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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 11 settembre 2019

Corte di giustizia UE n. 2015/2019

ECLI:EU:C:2019:707
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0540_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 settembre 2019 – HX / Consiglio (causa C‑540/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure rivolte nei confronti di imprenditori di spicco che operano in Siria – Prova della fondatezza dell’iscrizione negli elenchi»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 34, 35, 39, 45)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 36, 37, 42)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Insussistenza (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 43, 44, 52)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Restrizione della libera circolazione nell’Unione –/ Deroghe per ragioni di urgenza umanitaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 21, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, art. 27, § 9] (v. punto 61)

5. Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Produzione di prove prima della chiusura della fase orale – Ammissibilità – Presupposti – Ritardo – Giustificazione – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3) (v. punti 65‑67) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) HX è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 408 del 12.11.2018 .

62018CJ0540_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 settembre 2019 – HX / Consiglio (causa C‑540/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure rivolte nei confronti di imprenditori di spicco che operano in Siria – Prova della fondatezza dell’iscrizione negli elenchi» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 34, 35, 39, 45) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 36, 37, 42) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Insussistenza (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 43, 44, 52) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Restrizione della libera circolazione nell’Unione –/ Deroghe per ragioni di urgenza umanitaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 21, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, art. 27, § 9] (v. punto 61) 5. Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Produzione di prove prima della chiusura della fase orale – Ammissibilità – Presupposti – Ritardo – Giustificazione – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3) (v. punti 65‑67) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) HX è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 408 del 12.11.2018 .
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