutazione creditiper l’anno di imposta 2007.

2. Contro tale decisione la società presentava ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto dei giudici di appello che non avevano esaminato alcuni documenti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza n. 129/2015, depositata in data 4/12/2015, rigettava la revocazione, escludendone i presupposti.

3. Contro tale decisione propone ricorso la società in base ad un motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso , si deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4 , cod. proc. civ. , censurandosi la decisione laddove ha escluso che si fosse in presenza di un errore revocatorio.

2. Preliminarmente va rilevato che la ricorrente (sul presupposto della intervenuta definizione agevolata dell’altro giudizio avente ad oggetto la sentenza d’appello oggetto della pronuncia di revocazione impugnata nel presente giudizio) ha depositato formale rinuncia al giudizio, sottoscritta dal legale rappresentante della società, e ritualmente notificata all’Agenzia delle Entrate, che ha anche apposto firma per adesione alla rinuncia e compensazione delle spese.

In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia con compensazione delle spese di lite.

3. Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25485).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; compensa le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14054/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n.146 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 129/2015 depositata in data 4/12/2015, non notificata; Rinuncia al giudizio udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 novembre 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.Con sentenza n. 76/2014 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in parziale accoglimento dell’appello erariale contro la sentenza della Commissione di primo grado, resa nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l’avviso di a ccertamento n.TBA03A100268/2007, dichiarava legittim a la ripresa relativa alla svalutazione creditiper l’anno di imposta 2007. 2. Contro tale decisione la società presentava ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto dei giudici di appello che non avevano esaminato alcuni documenti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza n. 129/2015, depositata in data 4/12/2015, rigettava la revocazione, escludendone i presupposti. 3. Contro tale decisione propone ricorso la società in base ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2024. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso , si deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4 , cod. proc. civ. , censurandosi la decisione laddove ha escluso che si fosse in presenza di un errore revocatorio. 2. Preliminarmente va rilevato che la ricorrente (sul presupposto della intervenuta definizione agevolata dell’altro giudizio avente ad oggetto la sentenza d’appello oggetto della pronuncia di revocazione impugnata nel presente giudizio) ha depositato formale rinuncia al giudizio, sottoscritta dal legale rappresentante della società, e ritualmente notificata all’Agenzia delle Entrate, che ha anche apposto firma per adesione alla rinuncia e compensazione delle spese. In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia con compensazione delle spese di lite. 3. Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25485). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; compensa le
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