CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4606/2022depositata il 07/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.L'odierna ricorrente, vice procuratore onorario presso la Procura della Re-pubblica di Avellino, ha ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento nei con-Numero registro generale 243/2023Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 15836/2026Data pubblicazione 23/05/2026fronti del Ministero per la corresponsione della doppia indennità di udien-La pretesa creditoria si fonda sulla deduzione di sull'aver espletato, nellemedesime giornate, una duplice attività di udienza: partecipazione all'or-dinaria udienza dibattimentale pubblica e partecipazione a distinte udienzecamerali (patteggiamenti, giudizi abbreviati, incidenti di esecuzione), do-tate di autonomia procedurale, verbale separato e ruolo distinto, ritenendoche tali attività dessero diritto alla doppia indennità ai sensi dell'art. 4,comma 2, del D.lgs. n. 273/1989 nel testo vigente all'epoca dei fatti incombinato disposto con l'art. 72 dell'[OSCURATO:PERSONA] (R.D. 30gennaio 1941, n. 12).Il Ministero ha proposto opposizione, accolta dal Tribunale sul rilievo che -diversamente da quanto sostenuto dall'interessata - l'attività svolta inqualità di vice procuratore onorario, innanzi allo stesso Giudice, nel mede-simo giorno e nel medesimo contesto, non dà diritto alla corresponsione diuna duplice indennità, sul presupposto della diversità di rito applicato pertaluni procedimenti.La Corte di appello, adita dall'interessata, ha confermato la sentenza, af-fermando che il rito dell'udienza (dibattimentale o camerale) è irrilevante,poiché il diritto alla doppia indennità dipende solo dalla durata dell'udien-za, che deve superare le cinque ore.L'interessata ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.Il Ministero si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato me-moria. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta, chie-dendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza resa dallaCorte di appello per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, inparticolare dell'art. 4 comma 2 D.lgs. n. 273/1989, nel testo di cui al de-Numero registro generale 243/2023Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 15836/2026Data pubblicazione 23/05/2026creto legge 341/2000, in relazione all'articolo 72 dell'[OSCURATO:PERSONA] (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni),ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. Si censura l'interpretazione fornita dallaCorte di appello alla normativa in rubrica, nella parte in cui ha negato il di-ritto alla doppia indennità di udienza ritenendo l'assoluta irrilevanza del ri-to afferente le udienze delegate al vice procuratore onorario. La ricorrentesostiene che lo svolgimento delle funzioni in una udienza camerale, ov-viamente distinta da quella pubblica dibattimentale, dà diritto ad una nuo-va indennità, atteso che l'udienza camerale e l'udienza dibattimentale so-no due distinte udienze autonome.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sen-tenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione dell'art. 132, co.2, n. 4 c.p.c.: la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per averela Corte di merito reso una motivazione contraddittoria in ordine all'appli-cazione delle circolari ministeriali che nel tempo si sono succedute, non in-terpretando correttamente il motivo di appello, senza tenere conto che es-sa il ricorrente aveva invocato norme di legge, mentre il Ministero avevainvocato l'applicabilità della Circolare c.d. Frunzio del 4.09.2003., n.11387,e senza tenere conto che le circolari ministeriali non hanno il potere dimodificare le leggi dello Stato.3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondatiIn tema, questa Corte si è pronunciata con pronunciata con senten-za n. 33502/2023, affermando il principio secondo il quale «in tema dicompensi spettanti al giudice onorario di tribunale, il diritto alla duplica-zione dell'indennità previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 273 del1989, ratione temporis applicabile, deve riconoscersi solo qualora il giudi-ce abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte; pertanto, nel ca-so di procedimento penale, deve escludersi che soccorra la mera diversitàdi numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati,occorrendo, invece, una diversificazione, nell'arco del medesimo impegnoNumero registro generale 243/2023Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 15836/2026Data pubblicazione 23/05/2026quotidiano, della composizione - monocratica o collegiale - dell'organogiudicante che coinvolge il giudice onorario, della generale finalità - di co-gnizione, di esecuzione o cautelare - della funzione giurisdizionale svoltao, ancora, delle prioritarie connotazioni - pubbliche o camerali - del model-lo processuale che il giudice onorario è chiamato a seguire».Il principio è applicabile anche ai vice procuratori onorari, posto cheil comma 2 dell'art. 4 del D.lgs. 273/1989, allora vigente, relativo alla atti-vità dei vice procuratori onorari, ha sul punto la medesima formulazionedel comma 1 (relativo al giudice onorario) e parla di indennità corrisposta«per ogni udienza». E' quindi fondamentale individuare cosa si intenda perudienza, e in tal senso la giurisprudenza di questa Corte è giunta alla con-clusione che non soccorra la nozione di udienza in guisa di «unità quoti-diana di lavoro», ma, pur se non si può riconoscere la doppia indennità inragione della sola diversità del rito, essa si deve però riconoscere a frontedella diversificazione, nell'arco del medesimo impegno quotidiano, dellacomposizione – monocratica o collegiale – dell'organo giudicante che coin-volge il giudice onorario ovvero a fronte della diversificazione, nell'arco delmedesimo impegno quotidiano, della generale finalità – di cognizione, diesecuzione o cautelare – della funzione giurisdizionale cui attende il giudi-ce onorario ovvero a fronte della diversificazione, nell'arco del medesimoimpegno quotidiano, delle prioritarie connotazioni – pubbliche o camerali –non correlate tout court alla diversità di rito, del modello processuale cheil giudice onorario ha da seguire.Non può dirsi, pertanto, che la Corte d'appello di Napoli sia giunta,in sostanza, alle conclusioni in diritto già fatte proprie dall'orientamento diquesta Corte, posto che ha invece affermato che «dalla disamina del con-testo normativo di riferimento, e in particolare dalla sua evoluzione, di-scende dunque pianamente l'assoluta irrilevanza del rito applicato ai sin-goli processi trattati, nell'arco della stessa giornata, dal VPO, che avrà di-ritto alla c.d. doppia indennità esclusivamente sulla scorta della durataNumero registro generale 243/2023Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 15836/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell'udienza (camerale o dibattimentale che sia)»; e quindi ha in sostanzaapplicato la nozione di udienza quale «unità quotidiana di lavoro» senzaeffettiva indagine sul tipo di udienze tenute nelle giornate indicate dalla ri-corrente, che peraltro coprono un arco di tempo significativo (periodo03.01.2001 - 19.12.2001)Ne deriva, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi di ricor-so, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appellodi Napoli, in diversa composizione, affinché verifichi, sulla base delle proveofferte, per ogni singola giornata di attività documentata dalla ricorrentese ella abbia svolto le sue funzioni nello stesso giorno in due (o più)udienze distinte, con ciò intendendosi una diversificazione, nell'arco delmedesimo impegno quotidiano, della composizione monocratica o collegia-le dell'organo giudicante, della generale finalità - di cognizione, di esecu-zione o cautelare - della funzione giurisdizionale svolta o, ancora, delleprioritarie connotazioni - pubbliche o camerali - del modello processualeche il magistrato onorario è chiamato a seguire.La Corte d'appello di Napoli deciderà anche sulle spese, in essocomprese quelle del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza im-pugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino