CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 32274/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22587 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso quest’ultimo; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], Succursale Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ostuni; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. I – RG 22587/2021 camera di consiglio 22.10.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22587/2021 Numero sezionale 3556/2025 Numero di raccolta generale 32274/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; intimati avverso la sentenza n. 233/2021 pubblicata il 1 febbraio 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ─ I ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 1 febbraio 2021. 2. ─ Con tale pronuncia la Corte toscana ha respinto due gravami proposti avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva deciso sulle domande di [OSCURATO:PERSONA] (cui sono succeduti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (di cui sono eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi UBS [OSCURATO:PERSONA] SE, Succursale Italia) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dedotto, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado: di essere stati raggiunti da una proposta di investimento proveniente da tale Lentschick, conosciuto tramite Sez. I – RG 22587/2021 camera di consiglio 22.10.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22587/2021 Numero sezionale 3556/2025 Numero di raccolta generale 32274/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA], presso i locali di [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione; di essersi recati presso la sede di Lugano di [OSCURATO:PERSONA], ove avevano rilasciato una procura in favore di [OSCURATO:PERSONA]; di aver depositato del denaro presso la sede elvetica della predetta [OSCURATO:PERSONA]; di aver constatato che parte di tale denaro era andato perduto a fronte di operazioni finanziarie non note e non autorizzate; di essersi quindi avveduto che l’istituto di credito svizzero, oltre ad aver praticato tassi e spese bancarie esorbitanti e non conformi a quanto convenuto, aveva posto in atto operazioni speculative attraverso prelievi e versamenti sui conti intestati ai risparmiatori italiani «tanto immotivati quanto sospetti»; di doversi riconoscere la responsabilità anche in capo a [OSCURATO:SOCIETA], la quale, al pari di [OSCURATO:PERSONA], non poteva non essere a conoscenza di quanto accadeva a Firenze nella sede di [OSCURATO:PERSONA] e dei ripetuti incontri tra i risparmiatori italiani e Lentshik. 4. ― Il Tribunale del capoluogo toscano aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero con riguardo alle domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Aveva poi dichiarato l'estinzione della causa promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che il giudizio civile era stato trasferito in sede penale. Aveva quindi respinto la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], non avendo questa avuto alcun ruolo nella gestione dei patrimoni. Lo stesso Tribunale aveva rigettato inoltre la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per più ragioni: le procure erano state conferite a [OSCURATO:PERSONA], e non a detta società; non era credibile l'assunto di un abusivo riempimento delle dette procure; non esisteva prova della conclusione del contratto di gestione del portafoglio; il denaro era stato depositato presso una banca svizzera con la quale la convenuta non aveva rapporti; gli ordini prodotti recavano la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; la segretaria dello stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che la gestione patrimoniale avvenisse per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, con la sentenza di primo grado erano state respinte le domande contro [OSCURATO:PERSONA], Sez. I – RG 22587/2021 camera di consiglio 22.10.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22587/2021 Numero sezionale 3556/2025 Numero di raccolta generale 32274/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 rilevandosi che lo stesso aveva avuto un ruolo di mera collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e a lui Annigoni aveva conferito procura generale ad operare sui conti UBS; sono state rigettate pure le domande contro [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA], i quali erano promotori finanziari di [OSCURATO:PERSONA], ma non avevano ricoperto un ruolo tale da farli credere rappresentanti della stessa riguardo a operazioni tanto rilevanti e complesse quale quella oggetto di causa. 5. — Nella sentenza in questa sede impugnata la Corte di appello ha evidenziato, per quanto qui rileva, che non ricorrevano, nella fattispecie, le condizioni necessarie per radicare la giurisdizione in Svizzera secondo la disciplina propria dei contratti del consumatore, dettata dagli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano: non risultava, in particolare, che la conclusione del contratto fosse stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato italiano, in cui il ricorrenti avevano il domicilio, né era emerso il compimento in Italia degli atti necessari per il perfezionamento del contratto stesso. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha quindi rilevato che in base ai contratti recanti il nome «convenzione conto cifrato», il «foro giudiziario per procedure di qualsiasi genere» era Lugano. La Corte di merito ha infine escluso che la giurisdizione del giudice italiano potesse trovar ragione in una responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, non essendo la controversia ascrivibile alla materia degli illeciti, di cui all’art. 5, n. 3 della richiamata Convezione. 6. ― Il ricorso per cassazione è basato su sei motivi ed è resistito con controricorso da UBS [OSCURATO:PERSONA] SE Succursale Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie. 7. ― Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi che regolano il giusto processo, di cui all’art. 6 CEDU e 111 Cost.. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei plurimi motivi di impugnazione proposti oltre che della pluralità dei convenuti e della molteplicità delle domande Sez. I – RG 22587/2021 camera di consiglio 22.10.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22587/2021 Numero sezionale 3556/2025 Numero di raccolta generale 32274/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 formulate nei confronti di questi ultimi. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 c.c. e 31 t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998). Ci si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei comportamenti penalmente illeciti posti in Italia da parte degli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grazzini, i quali, a diverso titolo, operavano sui conti di UBS e si presentavano in Italia come collaboratori della società elvetica. Col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.. Lamentano i ricorrenti essersi trascurato che quanto deciso in sede penale non avrebbe consentito al giudice civile di rivalutare i fatti oggetto di accertamento posto che l’art. 651 c.p.p. «ha contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile». Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione di Lugano. Si rileva che in base a detta disposizione, in caso di pluralità di convenuti, quello di essi che abbia domicilio in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. Col quinto mezzo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano. Si deduce che la giurisdizione della controversia apparterrebbe al giudice italiano, in quanto: i contratti stipulati da parte attrice erano stati preceduti da una specifica proposta formulata in Italia; i ricorrenti avevano compiuto entro i confini nazionali gli atti necessari al perfezionamento del negozio; l'esecuzione di questo aveva avuto luogo nel territorio italiano, «da cui partivano gli ordini di vari ‘operatori’ sul portafoglio». Il sesto mezzo denuncia per cassazione la violazione e falsa Sez. I – RG 22587/2021 camera di consiglio 22.10.2025 5 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 22587/2021 Numero sezionale 3556/2025 Numero di raccolta generale 32274/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Lugano. Viene rilevato che nella presente controversia era stata prospettata una responsabilità contrattuale delle controparti per aver posto in essere comportamenti illeciti nei confronti di un consumatore e una responsabilità per fatto illecito degli stessi soggetti; viene dedotto che per entrambi i profili di responsabilità si configurava la giurisdizione dell'autorità giudiziaria nazionale sulla base delle disposizioni della Convenzione di Lugano. 8. — I motivi dal quarto al sesto si occupano della questione sulla giurisdizione. Con riguardo ad essi si profila la necessità di rimettere il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, giusta l’art. 374 c.p.c., tenuto conto che le dette Sezioni Unite, a quanto consta, non si sono pronunciate sulla questione di giurisdizione proposta, che involge, tra l’altro, il rapporto tra il disposto dell’art. 6.1 e l’art. 17 della Convenzione di Lugano (e cioè l’atteggiarsi della clausola di proroga della giurisdizione rispetto alla regola per cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta in un altro Stato, pure vincolato dalla Convenzione, «in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi»). P.Q.M. La Corte rimette il procedimento al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’