CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 46540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l' annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA]' e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto, anche con i motivi aggiunti, che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente provvedimento; lette le conclusioni della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 19/12/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile per il delitto ascritto ai sensi degli artt. 56, 640 e 61 n. 7 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso il Mencancini, a mezzo dei propri difensori, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli art. 648 e 649 cod. proc. pen.; contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata il fatto storico posto a fondamento della imputazione per tentata truffa, quale suo elemento costitutivo, è lo stesso, ovvero l'incendio dell'imbarcazione, oggetto di accertamento della sentenza di assoluzione nei confronti del ricorrente, passata in giudicato. Ne consegue un conflitto teorico tra giudicati integrante una violazione del principio del ne bis in idem. Nella sentenza emessa da! Tribunale di Grosseto del 23/11/2015, che ha assolto l'imputato dalla contestazione di cui agli art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 428 cod. pen. è evidenziata la totale assenza di dolo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di norme processuali in relazione agli art. 648, 629 e 238- bis cod. proc. pen., con violazione del divieto di un secondo giudizio; la Corte di appello nel negare l'esistenza di una inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento delle due pronunce travisa la ricostruzione degli accadimenti contenuti nella sentenza di assoluzione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge perché carente, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che per travisamento della prova in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'osservanza delle regole di valutazione della prova con specifico riferimento alla deposizione del teste Piccolo. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato senza rinvio per intervenuta estinzione per prescrizione del delitto ascritto al Mencancini. 4. La parte civile costituita ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, perché proposto con motivi infondati. In via preliminare, anche considerate le conclusioni del Procuratore generale, occorre evidenziare come l'imputato in sede di appello abbia rinunciato alla prescrizione e, dunque, il tema relativo non si pone e non rileva in questa sede. Sempre in via preliminare occorre rilevare come, contrariamente a quanto affermato dalla parte civile costituita, il ricorso risulti tempestivo essendo stato presentato nell'ultimo giorno utile a tal fine, tenuto conto del termine previsto per legge ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero quarantacinque giorni dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza, nel caso specifico indicato in giorni sessanta decorrenti dalla data della sentenza impugnata pronunciata il 26/04/2021. Difatti il ricorso del Mencaccini risulta depositato in data 09/09/2021 come attestato dalla Cancelleria della Corte di appello di Firenze (dunque nel complessivo termine di giorni 45, tenuto conto del seguente computo degli stessi: giorni 5 del mese di giugno, giorni 31 del mese di luglio, giorni 9 del mese di settembre). 2. Va evidenziato come la difesa nell'introdurre i tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, attesa la proposizione di elementi di critica alla ricostruzione del fatto contestato in base a diverse angolazioni prospettiche caratterizzate dalla formulazione congiunta del vizio di violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue declinazioni non meglio specificate - non si sia confrontata correttamente e puntualmente con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che ha ricostruito con motivazione logica, coerente e del tutto priva di aporie, la condotta imputata al ricorrente. Occorre, in tal senso, sottolineare come gli argomenti spesi in ricorso siano sostanzialmente sovrapponibili ai motivi di appello, senza un reale confronto con l'ampia e persuasiva motivazione del giudice di secondo grado. 3. Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando vizio di violazione di legge e vizi molteplici della motivazione (tra l'altro congiuntamente evocati) con i motivi articolati, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente al fine di sostenere la ricorrenza di bis in idem rispetto a due diversi procedimenti, uno dei quali concluso con sentenza passata in giudicato, che il giudice di appello ha correttamente escluso. Inoltre, si deve sottolineare che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. È dunque sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva anche implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Síríca, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 4. La Corte di appello ha puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l'appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 - 01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01). In tal senso si deve richiamare anche la tecnica di redazione della decisione della Corte di appello, che si caratterizza per puntualità e specificità, avendo la motivazione analiticamente richiamato: - le indagini espletate, gli elementi di prova valutati in dibattimento e la sentenza impugnata anche in correlazione al diverso procedimento, conclusosi con sentenza passata in giudicato, evocato dalla difesa; - le caratteristiche della condotta posta in essere dal ricorrente e gli accertamenti che ne hanno riscontrato e provato la portata lesiva anche nei confronti della parte civile costituita; - l'appello e i motivi di ricorso, con esplicitazione delle valutazioni che hanno portato alla conferma della responsabilità dell'odierno ricorrente per l'imputazione ascritta, con puntuale considerazione di ogni singola censura non solo quanto al giudizio di responsabilità, ma anche quanto agli elementi influenti sulla dosimetria della pena e del risarcimento del danno. La Corte di appello ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni che non sono state prese in considerazione dal ricorso con particolare riferimento al tema centrale, sollevato specificamente nei primi due motivi di ricorso, ma richiamato anche implicitamente dal terzo motivo, del ne bis in idem, che ricorrerebbe rispetto alla decisione del Tribunale di Grosseto del 23/11/2015. Non coglie dunque nel segno l'argomentazione difensiva, proposta con i primi due motivi di ricorso, secondo la quale, pur correttamente ed approfonditamente evocando i principi in tema di ne bis in idem, il fatto oggetto di accertamento quanto all'incendio dell'imbarcazione sarebbe esattamente lo stesso, quanto ai suoi elementi costitutivi, nel procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato e quello oggetto del presente procedimento.In tal senso, occorre evidenziare come il giudice di appello, con motivazione logica e persuasiva, del tutto priva di aporie, ha specificamente evidenziato che i fatti oggetto di contestazione si caratterizzavano per una diversa tipologia di condotta da valutare, a carattere commissivo, mentre la prima imputazione aveva ad oggetto una condotta a carattere omissivo, con la conseguente diversa configurazione del nesso causale e del tipo di evento derivante da queste due distinte condotte (una che avrebbe dovuto evitare l'incendio e l'altra che invece lo ha provocato). Nel considerare in modo argomentato la diversità degli elementi oggetto di valutazione, con emersione di dati e contesti tecnici che non erano stati presi in considerazione nel diverso giudizio evocato dalla difesa, la Corte di appello ha richiamato la presenza di sensori di fumo nella parte prodiera dell'imbarcazione, elemento questo dirimente per ritenere la responsabilità a carattere commissivo del ricorrente quale soggetto che ha intenzionalmente provocato l'incendio e, dunque, l'affondamento della barca, tenuto conto della testimonianza risolutiva in tal senso del teste Piccolo, adeguatamente e approfonditamente valutata sia dal giudice di primo, che di secondo grado. Dall'insieme degli elementi acquisiti, da riferire anche alle modalità di segnalazione dell'incendio, alle condizioni in cui si trovavano i due soggetti sull'imbarcazione, ed ancora ad una serie di operazioni finanziarie estremamente significative, sulla base di un logico ed articolato ragionamento di verosimiglianza, la Corte di appello ha tratto in modo ampio ed argomentato la prova della responsabilità del ricorrente, evidenziando in modo puntuale l'elemento intenzionale e il movente, chiaramente economico, del delitto. La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte e che qui si intende ribadire secondo il quale il principio del divieto di un secondo giudizio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali, con il possibile riesame in direzione di ipotesi di delitto rimaste estranee al giudizio precedente (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze, Rv. 281799-01; Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260133-01; Sez. 2, n. 51127 del 28/11/2013, Ayachi, Rv. 258222-01; Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, Virruso, Rv. 246953-01; Sez. 4, n.10180 del 11/11/2004, Antoci, Rv. 231134-01). In tal senso si è anche puntualizzato che la condotta, già definitivamente valutata in precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice, anche eventualmente ricorrendo una ipotesi di concorso formale di reati (Sez. 6, n. 1157 del 09/10/2007, Nocchiero, Rv. 238422-01). Ne consegue, quindi, che non ricorre alcuna inconciliabilità tra i due accertamenti e l'assenza di violazione di legge per come evocata dalla difesa in relazione al disposto di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. Difatti, le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite secondo la previsione in questione, non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, sempre che l'inconciliabilità verta su fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278-01; Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01). Si è in tal senso chiarito che: "nella giurisprudenza di questa Corte è stato così affermato che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche dì accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Daccò, Rv. 266338-01). Ne consegue che la sentenza acquisita non esercita un'efficacia automatica, ma costituisce un elemento di prova dei fatti in essa accertati, rilevanti nel nuovo giudizio, che tuttavia non limitano il libero convincimento del giudice ove adeguatamente motivato nel considerare la vicenda criminosa in questione alla luce di tutte le sue implicazioni penali come sopra evidenziato. Nella motivazione della Corte di appello ricorre un'approfondita considerazione in tal senso, la chiara esplicazione del ragionamento valutativo e l'enucleazione di elementi di prova - comprese le coerenti e approfondite dichiarazioni del teste Piccolo, rispetto alle quali si tende ad introdurre una rilettura nel merito non consentita in questa sede - univoci e concordanti quanto alla responsabilità del Mencancini per il fatto ascritto. Con tale motivazione logica, articolata e persuasiva, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta. Il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno motivato in modo espresso quanto alle ragioni per le quali sono pervenuti a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza e relativo ad una condotta omissiva del tutto diversa e non coincidente anche quanto a nesso causale ed evento con quella oggetto di giudizio. 6. Anche il terzo motivo di ricorso quindi non coglie nel segno, proponendo in modo un'evidente rilettura nel merito, non consentita in questa sede, dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio e valutati dalla Corte d'appello, in modo logico e persuasivo, con particolare riferimento all'esame del teste Piccolo. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). In questa sede appaiono, dunque, inammissibili tali doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità della decisione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (con particolare riferimento all'esame del teste Piccolo), rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Sempre manifestamente infondata si deve poi ritenere l'ulteriore censura, articolata in modo non specifico nell'ambito del medesimo motivo di ricorso, secondo la quale ricorrerebbe un travisamento della prova. La censura si appalesa nella sua totale genericità, in mancanza di precisazione in ordine alla portata e riferibilità specifica del dedotto travisamento della prova e non risultando articolata alcuna censura in tal senso in sede di appello. In tal senso si deve ricordare che in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento dei tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01). 7. Il ricorso è dunque complessivamente infondato e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla R4,{1 rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile costituita, che si liquidano in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, in