CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1999
Cassazione n. 10721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1999 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1998 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di motivazione, peraltro enunciato e illustrato con riferimento al reato di furto, diverso da quello contestato ai ricorrenti e, peraltro, smentito dalla puntuale motivazione della sentenza sulla condotta materiale e elemento psicologico dei reati ascritti agli imputati e analisi delle risultanze probatorie (le dichiarazioni dei verbalizzanti) genericamente contraddette dai motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso