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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44160/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90 e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è deducibile in questa sede, risolvendosi in una censura al potere discrezionale del giudice, esercitato in modo corretto e non arbitrario e giustificato con motivazione completa e coerente; rilevato, inoltre, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (in motivazione si giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della natura e dell'elevato grado di purezza della sostanza, del numero di cessioni accertate, della capacità a delinquere dell'imputato, che aveva violato le misure impostegli dopo l'arresto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90 e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è deducibile in questa sede, risolvendosi in una censura al potere discrezionale del giudice, esercitato in modo corretto e non arbitrario e giustificato con motivazione completa e coerente; rilevato, inoltre, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (in motivazione si giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della natura e dell'elevato grado di purezza della sostanza, del numero di cessioni accertate, della capacità a delinquere dell'imputato, che aveva violato le misure impostegli dopo l'arresto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] sidente