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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43168/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale di Arezzo in data 6 marzo 2018 - che, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta semplice documentale e del delitto di bancarotta preferenziale (commessi in data 19 novembre 2012, allorché era stata dichiarata fallita la [OSCURATO:PERSONA]. della quale era liquidatrice) e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena di giustizia - limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando, con tre motivi: I.) il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta preferenziale; II.) il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dello stesso delitto; III.) la violazione dell'art. 533 cod.proc.pen. in ragione dell'inosservanza del canone deroltre ogni ragionevole dubbio' sia in riferimento alla prova del delitto di bancarotta preferenziale che di quello del delitto di bancarotta semplice documentale.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'impugnativa consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nel precedente grado, che, in tale guisa, risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3.2. Sviluppa, nel contempo, ragioni di doglianza che deducono, comunque, vizi non consentiti nel giudizio di legittimità.

I primi due motivi, in particolare, nella parte in cui lamentano una erronea valutazione nella ricostruzione dei fatti, valorizzati dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale, sono inammissibili, in quanto propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. —, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente sbagliata in merito alle circostanze di fatto suscettibili di integrare, nella fattispecie concreta, gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 216, comma 3, L.F..

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

3.3. Quanto al terzo motivo, va, inoltre, ribadito che:« Il principio dello/tre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579).

4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale di Arezzo in data 6 marzo 2018 - che, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta semplice documentale e del delitto di bancarotta preferenziale (commessi in data 19 novembre 2012, allorché era stata dichiarata fallita la [OSCURATO:PERSONA]. della quale era liquidatrice) e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena di giustizia - limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando, con tre motivi: I.) il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta preferenziale; II.) il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dello stesso delitto; III.) la violazione dell'art. 533 cod.proc.pen. in ragione dell'inosservanza del canone deroltre ogni ragionevole dubbio' sia in riferimento alla prova del delitto di bancarotta preferenziale che di quello del delitto di bancarotta semplice documentale. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'impugnativa consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nel precedente grado, che, in tale guisa, risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Sviluppa, nel contempo, ragioni di doglianza che deducono, comunque, vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. I primi due motivi, in particolare, nella parte in cui lamentano una erronea valutazione nella ricostruzione dei fatti, valorizzati dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale, sono inammissibili, in quanto propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. —, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente sbagliata in merito alle circostanze di fatto suscettibili di integrare, nella fattispecie concreta, gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 216, comma 3, L.F.. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 3.3. Quanto al terzo motivo, va, inoltre, ribadito che:« Il principio dello/tre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così d
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