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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 18611/2023

Testo disponibile della fonte

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R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 82, da sestesso rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.

RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

INTIMATO per la correzione della sentenza n. 13917/2019 di questa Corte, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 13917/2019 questa Corte ha rigettato il ricorso per revocazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. avverso la sentenza di questa Corte di legittimità n. 7770/2017.

2. Con ric orso in data

9. 12 .202 1 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto correggersi la sentenza n. 13917/2019di questa Corte, laddove, nel dispositivo, è scritto: “dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei medesimi difensori, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso”. 3.Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 4.Il ricorso è fondato e va accolto. 5.Effettivamente il dictumn. 13917/2019 di questa Corte reca nel dispositivo l’indicazione “da parte dei medesimi difensori”in luogo di “da parte dei medesimi ricorrenti”.

Si tratta evidentemente di un errore materiale, qualificabile come mero lapsus calami. 6.Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 biscod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438). 7.Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali; sicché èinapplicabile l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone correggersi, così come corregge, la sentenza n. 13917/2019di questa Corte, nel senso che laddove è scritto, in dispositivo, “da parte dei medesimi difensori” debba leggersi ed intendersi “da parte dei medesimi ricorrenti”;dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale della sentenza n. 13917/2019della prima sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il3 febbraio 202 3 .

Il president

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 82, da sestesso rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO per la correzione della sentenza n. 13917/2019 di questa Corte, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 13917/2019 questa Corte ha rigettato il ricorso per revocazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. avverso la sentenza di questa Corte di legittimità n. 7770/2017. 2. Con ric orso in data 9. 12 .202 1 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto correggersi la sentenza n. 13917/2019di questa Corte, laddove, nel dispositivo, è scritto: “dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei medesimi difensori, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso”. 3.Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 4.Il ricorso è fondato e va accolto. 5.Effettivamente il dictumn. 13917/2019 di questa Corte reca nel dispositivo l’indicazione “da parte dei medesimi difensori”in luogo di “da parte dei medesimi ricorrenti”. Si tratta evidentemente di un errore materiale, qualificabile come mero lapsus calami. 6.Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 biscod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438). 7.Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali; sicché èinapplicabile l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone correggersi, così come corregge, la sentenza n. 13917/2019di questa Corte, nel senso che laddove è scritto, in dispositivo, “da parte dei medesimi difensori” debba leggersi ed intendersi “da parte dei medesimi ricorrenti”;dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale della sentenza n. 13917/2019della prima sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il3 febbraio 202 3 . Il president
Sentenza Cassazione n. 18611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris