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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48609/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 10 ottobre 1982 in Egitto avverso la sentenza del 19 maggio 2022 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice monocratico del Tribunale di Torino, in sede di giudizio direttissimo, con sentenza emessa all'udienza del 19 maggio 2022, ha applicato all'imputato su richiesta delle parti, in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 5 TU Stup., la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, disponendo altresì "il sequestro conservativo della somma di euro 370,00 già in sequestro a garanzia del pagamento della multa".

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del proprio difensore, il Tahawy che presenta un unico motivo relativo alla "illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro".

Deduce il ricorrente che il giudice ha errato nel disporre la confisca del denaro, misura possibile, per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, solo nei casi di cui all'art. 240 cod.pen. ovvero quando sia concretamente provata la illecita provenienza del bene in sequestro, presupposti che non si rinvengono nel caso di specie.

Chiede quindi l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. 77y' [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. E' stato ritenuto in giurisprudenza che in caso di sequestro conservativo adottato con sentenza, l'imputato può sollecitarne il riesame solo attraverso l'impugnazione della sentenza medesima, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità della pronuncia e, conseguentemente, l'inammissibilità di un'autonoma richiesta di riesame (da ultimo, v.

Sez.

III, n. 37858/15 - rv. 265189); principio, questo, che risulta applicabile anche qualora la conversione del sequestro probatorio sia stata disposta in una sentenza di "patteggiamento" (Sez.

III, n. 3265 del 29 novembre 2012 - dep. 2013 - Rv. 254683).

1.2. Peraltro, come rilevato dal PG, il ricorso in esame ha ad oggetto la "confisca" della somma di denaro, non disposta dal giudice di merito che ha invece convertito il sequestro probatorio del denaro in sequestro conservativo, provvedimento in sé legittimo e nei confronti del quale il ricorrente non muove alcuna censura.

2. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso una statuizione non adottata con il provvedimento impugnato.

3. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo alcun elemento per poter ravvisare un'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma - ritenuta congrua - di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 10 ottobre 1982 in Egitto avverso la sentenza del 19 maggio 2022 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice monocratico del Tribunale di Torino, in sede di giudizio direttissimo, con sentenza emessa all'udienza del 19 maggio 2022, ha applicato all'imputato su richiesta delle parti, in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 5 TU Stup., la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, disponendo altresì "il sequestro conservativo della somma di euro 370,00 già in sequestro a garanzia del pagamento della multa". 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del proprio difensore, il Tahawy che presenta un unico motivo relativo alla "illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro". Deduce il ricorrente che il giudice ha errato nel disporre la confisca del denaro, misura possibile, per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, solo nei casi di cui all'art. 240 cod.pen. ovvero quando sia concretamente provata la illecita provenienza del bene in sequestro, presupposti che non si rinvengono nel caso di specie. Chiede quindi l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. 77y' [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. E' stato ritenuto in giurisprudenza che in caso di sequestro conservativo adottato con sentenza, l'imputato può sollecitarne il riesame solo attraverso l'impugnazione della sentenza medesima, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità della pronuncia e, conseguentemente, l'inammissibilità di un'autonoma richiesta di riesame (da ultimo, v. Sez. III, n. 37858/15 - rv. 265189); principio, questo, che risulta applicabile anche qualora la conversione del sequestro probatorio sia stata disposta in una sentenza di "patteggiamento" (Sez. III, n. 3265 del 29 novembre 2012 - dep. 2013 - Rv. 254683). 1.2. Peraltro, come rilevato dal PG, il ricorso in esame ha ad oggetto la "confisca" della somma di denaro, non disposta dal giudice di merito che ha invece convertito il sequestro probatorio del denaro in sequestro conservativo, provvedimento in sé legittimo e nei confronti del quale il ricorrente non muove alcuna censura. 2. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso una statuizione non adottata con il provvedimento impugnato. 3. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo alcun elemento per poter ravvisare un'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma - ritenuta congrua - di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 48609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris