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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 24522/2025

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seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 10 GENNAIO 2025 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione e aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 16/4/2020 e, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai reati fine rispettivamente loro ascritti e meglio precisati in rubrica.

2. Ricorrono gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Smiraglia , Tibia, deducendo omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. 3.

Ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancata applicazione di pena nei minimi edittali ex art. 81 cod.pen. 4.

Ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo assenza di motivazione sul disposto aumento di pena per i reati satellite.

5. Ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'ingiustificata mancata pronunzia ex art. 129 cod.proc.pen. e vizi attinenti alla determinazione della pena per i capi 5 e 6 della rubrica.

6. Ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], denunziando la mancata applicazione del minimo della pena .

7. I ricorsi vanno trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto le impugnazioni risultano proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.

Nel caso in esame non è censurabile l'assenza di motivazione in ordine alla eventuale presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. poiché dalla sentenza risulta che gli imputati hanno rinunziato a tutti i motivi di appello sul giudizio di responsabilità e la sentenza di primo grado ha motivato sulla colpevolezza; le censure in ordine al trattamento sanzionatorio che non deducono illegalità della pena, devono ritenersi non consentite poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le parti e non necessita di motivazione specifica.

8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 17 giugno 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Andrea Pelle9rino [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 10 GENNAIO 2025 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione e aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 16/4/2020 e, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai reati fine rispettivamente loro ascritti e meglio precisati in rubrica. 2. Ricorrono gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Smiraglia , Tibia, deducendo omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. 3. Ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancata applicazione di pena nei minimi edittali ex art. 81 cod.pen. 4. Ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo assenza di motivazione sul disposto aumento di pena per i reati satellite. 5. Ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'ingiustificata mancata pronunzia ex art. 129 cod.proc.pen. e vizi attinenti alla determinazione della pena per i capi 5 e 6 della rubrica. 6. Ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA], denunziando la mancata applicazione del minimo della pena . 7. I ricorsi vanno trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto le impugnazioni risultano proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Nel caso in esame non è censurabile l'assenza di motivazione in ordine alla eventuale presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. poiché dalla sentenza risulta che gli imputati hanno rinunziato a tutti i motivi di appello sul giudizio di responsabilità e la sentenza di primo grado ha motivato sulla colpevolezza; le censure in ordine al trattamento sanzionatorio che non deducono illegalità della pena, devono ritenersi non consentite poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le parti e non necessita di motivazione specifica. 8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 17 giugno 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Andrea Pelle9rino [OSCURATO:PERSONA] S
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