CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 agosto 1982
Cassazione n. 25650/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.coop a r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato (revocando le statuizioni civili, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Modena; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto, quanto alla prima censura, di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia adeguatamente illustrato le ragioni della conferma della condanna, valorizzando in termini tutt'altro che illogici le dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e gli elementi di riscontro costituiti dalle plurime deleghe attribuite al ricorrente per compiti prettamente gestori (deleghe ad operare sui conti, a predisporre preventivi aziendali per lo svolgimento di gestione appalti, a presenziare in occasione di attività ispettive), nonché dalle importanti operazioni effettivamente poste in essere dal ricorrente sui conti della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte valorizzato - tutt'altro che illogicamente - la rilevanza degli importi evasi nonché i plurimi precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA], di cui uno specifico; ritenuto altresì che sia priva delle necessarie connotazioni di specificità l'ulteriore censura imperniata sulla mancata valorizzazione, nella prospettiva di cui all'art. 62-bis cod. pen., della transazione con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA]: essendo rimasto privo di specifica confutazione l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'appellante non aveva neppure illustrato il contenuto dell'accordo transattivo (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che tali considerazioni impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.MIN se7ioie 09 LUG 2026 q L'ASSISTENTE f DIZIARIO Dott.ssa Kat , I zente