CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1999
Cassazione n. 18019/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05JQGFZ ) nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza emessa 1'11.12.2024, la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale cittadino del 25.03.2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990, per aver detenuto, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina, condannandolo, ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale e negata la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni ventitre di reclusione ed euro 17.733,00 di multa, disponendo altresì la confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi d'impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla richiesta assolutoria. Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbe indicato elementi certi ed univoci per provare la riferibilità dello stupefacente al ricorrente, limitandosi ad affermare l'insussistenza di riscontri circa la presenza di terzi nell'abitazione. Sottolinea la circostanza che l'imputato, al momento del controllo, non disponesse delle chiavi dell'appartamento, formulando ipotesi alternative circa l'appartenenza della sostanza a un altro soggetto. 2.2. Con il secondo motivo, censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. penna. in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli indicati nei motivi di gravame. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. penna. in relazione alla richiesta di revoca della confisca del telefono cellulare, sostenendo che il cellulare non costituirebbe oggetto pertinente al reato e che il Tribunale aveva disposto la devoluzione all'erario del solo denaro in applicazione dell'art. 240-bis c.p., così come richiamato dall'art. 85-bis D.P.R. n. 309/90, e non del telefono. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo, la censura si risolve in una mera richiesta di rivalutazione, in punto di fatto, degli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito, inibita in sede di legittimità. Deve invero rammentarsi che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, sono precluse, in sede di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato la propria decisione, valorizzando elementi fattuali pregnanti, quali la pacifica dimora dell'imputato nell'abitazione ove è stato rinvenuto lo stupefacente; l'assenza di riscontri circa la presenza di terzi soggetti cui poter ascrivere la detenzione della sostanza; la collocazione parziale dello stupefacente e del materiale da confezionamento sul tavolo della cucina, in posizione tale da renderne impossibile l'ignoranza da parte dell'imputato; la presenza di un bilancino di precisione nella camera da letto; la dedizione dell'imputato ad attività di spaccio, desumibile dai plurimi precedenti, dalle frequentazioni e dal possesso di denaro contante privo di giustificazione. L'argomento difensivo concernente la mancanza di chiavi dell'appartamento, già vagliato dai giudici di merito, è stato adeguatamente confutato mediante considerazioni logiche, attinenti al possibile interesse dell'imputato a non farsi trovare in possesso delle stesse in caso di controlli di polizia. 3.2 n secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Nel caso in esame, la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando sia i precedenti dell'imputato, che denotano la sua perdurante dedizione ad attività di spaccio, sia la sua condotta non collaborativa durante le indagini, sia l'assenza di specifici elementi positivamente valutabili, con argomentazioni immuni da vizi di logicità. 3.3 Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, concernente la confisca del telefono cellulare. La sentenza impugnata ha correttamente disposto il mantenimento della confisca del dispositivo, applicando i principi affermati in materia di confisca di cui all'art. 85- bis D.P.R. n. 309/1990, che consente, nei confronti dei soggetti condannati per i reati di cui all'art. 73, comma 1, del medesimo decreto, anche la confisca di denaro, beni e altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione evidenziando il valore economico del telefono - un iPhone di ultima generazione, di recente immissione sul mercato e di rilevante valore commerciale - nonché l'incompatibilità di tale bene con le condizioni reddituali dell'imputato, sprovvisto di qualsivoglia lecita fonte di reddito, elementi che legittimamente conducono a ritenere che il dispositivo sia stato acquistato con i proventi dell'attività di spaccio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso