CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5167-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4555/20/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2008; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'Ufficio propone argomenti estranei rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado basata sull'inesistenza di pretese tributarie ulteriori rispetto a quelle oggetto del procedimento penale e nella sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano sono state ricomprese le imputazioni relative ai delitti tributari e in relazione a siffatte imputazioni il Tribunale ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del debito tributario, in quanto l'Ufficio lamenta che il giudice di primo grado ha statuito, in modo del tutto generico, che l'ammontare delle imposte evase sarebbe stato inferiore rispetto al contenuto esposto nel suo insieme nei provvedimenti impositivi notificati al contribuente. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111, Ric. 2020 n. 05167 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- comma 7, Cost., per essere la sentenza nulla perché viziata da motivazione soltanto apparente, dal momento che il patteggiamento costituisce un riconoscimento di responsabilità sui medesimi fatti che hanno poi formato oggetto dell'accertamento tributario e l'attività di accertamento dell'Ufficio si riferisce a redditi ulteriori e diversi da quelli definiti per acquiescienza da controparte e l'estinzione della società non determina la nullità dell'avviso di accertamento in quanto la parte contribuente, amministratrice di fatto della società, è beneficiaria dei proventi illeciti ed è altresì responsabile non solo penalmente ma anche da un punto di vista tributario; inoltre la motivazione non dà contezza delle prove o degli elementi che la sentenza impugnata ha inteso valutare al fine di ritenere infondata la pretesa erariale. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 47 del d.P.R. n. 917 del 1986 in quanto, come chiarito dall'avviso di accertamento, l'Ufficio, appurata l'esistenza di una maggiore IRES in capo alle società operative e filtro riconducibili a vario titolo alla parte contribuente, ha proceduto ad accertare il maggior reddito da partecipazione in capo alla capogruppo, cosicché si tratta di redditi ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti con sentenza di patteggiamento. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione - contenuta nel controricorso - d'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle entrate per tardività del ricorso stesso in quanto per un verso la sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018 - in assenza di una espressa preclusione in tal senso la cui ratio peraltro sarebbe stata oscura - si applica anche a favore Ric. 2020 n. 05167 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- dell'Amministrazione finanziaria (cfr., eX multis, Cass. nn. 5609 e 4300 del 2022) e per un altro verso la notifica della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] da parte del contribuente non può certo essere interpretata come atto concludente diretto in modo non equivoco ad escludere la volontà di avvalersi della definizione agevolata, il cui termine per la proposizione della domanda scadeva dopo i sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione. Nel merito, il primo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. :360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade Ric. 2020 n. 05167 sez. MT - ud. 23-02-2022 -4- r quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, Ric. 2020 n. 05167 sez. MT - ud. 23-02-2022 -5- in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. :360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - affermando che l'Ufficio propone argomenti estranei rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado basata sull'inesistenza di pretese tributarie ulteriori rispetto a quelle oggetto del procedimento penale e nella sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano sono state ricomprese le imputazioni relative ai delitti tributari e in relazione a siffatte imputazioni il Tribunale ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del debito tributario, in quanto l'Ufficio lamenta che il giudice di primo grado ha statuito, in modo del tutto generico, che l'ammontare delle imposte evase sarebbe stato inferiore rispetto al contenuto esposto nel suo insieme nei provvedimenti impositivi notificati al contribuente - ha fornito una motivazione circa il merito della lite logica e ragionevole che permette di comprendere agevolmente la ratio decidendi e si colloca quindi ben al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost. La sentenza impugnata infatti spiega che l'appello non coglie la ratio decidendi della sentenza di primo grado, basata sull'inesistenza da parte dell'Ufficio di pretese tributarie ulteriori rispetto a quelle oggetto della sentenza di patteggiamento, mentre invece l'Ufficio lamenta che il giudice di primo grado ha statuito in modo del tutto generico che l'ammontare delle imposte evase sarebbe stato inferiore rispetto al contenuto esposto nel suo insieme nei provvedimenti impositivi notificati al contribuente. Il secondo motivo di impugnazione è invece fondato. Secondo questa Corte, infatti il reddito di partecipazione agli utili del socio costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio Ric. 2020 n. 05167 sez. MT - ud. 23-02-2022 -6- del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione (Cass. n. 20598 del 2021) e come risulta dall'avviso di accertamento, allegato correttamente al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, in capo alle società controllate o partecipate è stato accertato un maggior reddito e quindi un reddito di partecipazione ex art. 47 n. 917 del 1986 in capo alla parte contribuente, diverso e distinto rispetto al debito tributario delle singole società controllate o partecipate relativamente al quale il Tribunale ha riconosciuto l'avvenuto pagamento. Dunque, infondato il primo motivo di impugnazione e fondato il secondo, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di impugnazione e accoglie il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudi