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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 34679/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 1^ aprile 2025 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in relazione al tentativo di estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso e dalla finalità dell’agevolazione del gruppo criminale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, operante in Cetara, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], che stava svolgendo lavori in appalto nel centro storico del comune di Cirella.

Il Tribunale del riesame ha evidenziato che la misura disposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], riscontrate da quelle di suo padre [OSCURATO:PERSONA], su fonti intercettive e sugli esiti di servizi di ocp: sulla base di tali elementi sono stati riconosciuti gravi indizi della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a richieste estorsive già formulate ai danni del [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti collegati alla cosca [OSCURATO:PERSONA] di Cetraro, giacché a queste era seguito l’invito rivolto dall’[OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa di assecondare le richieste estorsive ricevute, anche con piccole somme, al fine di dimostrare la sua disponibilità a pagare quanto richiestogli.

Era stata riconosciuta anche l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. sul rilievo che le richieste di denaro erano state avanzate come contributo “per stare tranquilli”, ed accompagnate da ripetuti riferimenti ai detenuti che attendevano denaro in carcere, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto il pagamento della somma di euro duemila in prossimità delle feste natalizie.

L’ordinanza impugnata ha ritenuto non essere stata superata la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. pen., anche in considerazioni dei precedenti penali dell’[OSCURATO:PERSONA], “considerato braccio destro del boss [OSCURATO:PERSONA], attualmente detenuto” ed indicato da collaboratori di giustizia come al vertice della ‘ndrina di Diamante, insieme e [OSCURATO:PERSONA] ed a suo figlio Luigi.

2. A sostegno del suo ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di impugnazione:

2.1. Violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, difettando la valutazione critica degli elementi di appartenenza dell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, così come la descrizione del “metodo mafioso”, e non essendosi adeguatamente considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] è “legalmente separato e divorziato” dalla figlia del [OSCURATO:PERSONA], e convive con altra donna.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari;

2.3. Violazione di legge con riferimento al giudizio prognostico ed alla valutazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;

2.4. Vizio di motivazione con riferimento all’esclusione della possibilità di applicare misure meno afflittive.

3. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria di replica in data 10/7/2025 la difesa ha insistito sull’accoglimento del ricorso, richiamando le pagg. 40-42 dell’ordinanza genetica, dalle quali emergerebbe essere stata la stessa persona offesa a minimizzare le condotte dell’[OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inidonee, pertanto, ad integrare il presupposto indiziario richiesto per la misura cautelare più afflittiva, ed ha ribadito che: -

4.1. Il provvedimento impugnato è viziato da una motivazione generica e stereotipata; -

4.2. Gli indizi di colpevolezza e l’aggravante mafiosa sono stati valutati in modo generico, senza riscontri oggettivi sufficienti e senza una rigorosa individuazione della condotta personale del ricorrente; -

4.3. Le esigenze cautelari non risultano attualizzate e concrete in relazione alla situazione personale del ricorrente; -

4.4. È mancata una reale considerazione delle misure alternative alla custodia in carcere, in violazione dell’art. 275 c.p.p. e dei principi costituzionali e convenzionali; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso in esame - propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628).

Ciò in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).

2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto degli elementi indiziari posti a fondamento del provvedimento genetico, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa e da quella di suo figlio [OSCURATO:PERSONA], da fonti intercettive e da servizi di ocp.

Si tratta di valutazioni idonee a rendere conto della decisione impugnata ed immuni da vizi logici o giuridici, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misure cautelari personali, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca” (Sez. 1, Sentenza n. 44633 del 2018; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258870).

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], delle quali è stata riconosciuta la spontaneità pacatezza e congruenza, sono state, invece, riscontrate anche dalla messaggistica whatsapp tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la stessa persona offesa e, soprattutto da quelle del padre di questo, [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito delle minacce estorsive realizzate da [OSCURATO:PERSONA] presso il cantiere della ditta sito in Diamante, ove si è presentato come referente degli “amici di Cetraro”, con ciò intendendo il clan [OSCURATO:PERSONA] dominante in quel territorio, sicché non illogicamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che la dedotta cessazione del rapporto matrimoniale tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la figlia del boss [OSCURATO:PERSONA] non fosse idonea a disarticolare un simile quadro indiziario.

Anche il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. nella forma sia del metodo mafioso che dell’agevolazione dell’associazione mafiosa, il clan [OSCURATO:PERSONA], è stato fondato su argomentazioni in alcun modo generiche ed ancorate, invece, ad elementi concreti quali il rilievo che ricorrente, notoriamente inserito in contesti di criminalità organizzata, si era presentato espressamente al padre della persona offesa come referente degli “amici di Cetraro”, con ciò mostrando di agire in nome e per conto del clan mafioso del territorio ben delineato nell’ordinanza cautelare, e come abbia agito in continuità con la condotta estorsiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano motivato le richieste di denaro con la necessità di sostenere le spese per le persone in carcere.

Senza incorrere in vizio logico alcuno, pertanto, l’ordinanza impugnata ha riconosciuto anche la finalità di agevolare il clan mafioso dominante nella zona.

3. Anche con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha reso adeguatamente conto dell’insussistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione posta dall’art. 275 cod. pen., e quindi ad adottare misure meno afflittive, alla luce non solo dei precedenti penali del ricorrente, quanto soprattutto della sua vicinanza al Mannaliti, posto al vertice del sodalizio criminoso, e del suo dichiarato collegamento con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 1^ aprile 2025 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in relazione al tentativo di estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso e dalla finalità dell’agevolazione del gruppo criminale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, operante in Cetara, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], che stava svolgendo lavori in appalto nel centro storico del comune di Cirella. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che la misura disposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], riscontrate da quelle di suo padre [OSCURATO:PERSONA], su fonti intercettive e sugli esiti di servizi di ocp: sulla base di tali elementi sono stati riconosciuti gravi indizi della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a richieste estorsive già formulate ai danni del [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti collegati alla cosca [OSCURATO:PERSONA] di Cetraro, giacché a queste era seguito l’invito rivolto dall’[OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa di assecondare le richieste estorsive ricevute, anche con piccole somme, al fine di dimostrare la sua disponibilità a pagare quanto richiestogli. Era stata riconosciuta anche l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. sul rilievo che le richieste di denaro erano state avanzate come contributo “per stare tranquilli”, ed accompagnate da ripetuti riferimenti ai detenuti che attendevano denaro in carcere, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto il pagamento della somma di euro duemila in prossimità delle feste natalizie. L’ordinanza impugnata ha ritenuto non essere stata superata la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. pen., anche in considerazioni dei precedenti penali dell’[OSCURATO:PERSONA], “considerato braccio destro del boss [OSCURATO:PERSONA], attualmente detenuto” ed indicato da collaboratori di giustizia come al vertice della ‘ndrina di Diamante, insieme e [OSCURATO:PERSONA] ed a suo figlio Luigi. 2. A sostegno del suo ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, difettando la valutazione critica degli elementi di appartenenza dell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, così come la descrizione del “metodo mafioso”, e non essendosi adeguatamente considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] è “legalmente separato e divorziato” dalla figlia del [OSCURATO:PERSONA], e convive con altra donna. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari; 2.3. Violazione di legge con riferimento al giudizio prognostico ed alla valutazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; 2.4. Vizio di motivazione con riferimento all’esclusione della possibilità di applicare misure meno afflittive. 3. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria di replica in data 10/7/2025 la difesa ha insistito sull’accoglimento del ricorso, richiamando le pagg. 40-42 dell’ordinanza genetica, dalle quali emergerebbe essere stata la stessa persona offesa a minimizzare le condotte dell’[OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inidonee, pertanto, ad integrare il presupposto indiziario richiesto per la misura cautelare più afflittiva, ed ha ribadito che: - 4.1. Il provvedimento impugnato è viziato da una motivazione generica e stereotipata; - 4.2. Gli indizi di colpevolezza e l’aggravante mafiosa sono stati valutati in modo generico, senza riscontri oggettivi sufficienti e senza una rigorosa individuazione della condotta personale del ricorrente; - 4.3. Le esigenze cautelari non risultano attualizzate e concrete in relazione alla situazione personale del ricorrente; - 4.4. È mancata una reale considerazione delle misure alternative alla custodia in carcere, in violazione dell’art. 275 c.p.p. e dei principi costituzionali e convenzionali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso in esame - propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Ciò in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). 2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto degli elementi indiziari posti a fondamento del provvedimento genetico, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa e da quella di suo figlio [OSCURATO:PERSONA], da fonti intercettive e da servizi di ocp. Si tratta di valutazioni idonee a rendere conto della decisione impugnata ed immuni da vizi logici o giuridici, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misure cautelari personali, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca” (Sez. 1, Sentenza n. 44633 del 2018; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258870). Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], delle quali è stata riconosciuta la spontaneità pacatezza e congruenza, sono state, invece, riscontrate anche dalla messaggistica whatsapp tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la stessa persona offesa e, soprattutto da quelle del padre di questo, [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito delle minacce estorsive realizzate da [OSCURATO:PERSONA] presso il cantiere della ditta sito in Diamante, ove si è presentato come referente degli “amici di Cetraro”, con ciò intendendo il clan [OSCURATO:PERSONA] dominante in quel territorio, sicché non illogicamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che la dedotta cessazione del rapporto matrimoniale tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la figlia del boss [OSCURATO:PERSONA] non fosse idonea a disarticolare un simile quadro indiziario. Anche il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. nella forma sia del metodo mafioso che dell’agevolazione dell’associazione mafiosa, il clan [OSCURATO:PERSONA], è stato fondato su argomentazioni in alcun modo generiche ed ancorate, invece, ad elementi concreti quali il rilievo che ricorrente, notoriamente inserito in contesti di criminalità organizzata, si era presentato espressamente al padre della persona offesa come referente degli “amici di Cetraro”, con ciò mostrando di agire in nome e per conto del clan mafioso del territorio ben delineato nell’ordinanza cautelare, e come abbia agito in continuità con la condotta estorsiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano motivato le richieste di denaro con la necessità di sostenere le spese per le persone in carcere. Senza incorrere in vizio logico alcuno, pertanto, l’ordinanza impugnata ha riconosciuto anche la finalità di agevolare il clan mafioso dominante nella zona. 3. Anche con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha reso adeguatamente conto dell’insussistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione posta dall’art. 275 cod. pen., e quindi ad adottare misure meno afflittive, alla luce non solo dei precedenti penali del ricorrente, quanto soprattutto della sua vicinanza al Mannaliti, posto al vertice del sodalizio criminoso, e del suo dichiarato collegamento con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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