Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 20294/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8677-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 SC.

C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 08677 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 1688/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato – per quanto qui interessa – “inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]” volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro con detta società nel periodo 1.8.2006 – 1.6.2011, pur essendo formalmente assunto in qualità di socio lavoratore di varie cooperative di trasporto e facchinaggio; 2.la Corte ha ritenuto sussistente la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183 del 2010, argomentando che “il lavoratore appellato avrebbe dovuto procedere nei confronti della società CEVA – che l’odierno appellato assume essere l’effettivo datore di lavoro – all’impugnativa stragiudiziale dei contratti di lavoro stipulati con soggetti diversi dalla predetta società”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; non ha svolto attività difensiva TRAN-SITO [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, già contumace in grado d’appello; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrenteha comunicato memoria; Ric. 2021 n. 08677 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]

1. con il motivo di ricorso, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, co. 4, della l. n. 183/2010, in relazione all’art. 6 l. n. 604/66, sostenendo l’inapplicabilità della disposizione che commina la decadenza all’ipotesi in cui non vi sia un provvedimento datoriale da impugnare e si chieda di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa;

2. il motivo è fondato alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass. n. 30490 del 2021) che ha affermato il seguente principio di diritto: "Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinatodisposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore -intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso" (conf.

Cass. n. 40652 del 2021; Cass. n. 13194 del 2022); il Collegio intende dare continuità a tali precedenti, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

3. pertanto la censura deve essere accolta, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Ric. 2021 n. 08677 sez.

ML -ud.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8677-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 SC. C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 08677 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 1688/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato – per quanto qui interessa – “inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]” volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro con detta società nel periodo 1.8.2006 – 1.6.2011, pur essendo formalmente assunto in qualità di socio lavoratore di varie cooperative di trasporto e facchinaggio; 2.la Corte ha ritenuto sussistente la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183 del 2010, argomentando che “il lavoratore appellato avrebbe dovuto procedere nei confronti della società CEVA – che l’odierno appellato assume essere l’effettivo datore di lavoro – all’impugnativa stragiudiziale dei contratti di lavoro stipulati con soggetti diversi dalla predetta società”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; non ha svolto attività difensiva TRAN-SITO [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, già contumace in grado d’appello; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrenteha comunicato memoria; Ric. 2021 n. 08677 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. con il motivo di ricorso, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, co. 4, della l. n. 183/2010, in relazione all’art. 6 l. n. 604/66, sostenendo l’inapplicabilità della disposizione che commina la decadenza all’ipotesi in cui non vi sia un provvedimento datoriale da impugnare e si chieda di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa; 2. il motivo è fondato alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass. n. 30490 del 2021) che ha affermato il seguente principio di diritto: "Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinatodisposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore -intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso" (conf. Cass. n. 40652 del 2021; Cass. n. 13194 del 2022); il Collegio intende dare continuità a tali precedenti, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 3. pertanto la censura deve essere accolta, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Ric. 2021 n. 08677 sez. ML -ud.
Sentenza Cassazione n. 20294/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris