CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 27491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 30588-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dallo stesso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso l'ordinanza n. 27665/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte di cassazione, con ordinanza n. 27665/2018, ha rigettato il ricorso proposto dall'INPS avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in tema di contribuzione dovuta per personale di volo in part time ciclico verticale resa nei riguardi dì diversi litisconsorti, ha condannato l'INPS alla rifusione delle spese di giudizio senza disporne la distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva reso la prescritta dichiarazione; inoltre, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata indicata come [OSCURATO:PERSONA]; ricorrono per correzione di errore materiale, con separati ricorsi, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed, in proprio, [OSCURATO:PERSONA]. INPS ha svolto attività difensiva, con controricorso, riconoscendo gli errori materiali dedotti; su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Considerato che: Il ricorso va accolto; in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione ( ex plurimis vd. Cass. n. 25940 del 2021) in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art-t. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, Ric. 2021 n. 30588 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017). In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che nel controricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore; inoltre è evidente dalle risultanze di causa che il cognome della parte è Baldassari e non Baldassarri. P.Q.M. La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 27665 del 2018, depositata il 30 ottobre 2018, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella intestazione ed a pag. 1, rigo 21, il cognome della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia corretto in Baldassari; nella parte motiva, a pag. 2, paragrafo 8, dopo le parole "vengono regolate come da dispositivo" e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole "da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta."; nel dispositivo, a pag. 3 dell'ordinanza, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola "esborsi, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione Ric. 2021 n. 30588 sez. ML - uci. 10-06-2022 -3- delle spese stesse a favore del difensore dei controricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA]"; dispone che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento corretto. Così deciso in Roma, nella camera di