CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05415/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040BHFT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 48, 479 e 81 cpv. (capo A, fatto commesso in Milano ed altri luoghi dal 22 luglio 2016 al 4 dicembre 2020) e 81 cpv. e 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo B, fatto commesso in Milano ed altri luoghi dal 22 luglio 2016 al 4 dicembre 2020), dichiarando non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in riferimento ai fatti di cui al capo A) ed al capo B) relativi alle autovetture intestate all'imputato il 22 luglio 2016, il 20 luglio 2016, il 7 novembre 2016 ed il 14 novembre 2016, con conferma nel reato e rideterminazione della pena in relazione alle residue ipotesi contestate; - che l'atto di impugnativa consta di quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura l'operata valutazione delle prove, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 6 - 8 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito (in punto di affermazione di responsabilità per le residue fattispecie contestate) nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti di falso ideologico per induzione e di truffa aggravata ai danni di enti pubblici, individuato in ricorso nel dolo specifico, è manifestamente infondato, posto che il dolo che assiste le condotte dei suddetti reati è quello generico e non specifico (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Rv. 232138; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908); che lo stesso motivo è, comunque, generico (vedasi pagg. 6 - 8 della sentenza impugnata) e interamente versato in fatto e, quindi, non consentito in questa sede; - che il terzo motivo, che lamenta l'estinzione anche delle residue ipotesi di reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, essendo la suddetta loro causa estintiva maturata ampiamente dopo la pronuncia della sentenza di appello - essendosi il relativo termine massimo perento rispettivamente: in data 7 giugno 2024 per le condotte poste in essere in data 7 dicembre 2016; in data 7 agosto 2024 per le condotte poste in essere in data 7 febbraio 2017; in data 9 agosto 2024 per le condotte poste in essere in data 9 febbraio 2017; in data 15 agosto 2024 per le condotte poste in essere in data 15 febbraio 2017 - deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); - che il quarto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuati generiche in ragione della sussistenza di svariati precedenti penali in capo all'imputato e della entità delle attività illecite gestite per un lungo arco temporale, trattandosi di dato indicativo di professionalità ed intensità del dolo); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C