CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29912/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza, ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità, della querela presentata dal possessore dell'autoveicolo oggetto di furto in luogo di quella del proprietario - è manifestamente infondato in quanto, come correttamente sottolineato dalla Corte di merito, la costante giurisprudenza di legittimità ha accolto il principio di diritto per cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazióne a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con cui si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al commisurato trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche già avvenuta in primo grado - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.