CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04RHAGX nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2000/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata ritenuta prevalenza delle pur con- cesse circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che, alla luce della personalità dell'imputato non c'erano ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. Ricorda la sentenza impugnata che l'imputato, che vanta al suo attivo una recidiva specifica ed infraquinquennale, è ricaduto nello stesso reato (art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90), essendo stato rinvenuto nel possesso di un discreto quantitativo di droga pesante, che egli risulta aver ingerito alla vista degli operanti, droga che veniva recuperata e sottoposta a sequestro dopo che Agbonkhese, tenuto oppor- tunamente sotto osservazione, aveva evacuato i cinque involucri contenenti co- caina espletando le proprie funzioni fisiologiche. Al momento del controllo, Agbon- khese era in procinto di incontrare un suo cliente, tale [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva preso accordi e fissato un appuntamento per la cessione di due dosi di cocaina, così come è risultato dalla disamina della memoria di uno dei cellulari in uso all'imputato e dalle dichiarazioni dell'acquirente. La Corte territoriale ha ritenuto, pertanto, che il contesto in esame appare particolarmente allarmante, tenuto conto che l'accertata ricaduta nel reato appare indicativa non di un fatto occasionale, ma di una consolidata consuetudine allo spaccio, tant'è vero che l'imputato si stava recando all'appuntamento con il cliente che gli aveva ordinato la droga, il che evidenzia insensibilità all'effetto deterrente che avrebbe dovuto scaturire dalla precedente condanna e giustifica l'inasprimento sanzionatorio che deriva dall'applicazione della ritenuta e sussistente recidiva di cui al terzo comma cod. pen., che, come emerge dalla lettura del certificato del casellario è specifica ed infraquinquennale. Coerente, pertanto, appare la conclusione di avere ritenuto corrette e piena- mente condivisibili le determinazioni assunte in punto pena dal primo giudice, che, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alle condizioni personali di Agbonkhese, che ha ammesso l'addebito, le ha tuttavia calibrate in regime di equivalenza, valutando in modo appropriato il 'peso' dell'una e delle altre circostanze, anche avuto riguardo al fatto che il buon comportamento processuale N. 2000/2022 R.G. dell'imputato è stato determinato dallo schiacciante quadro probatorio cristalliz- zato dall'arresto in flagranza a fronte del quale l'evidenza non poteva essere ne- gata. Giustificato è stato ritenuto, altresì, lo scostamento dal minimo edittale, te- nuto conto delle modalità del fatto (l'imputato era in procinto di fare una consegna su ordinazione), della tipologia dello stupefacente (droga pesante) e del numero di involucri detenuti per un peso di oltre 4 grammi lordi. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere est sore Il residente