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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2022

Cassazione n. 35469/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano che, in accoglimento dell'appello proposto del Pubblico Ministero, aveva applicato a Valenzise, indagato per il reato di estorsione continuata aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che l'affermazione del Tribunale secondo cui la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito di un più vasto procedimento relativo all'esistenza ed operatività di una struttura associativa di stampo mafioso 'ndranghetista era frutto di un travisamento, visto che non era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. e Valenzise non aveva mai riportato alcuna condanna per associazione mafiosa e/o per reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen., e si era riflessa anche in tema di sussistenza di esigenze cautelari; la prova del travisamento era data proprio dal fatto che le contestazioni addebitate a Valenzise non riflettevano il contesto ostentato, visto che gli unici precedenti a lui ascritti si sostanziavano in vecchissime violazioni sulla legge degli stupefacenti, una ricettazione, una calunnia ed una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni; il travisamento incideva sull'ordinanza impugnata, in quanto non poteva essere ritenuta prova utile ai fini della valutazione della vicenda estorsiva.

Il difensore richiama poi la motivazione del giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 1.2 Con un secondo motivo, il difensore censura l'ordinanza resa dal Tribunale del riesame nella parte in cui aveva ritenuto che le condotte descritte nel capo di incolpazione non potevano essere qualificate alla stregua del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo stato tralasciati: 1) la vicenda debito/credito su cui il giudice per le indagini preliminari aveva chiesto di indagare; 2) il vaglio della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; 3) la natura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 4) la natura del rapporto Talaia/[OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale aveva male interpretato la casistica giurisprudenziale in merito alla differenza tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: il ricorrente era il venditore che aveva mediato tra Cutrì/Papasidero/Talaia e Seglagliari per la compravendita di veicoli, aveva una pretesa creditoria lecita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia quale contributo alla pretesa creditoria di Cutrì, Papasidero e Pistarelli, avendo egli gestito tali vendite, che in proprio, avendo egli prestato denaro affinché [OSCURATO:PERSONA] acquistasse delle autovetture, contribuendo pertanto alla pretesa propria e del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità; per quanto poi atteneva al vizio di travisamento della prova, la valutazione delle dichiarazioni del teste Melis chiariva la portata della attendibilità della presunta persona offesa per quanto atteneva i reati commessi dalla stessa, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere sentita fin dall'inizio come indagato e che quindi le sue dichiarazioni erano inutilizzabili 1.3 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen., posto che la motivazione del Tribunale del Riesame si basava su dati che rendevano la stessa illogica, visto che: 1) il pericolo di reiterazione era infatti demandato ai vecchissimi precedenti di Valenzise; 2) il pericolo di inquinamento probatorio era legato alla circostanza che avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA] non denunciare e riferire di aver ricevuto una chiamata whatsapp da parte del coindagato Papasidero, malgrado nell'analisi della fattispecie di reato si rimandasse agli elementi probatori diversi dalle dichiarazioni della persona offesa, attese le censure e le allegazioni difensive. 1.4 Il difensore depositava motivi nuovi, con i quali rileva che il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 maggio 2022, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Alessandria, con conseguente trasmissione degli atti e declaratoria di inefficacia dell'ordinanza impugnata al 29 giugno 2022: pertanto, queta Corte avrebbe dovuto trattare un provvedimento che non era stato confermato dal giudice competente e che aveva esaurito la sua efficacia, e quindi: 1) non poteva provvedere ad una nuova ipotesi di pronuncia "sostitutiva" d'incompetenza con trasmissione degli atti al giudice competente, poiché avrebbe "duplicato" i termini per una eventuale rinnovazione della ordinanza ai danni del ricorrente, mantenendo in vita un provvedimento che al 29 giugno 2022 aveva esaurito la sua efficacia; 2) si sarebbe trovata a valutare un'ordinanza resa in violazione dell'art. 25 Cost., di cui le norme sulla competenza costituiscono diretta applicazione.

Il vizio dedotto, prosegue il difensore, incideva sulla validità della detta ordinanza perché solo nel caso in non fosse stata giò la pronuncia di incompetenza sarebbe stato precluso a questa Corte di emettere un provvedimento di annullamento dell'ordinanza, essendo questo, diversamente, abnorme in base a giurisprudenza consolidata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 In un caso analogo a quello in esame, questa Corte ha precisato che "in tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della propria incompetenza territoriale, emessa dal giudice procedente, preclude l'esecuzione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. (Conf. sentt. da n. 12008 del 2014 a 12013 del 2014, non mass.)." (Sez. 6, Sentenza n. 12007 del 16/01/2014, Vinci, Rv. 258283 - 01).

Nel caso in esame, risulta assorbente la constatazione che con sentenza deliberata in data 17 maggio 2022, il Tribunale di Milano, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere del reato contestato all'indagato in favore del Tribunale di Alessandria; come si legge nella motivazione della sentenza di questa Corte sopra citata, "la sentenza che deliberi l'incompetenza per territorio ed intervenga prima che l'iter di applicazione di una misura cautelare si sia concluso costituisce un'ulteriore fattispecie di "novità" del processo principale con immediata incidenza sul procedimento incidentale cautelare che, in particolare, impedisce strutturalmente che possa essere data efficacia al provvedimento cautelare che ancora non l'abbia acquisita: come è il caso disciplinato appunto dall'art. 310 c.p.p., u.c., che caratterizza questo ricorso." Non può, pertanto, esser data esecuzione ad un provvedimento che in ragione della già avvenuta dichiarazione di incompetenza risulterebbe deliberato da autorità non più competente, né disporre un annullamento con rinvio in favore di altro Tribunale diverso da quello che ha emanato l'ordinanza impugnata, essendo stata già disposta la trasmissione degli atti da parte del giudice dichiaratosi incompetente e perché comunque il giudizio di rinvio si dovrebbe svolgere in momento nel quale l'autorità giudiziaria ora unica competente (nel nostro caso il procuratore della Repubblica o il GIP di Alessandria ) avrebbe già adottato le proprie determinazioni.

Conseguentemente, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; visto l'accoglimento del motivo proposto, i rimanenti motivi di ricorso devono ritener

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano che, in accoglimento dell'appello proposto del Pubblico Ministero, aveva applicato a Valenzise, indagato per il reato di estorsione continuata aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che l'affermazione del Tribunale secondo cui la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito di un più vasto procedimento relativo all'esistenza ed operatività di una struttura associativa di stampo mafioso 'ndranghetista era frutto di un travisamento, visto che non era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. e Valenzise non aveva mai riportato alcuna condanna per associazione mafiosa e/o per reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen., e si era riflessa anche in tema di sussistenza di esigenze cautelari; la prova del travisamento era data proprio dal fatto che le contestazioni addebitate a Valenzise non riflettevano il contesto ostentato, visto che gli unici precedenti a lui ascritti si sostanziavano in vecchissime violazioni sulla legge degli stupefacenti, una ricettazione, una calunnia ed una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni; il travisamento incideva sull'ordinanza impugnata, in quanto non poteva essere ritenuta prova utile ai fini della valutazione della vicenda estorsiva. Il difensore richiama poi la motivazione del giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 1.2 Con un secondo motivo, il difensore censura l'ordinanza resa dal Tribunale del riesame nella parte in cui aveva ritenuto che le condotte descritte nel capo di incolpazione non potevano essere qualificate alla stregua del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo stato tralasciati: 1) la vicenda debito/credito su cui il giudice per le indagini preliminari aveva chiesto di indagare; 2) il vaglio della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; 3) la natura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 4) la natura del rapporto Talaia/[OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale aveva male interpretato la casistica giurisprudenziale in merito alla differenza tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: il ricorrente era il venditore che aveva mediato tra Cutrì/Papasidero/Talaia e Seglagliari per la compravendita di veicoli, aveva una pretesa creditoria lecita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia quale contributo alla pretesa creditoria di Cutrì, Papasidero e Pistarelli, avendo egli gestito tali vendite, che in proprio, avendo egli prestato denaro affinché [OSCURATO:PERSONA] acquistasse delle autovetture, contribuendo pertanto alla pretesa propria e del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità; per quanto poi atteneva al vizio di travisamento della prova, la valutazione delle dichiarazioni del teste Melis chiariva la portata della attendibilità della presunta persona offesa per quanto atteneva i reati commessi dalla stessa, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere sentita fin dall'inizio come indagato e che quindi le sue dichiarazioni erano inutilizzabili 1.3 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen., posto che la motivazione del Tribunale del Riesame si basava su dati che rendevano la stessa illogica, visto che: 1) il pericolo di reiterazione era infatti demandato ai vecchissimi precedenti di Valenzise; 2) il pericolo di inquinamento probatorio era legato alla circostanza che avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA] non denunciare e riferire di aver ricevuto una chiamata whatsapp da parte del coindagato Papasidero, malgrado nell'analisi della fattispecie di reato si rimandasse agli elementi probatori diversi dalle dichiarazioni della persona offesa, attese le censure e le allegazioni difensive. 1.4 Il difensore depositava motivi nuovi, con i quali rileva che il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 maggio 2022, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Alessandria, con conseguente trasmissione degli atti e declaratoria di inefficacia dell'ordinanza impugnata al 29 giugno 2022: pertanto, queta Corte avrebbe dovuto trattare un provvedimento che non era stato confermato dal giudice competente e che aveva esaurito la sua efficacia, e quindi: 1) non poteva provvedere ad una nuova ipotesi di pronuncia "sostitutiva" d'incompetenza con trasmissione degli atti al giudice competente, poiché avrebbe "duplicato" i termini per una eventuale rinnovazione della ordinanza ai danni del ricorrente, mantenendo in vita un provvedimento che al 29 giugno 2022 aveva esaurito la sua efficacia; 2) si sarebbe trovata a valutare un'ordinanza resa in violazione dell'art. 25 Cost., di cui le norme sulla competenza costituiscono diretta applicazione. Il vizio dedotto, prosegue il difensore, incideva sulla validità della detta ordinanza perché solo nel caso in non fosse stata giò la pronuncia di incompetenza sarebbe stato precluso a questa Corte di emettere un provvedimento di annullamento dell'ordinanza, essendo questo, diversamente, abnorme in base a giurisprudenza consolidata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 In un caso analogo a quello in esame, questa Corte ha precisato che "in tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della propria incompetenza territoriale, emessa dal giudice procedente, preclude l'esecuzione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. (Conf. sentt. da n. 12008 del 2014 a 12013 del 2014, non mass.)." (Sez. 6, Sentenza n. 12007 del 16/01/2014, Vinci, Rv. 258283 - 01). Nel caso in esame, risulta assorbente la constatazione che con sentenza deliberata in data 17 maggio 2022, il Tribunale di Milano, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere del reato contestato all'indagato in favore del Tribunale di Alessandria; come si legge nella motivazione della sentenza di questa Corte sopra citata, "la sentenza che deliberi l'incompetenza per territorio ed intervenga prima che l'iter di applicazione di una misura cautelare si sia concluso costituisce un'ulteriore fattispecie di "novità" del processo principale con immediata incidenza sul procedimento incidentale cautelare che, in particolare, impedisce strutturalmente che possa essere data efficacia al provvedimento cautelare che ancora non l'abbia acquisita: come è il caso disciplinato appunto dall'art. 310 c.p.p., u.c., che caratterizza questo ricorso." Non può, pertanto, esser data esecuzione ad un provvedimento che in ragione della già avvenuta dichiarazione di incompetenza risulterebbe deliberato da autorità non più competente, né disporre un annullamento con rinvio in favore di altro Tribunale diverso da quello che ha emanato l'ordinanza impugnata, essendo stata già disposta la trasmissione degli atti da parte del giudice dichiaratosi incompetente e perché comunque il giudizio di rinvio si dovrebbe svolgere in momento nel quale l'autorità giudiziaria ora unica competente (nel nostro caso il procuratore della Repubblica o il GIP di Alessandria ) avrebbe già adottato le proprie determinazioni. Conseguentemente, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; visto l'accoglimento del motivo proposto, i rimanenti motivi di ricorso devono ritener
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