CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 10/02/2020 la Corte d'appello di Ancona, riqualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Augelli, in relazione a tale reato e alla contravvenzione di cui al capo b) (art. 4 I. 110/1975), e ha ridotto la provvisionale a 10.000,00 euro. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di ritenere la contravvenzione di cui al capo b) assorbita nel delitto di lesioni aggravate dall'uso dell'arma, dal momento che la stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto che l'imputato era sceso in strada armato di coltello per minacciare il Nesta. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena applicata in misura prossima al massimo edittale con motivazione illogica, anche alla luce della stessa esiguità delle cicatrici e della sostanziale superficialità della lesione, quali rilevate dalla medesima sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla determinazione dell'ammontare delle spese liquidate in favore della parte civile. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Nell'atto di appello si era ricordato da parte del difensore come l'imputato avesse sostenuto che l'arma era impiegata per lo svolgimento della sua attività lavorativa. La portata delle affermazioni della Corte territoriale va, pertanto, apprezzata alla luce di siffatta doglianza dal momento che le argomentazioni svolte a sostegno della condanna per la contravvenzione intendono nella sostanza solo smentire, con le stesse affermazioni dell'imputato (essere sceso in strada con il coltello per í minaccia la persona offesa), la sua deduzione di aver portato il coltello per non meglio precisate ragioni lavorative. Ma il cuore della decisione sta nella non equivoca puntualizzazione secondo la quale l'imputato non sapeva di potere incontrare la persona offesa nel luogo nel quale lo rinvenne. Ne discende che non ha alcun fondamento la pretesa di applicare la disciplina del reato complesso. Questa Corte, ad es., ha affermato che l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263229 - 01). Con una giurisprudenza più risalente ma mai smentita, si è osservato che il reato di porto di arma (nella specie, un bastone) senza giustificato motivo, disciplinato dall'art. 4, I. 110/1975, non sussiste qualora, nel corso di diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere. Difatti è necessario che la condotta pericolosa, di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione di pericolo, che il reato, c.d. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all'evento lesivo in concreto cagionato (Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, Palumbo, Rv. 205926 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, tenuto conto della puntuale considerazione dei profili oggettivi e soggettivi del fatto. 3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, considerato che si traduce in considerazioni generali che non si confrontano con la puntuale indicazione degli addendi specificati nella motivazione della sentenza per giungere alla liquidazione della somma di 600,00 euro. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0