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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03296/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20331/19 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Sovicille (SI), v.

Siena n. 21, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], IGES s.r.I.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 17.4.2019 n. 933; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Arezzo, sezione di Sansepolcro, [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) la [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato l'esecuzione forzata nei confronti dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA]", nelle forme dell'espropriazione mobiliare; -) nell'ambito di tale esecuzione era stato pignorato un ammasso di 580 tonnellate di grano; 2,12.21 5oR R.G.N. 20331/19 Camera di consiglio del 9.12.2021 -) custode del bene pignorato era stato nominato [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente dell'impresa debitrice esecutata; -) la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva partecipato alla relativa asta, offrendo il prezzo di euro 87.000; -) dopo il pagamento del prezzo il bene pignorato venne sottratto.

Assumendo che il custode dovesse rispondere in proprio della sottrazione dei beni pignorati, la [OSCURATO:SOCIETA] concluse domandando la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiese ed ottenne di chiamare in causa la società IGES s.r.I., indicando in essa il reale custode dei beni pignorati.

3. Con sentenza 23 febbraio 2015 il Tribunale di Arezzo accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] della somma, equitativamente determinata, di euro

50.000. La sentenza venne impugnata dal soccombente.

4. Con sentenza 17 aprile 2019 n. 933 la Corte d'appello di Firenze accolse il ril gravame.

A fondamento della propria decisione la Corte d'appello, espressamente dichiarando di voler privilegiare la "ragione più liquida", osservò che l'offerta di acquisto del grano pignorato non risultava essere stata formulata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ma dal suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], il quale nel formulare l'offerta non aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società da lui rappresentata.

La Corte d'appello concluse pertanto che la società [OSCURATO:SOCIETA], pur avendo pacificamente versato la somma offerta, non era "titolare del diritto leso", in quanto unico soggetto legittimato a dolersi della sparizione dei beni pignorati non poteva che essere "la parte che ne propose l'acquisto e realmente aggiudicataria, vale a dire il solo [OSCURATO:PERSONA] in proprio".R.G.N. 20331/19 Camera di consiglio del 9.12.2021

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla società [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso fondato su due motivi.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la società ricorrente prospetta la violazione dell'articolo 2909 c.c., nonché degli articoli 81, 100 e 324 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo sono contenute due censure.

1.1. Con una prima censura la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha reputato che [OSCURATO:PERSONA], nel formulare l'offerta di acquisto del compendio pignorato, avesse agito in nome proprio, e non in nome e per conto della società di cui era amministratore.

Deduce che la spendita del nome della società [OSCURATO:SOCIETA] risultava dal verbale di aggiudicazione, nel quale si leggeva che il compendio veniva aggiudicato "al signor [OSCURATO:PERSONA] (...), che acquista in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in [OSCURATO:PERSONA], via Stazione 9".

1.1. Con una seconda censura la società ricorrente prospetta la violazione del giudicato interno. fnfrt/ A sostegno di questa tesi svolge una argomentazione così riassumibile: -) nel processo di espropriazione mobiliare a carico della [OSCURATO:PERSONA], dopo la sottrazione del grano pignorato, il giudice dell'esecuzione dispose che la somma versata dalla [OSCURATO:SOCIETA] fosse a quest'ultima restituita, qualificando espressamente la suddetta società come "offerente"; -) la circostanza che il giudice dell'esecuzione avesse definito la società [OSCURATO:SOCIETA] come "offerente" costituiva un "giudizio", "definitivo poiché mai oggetto di impugnazione"; -) di conseguenza la Corte d'appello, negando alla società [OSCURATO:SOCIETA] la qualità di offerente, aveva pronunciato in violazione del suddetto giudicato.

1.2. La prima delle suesposte censure è inammissibile.

Lo stabilire infatti se, in base alle prove documentali raccolte, un atto negoziale sia stato compiuto in nome proprio od in nome altrui è un R.G.N. 20331/19 Camera di consiglio del 9.12.2021 accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

1.3. La seconda delle suesposte censure è manifestamente infondata.

Il processo di esecuzione non si conclude con un "giudizio" r e le valutazioni compiute dal giudice dell'esecuzione al fine di dirigere la procedura non hanno carattere di definitività e decisorietà, potendo essere censurate ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

2. Col secondo motivo la società ricorrente prospetta, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c., il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

Il "fatto decisivo" che si assume essere stato trascurato dalla Corte d'appello è rappresentato dalla ordinanza del giudice dell'esecuzione datata 24 gennaio 2011, già ricordata, con la quale il suddetto giudice ordinò la restituzione della somma versata al momento dell'offerta "all'offerente [OSCURATO:SOCIETA]".

2.1. Il motivo è infondato, per due indipendenti ragioni.

In primo luogo è infondato in quanto il "fatto" che si assume trascurato in realtà non è tale, in quanto la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia qualificato come "offerente" la [OSCURATO:SOCIETA] costituisce una valutazione, e non l, un fatto materiale.

In secondo luogo il motivo è infondato in quanto la Corte d'appello ha preso in considerazione la circostanza che fossero in atti "documenti che, nominalmente, sembrano riferirsi anche alla [OSCURATO:SOCIETA]" (p. 7 della sentenza impugnata), ritenendoli però non decisivi.

Omesso esame, dunque, non vi fu; lo stabilire poi se la valutazione di quei documenti da parte del giudice di merito fu o non fu corretta è questione non prospettabile nella presente sede di legittimità.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m.R.G.N. 20331/19 Camera di consiglio del 9.12.2021 (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. cAt/ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20331/19 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Sovicille (SI), v. Siena n. 21, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], IGES s.r.I.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 17.4.2019 n. 933; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Arezzo, sezione di Sansepolcro, [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) la [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato l'esecuzione forzata nei confronti dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA]", nelle forme dell'espropriazione mobiliare; -) nell'ambito di tale esecuzione era stato pignorato un ammasso di 580 tonnellate di grano; 2,12.21 5oR R.G.N. 20331/19 Camera di consiglio del 9.12.2021 -) custode del bene pignorato era stato nominato [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente dell'impresa debitrice esecutata; -) la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva partecipato alla relativa asta, offrendo il prezzo di euro 87.000; -) dopo il pagamento del prezzo il bene pignorato venne sottratto. Assumendo che il custode dovesse rispondere in proprio della sottrazione dei beni pignorati, la [OSCURATO:SOCIETA] concluse domandando la condanna del convenuto al risarcimento del danno. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiese ed ottenne di chiamare in causa la società IGES s.r.I., indicando in essa il reale custode dei beni pignorati. 3. Con sentenza 23 febbraio 2015 il Tribunale di Arezzo accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] della somma, equitativamente determinata, di euro 50.000. La sentenza venne impugnata dal soccombente. 4. Con sentenza 17 aprile 2019 n. 933 la Corte d'appello di Firenze accolse il ril gravame. A fondamento della propria decisione la Corte d'appello, espressamente dichiarando di voler privilegiare la "ragione più liquida", osservò che l'offerta di acquisto del grano pignorato non risultava essere stata formulata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ma dal suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], il quale nel formulare l'offerta non aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società da lui rappresentata. La Corte d'appello concluse pertanto che la società [OSCURATO:SOCIETA], pur avendo pacificamente versato la somma offerta, non era "titolare del diritto leso", in quanto unico soggetto legittimato a dolersi della sparizione dei beni pignorati non poteva che essere "la parte che ne propose l'acquisto e realmente aggiudicataria, vale a dire il solo [OSCURATO:PERSONA] in proprio".R.G.N. 20331/19 Camera di consiglio del 9.12.2021 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla società [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso fondato su due motivi. Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la società ricorrente prospetta la violazione dell'articolo 2909 c.c., nonché degli articoli 81, 100 e 324 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo sono contenute due censure. 1.1. Con una prima censura la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha reputato che [OSCURATO:PERSONA], nel formulare l'offerta di acquisto del compendio pignorato, avesse agito in nome proprio, e non in nome e per conto della società di cui era amministratore. Deduce che la spendita del nome della società [OSCURATO:SOCIETA] risultava dal verbale di aggiudicazione, nel quale si leggeva che il compendio veniva aggiudicato "al signor [OSCURATO:PERSONA] (...), che acquista in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in [OSCURATO:PERSONA], via Stazione 9". 1.1. Con una seconda censura la società ricorrente prospetta la violazione del giudicato interno. fnfrt/ A sostegno di questa tesi svolge una argomentazione così riassumibile: -) nel processo di espropriazione mobiliare a carico della [OSCURATO:PERSONA], dopo la sottrazione del grano pignorato, il giudice dell'esecuzione dispose che la somma versata dalla [OSCURATO:SOCIETA] fosse a quest'ultima restituita, qualificando espressamente la suddetta società come "offerente"; -) la circostanza che il giudice dell'esecuzione avesse definito la società [OSCURATO:SOCIETA] come "offerente" costituiva un "giudizio", "definitivo poiché mai oggetto di impugnazione"; -) di conseguenza la Corte d'appello, negando alla società [OSCURATO:SOCIETA] la qualità di offerente, aveva pronunciato in violazione del suddetto giudicato. 1.2. La prima delle suesposte censure è inammissibile. Lo stabilire infatti se, in base alle prove documentali raccolte, un atto negoziale sia stato compiuto in nome proprio od in nome altrui è un R.G.N. 20331/19 Camera di consiglio del 9.12.2021 accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. 1.3. La seconda delle suesposte censure è manifestamente infondata. Il processo di esecuzione non si conclude con un "giudizio" r e le valutazioni compiute dal giudice dell'esecuzione al fine di dirigere la procedura non hanno carattere di definitività e decisorietà, potendo essere censurate ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. 2. Col secondo motivo la società ricorrente prospetta, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c., il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Il "fatto decisivo" che si assume essere stato trascurato dalla Corte d'appello è rappresentato dalla ordinanza del giudice dell'esecuzione datata 24 gennaio 2011, già ricordata, con la quale il suddetto giudice ordinò la restituzione della somma versata al momento dell'offerta "all'offerente [OSCURATO:SOCIETA]". 2.1. Il motivo è infondato, per due indipendenti ragioni. In primo luogo è infondato in quanto il "fatto" che si assume trascurato in realtà non è tale, in quanto la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia qualificato come "offerente" la [OSCURATO:SOCIETA] costituisce una valutazione, e non l, un fatto materiale. In secondo luogo il motivo è infondato in quanto la Corte d'appello ha preso in considerazione la circostanza che fossero in atti "documenti che, nominalmente, sembrano riferirsi anche alla [OSCURATO:SOCIETA]" (p. 7 della sentenza impugnata), ritenendoli però non decisivi. Omesso esame, dunque, non vi fu; lo stabilire poi se la valutazione di quei documenti da parte del giudice di merito fu o non fu corretta è questione non prospettabile nella presente sede di legittimità. 3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m.R.G.N. 20331/19 Camera di consiglio del 9.12.2021 (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. cAt/ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
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