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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07608/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria depositata eha conclu so per l'inammissibilità del ricorso ; udito, per l’indagato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria depositata a mezzo posta elettronica certificata e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorsoe, in subordine , il rigetto dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rigettatol’ appello del P ubblico Ministero nei confronti dell’ordinanza del G iudice per le indagini preliminari di rigetto dell’applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti dell’indagato per carenza di gravità indiziaria rispetto all’ascritto delittodi cui agli artt. 476, secondo comma, e 479 cod. pen.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria provvisoria, il [OSCURATO:PERSONA], nella veste di responsabile scientifico di un progetto di ricerca sulle cellule staminali cardiache, autorizzato dal Ministero della Salute condecreto n. 942 del 2016, avrebbe attestato falsamente, nella relazione tecnico-scientifica finale, di aver utilizzato n. 150 topi, in luogo dei n. 532 effettivamente utilizzati, per come risultanti dai registri di carico/scarico del laboratorio dove era stata compiuta la sperimentazione, numero superiore a quelloautorizzato di 350 (con un margine di aumento limitato al 15%).

2. Ha proposto ricorso per c assazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro denunciandoinosservanza ed erronea applicazione della legge penale, anche processuale, e vizio di manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente, la versione dei fatti fornita dall'indagato, per la quale egli si sarebbe limitato ad indicare nella relazione tecnico scientificafinale l’utilizzo di n. 150 topi perché erano gli unici ad essere stati assoggettati ad una procedura c.d. grave(dalla quale, cioè, ne era derivato il decesso per infarto del miocardio ) , era stata smentita in primis dalla stessa documentazione prodotta dal T orella nel corso dell'interrogatorio.

Documentazione dalla quale si ritraeva, segnatamente, che, poiché nella descrizione del progetto non vi era chiarezza sul numero degli animali che sarebbero stati usati, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto in proposito chiarimenti all'indagato e, in particolare, di indicare nel numero complessivo di animali individuati nel progetto anche quelli non sottoposti a procedure sperimentali ma comunque utilizzati (e dunque anche gli animali riproduttori, sebbene geneticamente non utili).

A fronte di tale richiesta, il T orella aveva risposto all'[OSCURATO:PERSONA] che sarebbero stati utilizzati complessivamente 350 topi, ferma la possibilità di aumento del 15%.

Sottolinea inoltre il Procuratore Generale che non sarebbero state considerate, in punto di gravità indiziaria, le dichiarazioni rese dal Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] animale e farmaci veterinari del Ministero della salute, dottor [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato la piena consapevolezza dell’indagato, nell'ambito delle interlocuzioni che avevano avuto, sulla necessità di utilizzarenel progetto, a qualunque titolo , un numero massimo di 350 animali.

Il ricorrente evidenziache nelle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] era stato inoltre puntualizzato che, sebbene per maggiore chiarezza il modulo fosse stato successivamente modificato, in ogni caso il significato della richiesta in punto di necessità di indicare tutti gli animali utilizzati era chiaro anche in base alla disciplina dettata a riguardo dall'art.32 del d.lgs. n. 26 del 2014.

Secondo la prospettazione del ricorrente la decisione del Tribunale del Riesame sarebbe altresì affetta da illogicità intrinseca e da contrasto con le emergenze probatorie, atteso che dall’esame d ella scheda precompilata di valutazione scientifica redatta dal [OSCURATO:PERSONA] era stata smentita l'affermazione del provvedimento impugnato per la quale non si comprendeva che avrebbe dovuto essere indicato il numero totale degli animali utilizzati, poiché ivi si chiedeva espressamente di dichiarare il numero e le specie di animali utilizzati unitamente all’effettiva gravità delle procedure.

Dacché,nel non riconoscere la chiarezza di tale richiesta, il Tribunale del Riesame sarebbe incorso in un vero e proprio travisamento della prova.

Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente sottolinea la particolare intensità del dolodell’indagato, ritraibile anche dal le risultanze delle intercettazioni, dalle quali si evince che continua ad effettuare azioni illecite nello stabulario di Germaneto, realizzando ulteriori falsi per coprire delitti di maltrattamento e uccisione di animali.

Evidenzia, inoltre, che la richiesta misura i nterdittiva sarebbe assolutamente adeguata e proporzionale alle esigenzec autelari perché limitatasoltanto a sospendere le funzioni connesse alla ricerca in vivo.

3. In data 18 novembre 2025 il difensore dell’indagato ha presentato memoria nella quale ha sottolineato che nella scheda di valutazione retrospettiva il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad indicare gli animali assoggettati a procedure gravi, solo rispetto ai quali è richiesta obbligatoriamente la compilazione di detta scheda anche in forza della normativa di riferimento.

Ha sottolineato, inoltre, che tale scheda è ben diversa dal progetto di ricerca nel quale vanno indicati tutti gli animali da utilizzare.

Infine, ha osservato che il ricorso non tiene conto delle puntualizzazioni rese dal dottor [OSCURATO:PERSONA] in sede di investigazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate . 2.La decisione impugnata, infatti, nell’escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per carenza dell’elemento soggettivo del reato, non ha tenuto conto di una serie di elementi di carattere decisivo.

In primo luogo,su un piano generale, nell’effettuare la predetta valutazione, ha omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] , oltre a vantare una rilevante competenza scientifica, nella veste di responsabile del progetto di ricerca, è tenuto ad operare con peculiare diligenza professionale, nella quale è ricompreso il rispetto della normativa, anche di carattere secondario, di riferimento e il relativo onere di conoscenza e documentazione.

Inoltre la medesima pronuncia del Tribunale del Riesame è argomentata in maniera manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alle emergenze processuali, in quanto, anche per la peculiare conoscenza della disciplina di settore da parte dell’indagato – il quale , peraltro, proprio sul numero complessivo dei topi da utilizzare , aveva avuto un’interlocuzione sia con il Ministero della Salute che con l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – non lascia comprendere come potesse essere plausibile, ai fini della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto all’elemento soggettivo del dolo, che l’indagato avesse interpretato la scheda di valutazione restrospettiva del progettonel senso che vi dovessero essere indicati non il totale degli animali bensì solo quelli sottoposti a procedure gravi.

Tale interpretazione della scheda si sarebbe posta in contrasto, del resto, anche con la funzione della stessa per come agevolmente desumibile dalla normativa di settore, normativa che , come detto, rientra nel necessario patrimonio conoscitivo del responsabile di un progetto di ricerca.

Giova considerare, al riguardo, che l’art. 32 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, il qualeha attuato la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, prevede che il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto di ricerca oggetto di autorizzazione, richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli entiautorizzati.

Lanorma precisa che la valutazione retrospettiva è effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile del progetto e verte – tra l’altro e per quel che rileva in questa sede – sulla «specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate».

La stessa disposizione puntualizza, del pari, che la scheda che deve essere a tal fine compilata dal responsabile del progetto e sulla quale si è appuntata la prospettazione accusatoria provvisoria, chiede di «dichiarare il numero e le specie di animali utilizzati unitamente all’effettiva gravità delle procedure».

A fronte del chiaro tenore di tale richiesta, nel senso che devono essere dichiarati il totale del numero e delle specie degli animali utilizzati, e nell’ambito di essi quelli oggetto di procedure gravi, la decisione censurata è allora effettivamente affetta da illogicità manifesta nel negare tale circostanza, pervenendo alla conclusione che un esperto del settore come l’indagato non sarebbe stato in grado di comprendere la portata della domanda, intendendola nel senso di dovervi indicare solo gli animali oggetto di procedure gravi.

Né assume rilievo, rispetto a quanto osservato nella memoria della difesa, che l’art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 26 del 2014 prevede che solo per le procedure classificate come gravi il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva, poiché questo non significa, certo, che in questi casi la valutazione vada operata solo rispetto agli animali oggetto di procedure gravi bensì di tutti gli animali che sono stati utilizzati.

Come si ritrae agevolmente, del resto, dall’interpretazione sistematica del predetto comma con il secondo comma della medesima previsione normativa che, come si è già posto in evidenza, alla lettera b), richiede che nella scheda di valutazione retrospettiva debbano essere indicate «le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate». 3.Della portata di tale disciplina di riferimento, rispetto alla mancata conoscenza adeguata della quale non può prospettarsi una carente consapevolezza del ricorrenteche sia giustificabile ex art. 5 cod. pen., stante il ruolo rivestito, il giudice del rinvio dovrà tenere conto nel rinnovare il proprio giudizio in ordine alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza. 4.In definitival’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro sezione riesame.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro sezione riesame.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria depositata eha conclu so per l'inammissibilità del ricorso ; udito, per l’indagato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria depositata a mezzo posta elettronica certificata e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorsoe, in subordine , il rigetto dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rigettatol’ appello del P ubblico Ministero nei confronti dell’ordinanza del G iudice per le indagini preliminari di rigetto dell’applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti dell’indagato per carenza di gravità indiziaria rispetto all’ascritto delittodi cui agli artt. 476, secondo comma, e 479 cod. pen. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria provvisoria, il [OSCURATO:PERSONA], nella veste di responsabile scientifico di un progetto di ricerca sulle cellule staminali cardiache, autorizzato dal Ministero della Salute condecreto n. 942 del 2016, avrebbe attestato falsamente, nella relazione tecnico-scientifica finale, di aver utilizzato n. 150 topi, in luogo dei n. 532 effettivamente utilizzati, per come risultanti dai registri di carico/scarico del laboratorio dove era stata compiuta la sperimentazione, numero superiore a quelloautorizzato di 350 (con un margine di aumento limitato al 15%). 2. Ha proposto ricorso per c assazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro denunciandoinosservanza ed erronea applicazione della legge penale, anche processuale, e vizio di manifesta illogicità della motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, la versione dei fatti fornita dall'indagato, per la quale egli si sarebbe limitato ad indicare nella relazione tecnico scientificafinale l’utilizzo di n. 150 topi perché erano gli unici ad essere stati assoggettati ad una procedura c.d. grave(dalla quale, cioè, ne era derivato il decesso per infarto del miocardio ) , era stata smentita in primis dalla stessa documentazione prodotta dal T orella nel corso dell'interrogatorio. Documentazione dalla quale si ritraeva, segnatamente, che, poiché nella descrizione del progetto non vi era chiarezza sul numero degli animali che sarebbero stati usati, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto in proposito chiarimenti all'indagato e, in particolare, di indicare nel numero complessivo di animali individuati nel progetto anche quelli non sottoposti a procedure sperimentali ma comunque utilizzati (e dunque anche gli animali riproduttori, sebbene geneticamente non utili). A fronte di tale richiesta, il T orella aveva risposto all'[OSCURATO:PERSONA] che sarebbero stati utilizzati complessivamente 350 topi, ferma la possibilità di aumento del 15%. Sottolinea inoltre il Procuratore Generale che non sarebbero state considerate, in punto di gravità indiziaria, le dichiarazioni rese dal Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] animale e farmaci veterinari del Ministero della salute, dottor [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato la piena consapevolezza dell’indagato, nell'ambito delle interlocuzioni che avevano avuto, sulla necessità di utilizzarenel progetto, a qualunque titolo , un numero massimo di 350 animali. Il ricorrente evidenziache nelle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] era stato inoltre puntualizzato che, sebbene per maggiore chiarezza il modulo fosse stato successivamente modificato, in ogni caso il significato della richiesta in punto di necessità di indicare tutti gli animali utilizzati era chiaro anche in base alla disciplina dettata a riguardo dall'art.32 del d.lgs. n. 26 del 2014. Secondo la prospettazione del ricorrente la decisione del Tribunale del Riesame sarebbe altresì affetta da illogicità intrinseca e da contrasto con le emergenze probatorie, atteso che dall’esame d ella scheda precompilata di valutazione scientifica redatta dal [OSCURATO:PERSONA] era stata smentita l'affermazione del provvedimento impugnato per la quale non si comprendeva che avrebbe dovuto essere indicato il numero totale degli animali utilizzati, poiché ivi si chiedeva espressamente di dichiarare il numero e le specie di animali utilizzati unitamente all’effettiva gravità delle procedure. Dacché,nel non riconoscere la chiarezza di tale richiesta, il Tribunale del Riesame sarebbe incorso in un vero e proprio travisamento della prova. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente sottolinea la particolare intensità del dolodell’indagato, ritraibile anche dal le risultanze delle intercettazioni, dalle quali si evince che continua ad effettuare azioni illecite nello stabulario di Germaneto, realizzando ulteriori falsi per coprire delitti di maltrattamento e uccisione di animali. Evidenzia, inoltre, che la richiesta misura i nterdittiva sarebbe assolutamente adeguata e proporzionale alle esigenzec autelari perché limitatasoltanto a sospendere le funzioni connesse alla ricerca in vivo. 3. In data 18 novembre 2025 il difensore dell’indagato ha presentato memoria nella quale ha sottolineato che nella scheda di valutazione retrospettiva il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad indicare gli animali assoggettati a procedure gravi, solo rispetto ai quali è richiesta obbligatoriamente la compilazione di detta scheda anche in forza della normativa di riferimento. Ha sottolineato, inoltre, che tale scheda è ben diversa dal progetto di ricerca nel quale vanno indicati tutti gli animali da utilizzare. Infine, ha osservato che il ricorso non tiene conto delle puntualizzazioni rese dal dottor [OSCURATO:PERSONA] in sede di investigazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate . 2.La decisione impugnata, infatti, nell’escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per carenza dell’elemento soggettivo del reato, non ha tenuto conto di una serie di elementi di carattere decisivo. In primo luogo,su un piano generale, nell’effettuare la predetta valutazione, ha omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] , oltre a vantare una rilevante competenza scientifica, nella veste di responsabile del progetto di ricerca, è tenuto ad operare con peculiare diligenza professionale, nella quale è ricompreso il rispetto della normativa, anche di carattere secondario, di riferimento e il relativo onere di conoscenza e documentazione. Inoltre la medesima pronuncia del Tribunale del Riesame è argomentata in maniera manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alle emergenze processuali, in quanto, anche per la peculiare conoscenza della disciplina di settore da parte dell’indagato – il quale , peraltro, proprio sul numero complessivo dei topi da utilizzare , aveva avuto un’interlocuzione sia con il Ministero della Salute che con l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – non lascia comprendere come potesse essere plausibile, ai fini della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto all’elemento soggettivo del dolo, che l’indagato avesse interpretato la scheda di valutazione restrospettiva del progettonel senso che vi dovessero essere indicati non il totale degli animali bensì solo quelli sottoposti a procedure gravi. Tale interpretazione della scheda si sarebbe posta in contrasto, del resto, anche con la funzione della stessa per come agevolmente desumibile dalla normativa di settore, normativa che , come detto, rientra nel necessario patrimonio conoscitivo del responsabile di un progetto di ricerca. Giova considerare, al riguardo, che l’art. 32 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, il qualeha attuato la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, prevede che il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto di ricerca oggetto di autorizzazione, richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli entiautorizzati. Lanorma precisa che la valutazione retrospettiva è effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile del progetto e verte – tra l’altro e per quel che rileva in questa sede – sulla «specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate». La stessa disposizione puntualizza, del pari, che la scheda che deve essere a tal fine compilata dal responsabile del progetto e sulla quale si è appuntata la prospettazione accusatoria provvisoria, chiede di «dichiarare il numero e le specie di animali utilizzati unitamente all’effettiva gravità delle procedure». A fronte del chiaro tenore di tale richiesta, nel senso che devono essere dichiarati il totale del numero e delle specie degli animali utilizzati, e nell’ambito di essi quelli oggetto di procedure gravi, la decisione censurata è allora effettivamente affetta da illogicità manifesta nel negare tale circostanza, pervenendo alla conclusione che un esperto del settore come l’indagato non sarebbe stato in grado di comprendere la portata della domanda, intendendola nel senso di dovervi indicare solo gli animali oggetto di procedure gravi. Né assume rilievo, rispetto a quanto osservato nella memoria della difesa, che l’art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 26 del 2014 prevede che solo per le procedure classificate come gravi il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva, poiché questo non significa, certo, che in questi casi la valutazione vada operata solo rispetto agli animali oggetto di procedure gravi bensì di tutti gli animali che sono stati utilizzati. Come si ritrae agevolmente, del resto, dall’interpretazione sistematica del predetto comma con il secondo comma della medesima previsione normativa che, come si è già posto in evidenza, alla lettera b), richiede che nella scheda di valutazione retrospettiva debbano essere indicate «le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate». 3.Della portata di tale disciplina di riferimento, rispetto alla mancata conoscenza adeguata della quale non può prospettarsi una carente consapevolezza del ricorrenteche sia giustificabile ex art. 5 cod. pen., stante il ruolo rivestito, il giudice del rinvio dovrà tenere conto nel rinnovare il proprio giudizio in ordine alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza. 4.In definitival’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro sezione riesame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro sezione riesame. Così è deciso,
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