Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 411/2022
ECLI:EU:T:2022:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0343_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑343/17) (
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)
«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] – Diritti della difesa – Prescrizione – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Partecipazione sostanzialmente ridotta – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»
1.
Concorrenza – Trasporti – Regole di concorrenza – Trasporto aereo – Regolamento n. 411/2004 – Ambito di applicazione – [OSCURATO:PERSONA] terzi e collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi – Servizi di trasporto aereo di merci in entrata – Inclusione
[Artt. 101 e 102 TFUE; accordo SEE, artt. 53 e 54 e allegato XIII e protocollo 21, come modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005; regolamenti del Consiglio n. 1/2003, art. 32, c), e n. 411/2004, artt. 1 e 3]
(v. punti 79‑94)
2.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Attuazione o effetti qualificati delle pratiche abusive all’interno del SEE – Vie alternative – Criterio dell’effetto immediato, sostanziale e prevedibile – Portata in presenza di un comportamento avente per oggetto la restrizione della concorrenza
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)
(v. punti 96‑98, 112, 114‑123, 134‑136, 151‑153, 162‑170, 178)
3.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Incompetenza dell’istituzione da cui promana l’atto impugnato – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 192, 193)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di azioni – Sospensione – Effetto sospensivo connesso ai procedimenti giudiziari pendenti – Portata – Effetto erga omnes – Assenza – Conseguenza – Determinazione in funzione dell’oggetto della controversia
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23 e 25, § 6)
(v. punti 228, 229, 235)
5.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della [OSCURATO:PERSONA] – Potere di adottare una decisione che constata un’infrazione dopo prescrizione in materia di imposizione di sanzioni ai sensi del regolamento n. 1/2003 – Presupposto – Esistenza di un interesse legittimo a procedere ad una simile constatazione
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7 e 25)
(v. punti 230, 246)
6.
Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che constata un’infrazione alle regole della concorrenza commessa da più destinatari – Elementi, riguardanti destinatari diversi dal ricorrente, non impugnati o impugnati fuori termine – Esclusione – Conseguenza – Presa in considerazione dei soli elementi del dispositivo della decisione e della motivazione necessaria a suo sostegno relativamente al ricorrente
(Artt. 101, 263 e 288, comma 4 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7 e 25)
(v. punti 237‑242)
7.
Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo diretto a un unico obiettivo – Valutazione – Criteri – Identità d’oggetto e di soggetti – Necessità di un nesso di complementarità tra le diverse condotte in questione – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8)
(v. punti 270‑273, 283‑287)
8.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali – Insieme di indizi
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)
(v. punti 348‑350, 369‑373)
9.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da misure statali – Esclusione – Presupposti – Esistenza di coercizioni statali idonee a escludere qualsiasi comportamento autonomo delle imprese – Onere della prova incombente all’impresa che se ne avvale – Portata
(Artt. 101 e 102 TFUE)
(v. punti 391‑395, 410‑415)
10.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da misure statali – Esclusione – Portata – Coercizione statale esercitata da un paese terzo – Irrilevanza – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico
(Artt. 101 e 102 TFUE)
(v. punti 458‑460, 464‑467)
11.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Intesa nel settore dei servizi di trasporto aereo di merci – Intesa che interessa diversi elementi del prezzo dei servizi di trasporto merci – Presa in considerazione dell’intero importo delle vendite collegate ai servizi di trasporto merci – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti 6 e 13)
(v. punti 518‑526, 528‑542)
12.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Considerazione del solo valore delle vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione nel settore geografico interessato – Vendite realizzate all’interno del territorio dello Spazio economico europeo – Intesa nel settore dei servizi di trasporto aereo di merci – Presa in considerazione del valore delle vendite di servizi di trasporto merci in entrata – Ammissibilità
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13)
(v. punti 549‑569)
13.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Natura dell’infrazione – Intesa orizzontale in materia di prezzi – Gravità intrinseca a tale infrazione idonea a giustificare la scelta di un coefficiente di gravità elevato
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti 19‑23)
(v. punti 576‑581)
14.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Limite – Rispetto del principio di non discriminazione – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende
(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)
(v. punti 640‑646)
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafi 1, lettera g), e 4, lettera g), della decisione C(2017) 1742 final della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci), è annullato.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], all’articolo 3, lettera g), di detta decisione, è fissato in EUR 47040000.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese.
5)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese e i due terzi di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
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GU C 239 del 24.7.2017
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