CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 1960
Cassazione n. 09955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1960 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso /ì- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, assolvendolo dal reato di cui al capo b) con la formula perché il fatto non sussiste, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trieste, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 31.5.2019, aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], alle pene, principale e accessorie ritenute di giustizia, e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta preferenziale, ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione, in relazione al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]", di cui il Danielli era consigliere delegato. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione, in quanto non si comprende se i crediti oggetto della contestazione di bancarotta preferenziale siano stati considerati relativi ad attività di consulenza svolta dall'imputato, in quanto tali assistiti da privilegio, ovvero alla sua attività di amministratore della società fallita, posto che, nel primo caso, trattandosi di crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2), cc., la bancarotta preferenziale non sarebbe configurabile, attesa l'insussistenza di qualsiasi lesione alla par condicio creditorum, considerata la sufficienza dell'attivo fallimentare a soddisfare tutti i crediti muniti di pari privilegio; 2) omessa motivazione con riferimento al motivo di appello volto a contestare l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui sussiste incompatibilità tra il ruolo di amministratore di una società e lo svolgimento di attività professionale in favore della stessa; 3) omessa motivazione con riferimento al motivo di appello con cui veniva eccepita la violazione del disposto dell'art. 522, c.p p., in relazione all'art. 521, co. 2, c.p.p., in quanto i giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b), ritenendo la natura chirografaria e non privilegiata dei crediti di cui di discute, laddove la contestazione, facendo riferimento a crediti relativi a prestazioni professionali, si riferiva a crediti privilegiati; 4) violazione di legge, in relazione agli artt. 216, I. fall. 2380 bis e 2381, c.c., in quanto i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che le attività di consulenza rientrino nei compiti tipici dell'amministratore, con la conseguenza che i relativi crediti sarebbero da qualificare come chirografari e non privilegiati, laddove il ruolo cili amministratore della società e, a maggior ragione quello di semplice componente del consiglio di amministrazione, quale era il Danielli, non è affatto incompatibile con lo svolgimento di attività, anche di natura subordinata, in favore della società, che erano state svolte sulla base di contratti effettivamente esistenti, come ammesso, contraddittoriamente, dalla stessa corte territoriale e come si evince dalla relazione del curatore fallimentare ; 5) violazione di legge con riferimento agli artt. 216, I. fall., 2751 bis, c.c., 54, 67 e 111, I. fall., in quanto la corte territoriale ha erroneamente affermato l'irrilevanza della natura dei crediti di cui si discute, posto che l'attivo fallimentare consentiva di soddisfare integralmente i crediti con privilegio eguale o superiore a quello ex art. 2751 bis, n. 2), c.c., sicché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tal caso il reato non è configurabile e, in ogni caso, la difesa ha dimostrato che l'attivo fallimentare consentiva di soddisfare integralmente i crediti con privilegio eguale o superiore a quello ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., anzi tutti i crediti, compresi quelli chirografari, senza tacere che per la sua attività di consigliere di amministrazione nessun compenso era stato pattuito, sicché la condotta dell'imputato andrebbe qualificata in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione 6) omessa motivazione con riferimento all'esame del motivo volto a far va'ere la mancanza di responsabilità dell'imputato per i pagamenti effettuati in favore del coimputato Mazzon, della cui esecuzione il Danielli era soggettivamente inconsapevole. 2.2. Con requisitoria scritta del 18.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, da valere come memoria, in quanto nelle more, è stata formulata richiesta di discussione orale, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. 5. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Orbene, va osservato che la corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha ritenuto il Danielli, al pari del coimputato Mazzon, responsabile del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo a2), in quanto destinatario di emolumenti provenienti dalla società fallita, che, ad avviso dei giudici di merito, andavano considerati remunerazioni per l'attività di natura amministrativo-gestionale svolta dal ricorrente nell'interesse della società. Su questo punto la sentenza del giudice di primo grado risulta di assoluta chiarezza e appare opportuno riportarne integralmente il relativo passaggio motivazionale, come rappresentato dal giudice di appello. Presso che i pagamenti in favore del Danielli erano stati effettuati in un periodo di grave crisi economica della società, rilevava il giudice di primo grado che "le causali dei pagamenti erano generiche e il riferimento ad attività di consulenza tecnica e commerciale - attività in generale riferibile ad apporti di soggetti esterni alla compagine societaria - appariva incongruo rispetto al ruolo amministrativo ricoperto. In realtà gli imputati" (il Danielli e il Mazzon) "avevano, in astratto, diritto ai compensi di amministratore ed i contratti che conferivano incarichi di consulenza dovevano ritenersi o nulli ex art. 1418, co. 2, c.c., in quanto privi di causa, o inefficaci, in quanto simulati o stipulati in conflitto di interessi. Poiché i compensi di amministratore hanno carattere di credito chirografario, mentre le consulenze si giovano del privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c., i pagamenti in questione avevano integrato il delitto di bancarotta preferenziale, in violazione della "par condicio creditorunn". Le critiche articolate dal ricorrente sul punto mirano in definitiva a contestare tale assunto, in quanto i pagamenti "incriminati" riguarderebbero crediti privilegiati, il cui soddisfacimento, inerencio essi ad attività di consulenza del tutto legittimamente poste in essere dal Danielli in favore della società, escluderebbero la possibilità di configurare la bancarotta preferenziale, attesa la mancanza di qualsiasi lesione alla "par condicio creditorunn", considerata la sufficienza dell'attivo fallimentare a soddisfare tutti i crediti muniti di pari privilegio. Ciò in applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta preferenziale, qualora il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, ai fini della configurabilità del reato, è necessario il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito (cfr. Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Rv. 275235). I rilievi difensivi, tuttavia, non colgono nel segno. Una volta chiarito che i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di crediti privilegiati in capo al Danielli, non risulta fondata la doglianza difensiva in precedenza sintetizzata sub n. 3). Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità la nozione di "fatto diverso" di cui all'art. 521, co. 2, c.p.p., comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio (cfr. Sez. 3, n. 3253 del 22/02/1996, Rv. 205778).Con un più recente arresto la Suprema Corte ha ribadito e specificato tale principio, affermando, in particolare, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive. (cfr. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rv. 277365). Orbene applicando tali principi al caso in esame non può che rilevarsi l'infondatezza dell'assunto difensivo, per la decisiva ragione che il fatto che si assume diverso era stato portato a conoscenza dell'imputato, messo in condizione di esercitare le proprie prerogative difensive,, tanto da lamentarsi che la corte territoriale aveva omesso di fornire risposta al rilievo difensivo articolato sul punto con l'atto di appello, sicché nessuna violazione del principio del contraddittorio, la cui tutela rappresenta la ragione ultima della previsione dell'art. 522, c.p.p., si è in concreto verificata, ove anche si volesse aderire alla tesi difensiva sulla condanna intervenuta per un fatto diverso da quello contestato. Tale soluzione, giova evidenziare, appare in linea con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione degli artt. 521, co. 1, e 522, c.p.p. Come è stato affermato, infatti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone , in altri termini, esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga 'a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521, c.p.p., qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (nella specie proposta avverso la sentenza di primo grado contenente la diversa qualificazione giuridica del fatto: cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254649). Sicché l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948). g. Nel resto il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. Da un lato, in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2013, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Senza tacere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimi:à con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). Ciò vale in particolare per l'ultimo motivo di ricorso, posto che la responsabilità del Danielli anche per i pagamenti effettuati in favore del Mazzon trova fondamento implicito, ove si tenga conto della ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale, nella circostanza che il Danielli sin dall'8.4.2015, dunque da prima che in ziasse l'erogazione degli emolumenti in suo favore e in favore del coimputato, componeva, unitamente con il solo Mazzon il consiglio di amministrazione della società fallita, ottenendone, poi, con delibera del 30.10.2015, la delega per l'ordinaria amministrazione. Circostanze che evidenziano il comune interesse ad essere destinatari di pagamenti preferenziali da loro stessi disposti o avallati in ragione del ruolo svolto all'interno della società fallita. Dall'altro lato, non va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, in quanto dimostrativi della circostanza che i crediti vantati dal Danielli avevano natura di crediti privilegiati, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; cfr. Cass.,, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai s