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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42178/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e reiterativo dei motivi di appello.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come l'omessa o irregolare 'notifica dell'accertamento fiscale non riguarda la materia penale, ma quella tributaria.

Il ricorrente era il legale rappresentante della società al momento della dichiarazione e della scadenza del pagamento delle imposte.

Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello evidenzia la presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi positivi anche in considerazione dell'importo evaso.

Anche per l'applicazione della continuazione con altri reati, già giudicati, la sentenza evidenzia l'assenza di allegazioni in fatto, per valutare il medesimo disegno criminoso.

Per la confisca, correttamente la sentenza rileva come la stessa deve applicarsi, anche senza un precedente sequestro: "In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare" (Sez. 5, Sentenza n. 9738 del 02/12/2014 Cc. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 262893 - 01) Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e reiterativo dei motivi di appello. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come l'omessa o irregolare 'notifica dell'accertamento fiscale non riguarda la materia penale, ma quella tributaria. Il ricorrente era il legale rappresentante della società al momento della dichiarazione e della scadenza del pagamento delle imposte. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello evidenzia la presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi positivi anche in considerazione dell'importo evaso. Anche per l'applicazione della continuazione con altri reati, già giudicati, la sentenza evidenzia l'assenza di allegazioni in fatto, per valutare il medesimo disegno criminoso. Per la confisca, correttamente la sentenza rileva come la stessa deve applicarsi, anche senza un precedente sequestro: "In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare" (Sez. 5, Sentenza n. 9738 del 02/12/2014 Cc. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 262893 - 01) Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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