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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03458/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; b_ letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quanto al primo, che la doglianza ( la rivendicata destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente detenuta) deve ritenersi meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la pagina 2, capoversi dal terzo al quinto) e che, parimenti, la sollecitata derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. risulta affrontata attraverso un puntuale percorso argonnentativo dando rilievo alle deduzioni difensive sul punto superate tenendo conto di tutti gli indici costitutivi della ipotesi di reato, coerentemente letti in termini sinergici e valutati, nell'ottica della incompatibilità del fatto di lieve entità, con considerazioni logiche immuni a censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; b_ letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quanto al primo, che la doglianza ( la rivendicata destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente detenuta) deve ritenersi meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la pagina 2, capoversi dal terzo al quinto) e che, parimenti, la sollecitata derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. risulta affrontata attraverso un puntuale percorso argonnentativo dando rilievo alle deduzioni difensive sul punto superate tenendo conto di tutti gli indici costitutivi della ipotesi di reato, coerentemente letti in termini sinergici e valutati, nell'ottica della incompatibilità del fatto di lieve entità, con considerazioni logiche immuni a censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03458/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris